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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21200/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e per essa doValue S.p.a., rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1187/2024depositata il 03/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25024/2024Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 21200/2026Data pubblicazione 22/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.

La società doValue S.p.A. (già doBank S.p.A.) quale mandataria diAngera [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eManuel [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di dichiarareinefficace l’atto di compravendita del 8/8/2016 relativo ad un immobilesito nel Comune di Olbia, località Rudalza, concluso da [OSCURATO:PERSONA] il figlio [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, l’attrice esponeva cheUnicredit S.p.A. in data 10/10/2008 aveva concesso alla O.T.R.

TradingS.r.l. l’apertura del conto corrente n. 000011150919, tre aperture dicredito in conto corrente rispettivamente di € 5.000,00, € 10.000,00 e€ 190.000,00, e l’apertura di un secondo conto corrente n.000011172357; che con atto stipulato in data 1/10/2009 MarcoCabella, socio e amministratore unico di O.T.R.

Trading, si costituivafideiussore di quest’ultima garantendo le obbligazioni assunte neiconfronti di Unicredit sino alla concorrenza dell’importo di€ 300.000,00; che, visto l’irregolare andamento del rapporto creditizio,Unicredit comunicava alla O.T.R.

Trading l’intervenuta risoluzione deicontratti stipulati, con intimazione al garante [OSCURATO:PERSONA] diprocedere all’immediato ripianamento delle esposizioni debitorie; che,vista la dichiarazione di fallimento di O.T.R.

Trading in data 26/11/2015e l’ inadempimento del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Genova, su istanza didoValue S.p.A. (procuratore di Unicredit) aveva emesso in data6/5/2016 decreto ingiuntivo n. 1850/2016 con il quale ingiungeva aMarco [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore di O.T.R.

Trading, il pagamento afavore della ricorrente della somma di euro 116.287,80 oltre interessi espese; che in data 6/6/2016 il ricorso e il decreto ingiuntivo erano statinotificati al [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultimo, con atto del 22/7/2016 avevadapprima concluso con la moglie una permuta dei beni di proprietàcomune siti in Olbia, [OSCURATO:PERSONA], e successivamente, con atto del8/8/2016 trasferito al figlio Manuel l’appartamento oggetto di permutaNumero registro generale 25024/2024Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 21200/2026Data pubblicazione 22/06/2026con la moglie. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace, mentre il figlioManuel si costituiva eccependo il difetto di legittimazione di doValueS.p.A. quale cessionaria, risultando il credito di competenza di UnicreditS.p.A., nonché l’infondatezza della domanda di controparte, a fronte deldifetto dei requisiti oggettivo e soggettivo che l’art. 2901 c.c.espressamente richiede.2.

Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 334/2023 rigettava la domandaparticolare, riteneva che l’attrice non aveva fornito la prova dellapropria titolarità del credito, dal momento che la descrizione dei crediticeduti emergente dalla pubblicazione sulla G.U. non consentiva diindividuare con certezza il credito ceduto in quanto il testo della G.U.rimanda ad un elenco degli stessi “elencati nell’atto di cessione”; dettoelenco era stato prodotto successivamente alla scadenza dei terminiistruttori; mentre l’identificazione esatta del credito ceduto (n.

NDG53001350) era stata prodotta solamente con le note di replica (doc.15), e pertanto non vi era prova della titolarità del credito in capo adAngera [OSCURATO:SOCIETA].; dalla contumacia del debitore MarcoCabella non poteva pertanto discendere il riconoscimento della titolaritàdel credito in capo al cessionario [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e neppurela dichiarazione positiva del terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA](amministratore della società nei cui confronti [OSCURATO:PERSONA] vantavaun credito pignorato) poteva valere a tal fine, avendo la dichiarazioneex art. 547 c.p.c. esclusivamente ad oggetto la sussistenza di un debitonei confronti dell’esecutato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della societàterza pignorata.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per il tramite della mandataria doValueS.p.A., proponeva appello.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA],riproponendo le eccezioni svolte nel corso del primo grado econtestando le argomentazioni avversarie. [OSCURATO:PERSONA] CabellaNumero registro generale 25024/2024Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 21200/2026Data pubblicazione 22/06/2026rimaneva contumace.

La Corte di Appello, in accoglimento del gravame,riformava la sentenza di primo grado e per l’effetto revocava ai sensidell’art. 2901 c.c. e dichiarava inefficace nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa, doValue S.p.A., l’atto di compravenditadel [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Condannava, altresì, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in solido, al pagamento in favore dell’appellante delle spese di entrambii gradi di giudizio.4.

Con ricorso notificato il 25/11/2024, affidato a 4 motivi illustrati damemoria, il [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione avverso lasentenza n. 1187/2024 della Corte d’Appello di Genova pubblicata il03/10/2024 e notificata il 04/10/2024.5.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e peressa, la società doValue S.p.A.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Va pregiudizialmente rilevata la procedibilità del ricorso.2.

Dalla documentazione in atti risulta che la sentenza impugnata è statanotificata il 4 ottobre 2024; il ricorrente non ha depositato copia delladecisione munita della relata di notificazione, come prescritto dall'art.369, 2 comma n. 2, c.p.c.; tuttavia, il ricorso supera il test diresistenza poiché la sentenza è stata pubblicata il 3/10/2024, mentre ilricorso è stato notificato il 25/11/2024, e dunque entro i sessantagiorni dalla pubblicazione della sentenza.3.

Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laparte ricorrente, lamenta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt.100, 115 e 116 c.p.c., 1264, 2697 e 2901 c.c., nonché 58 T.U.B.” Siassume che la Corte territoriale avrebbe dato rilevanza ad un atto dipignoramento e a una dichiarazione ex art. 457 c.p.c. rilasciata da unsoggetto terzo pignorato, così incorrendo nell’ errore di ritenere che latitolarità del credito sia stata implicitamente riconosciuta.

Il giudice dimerito avrebbe fondato la decisione su prove prive di valore giuridico,Numero registro generale 25024/2024Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 21200/2026Data pubblicazione 22/06/2026con un iter argomentativo illogico ed incoerente; si denunzia altresìl’avvenuta inversione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.4.

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., laparte ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697, 2727, 2729 e 2901 c.c.”, per avere il giudice di seconde cureomesso di valutare alcuni fatti decisivi per il giudizio, oggetto dicontraddittorio tra le parti.

Ad avviso del ricorrente, l’esame delleevidenze documentali offerte avrebbe dovuto condurre i giudici adaffermare il difetto del requisito soggettivo ex art. 2901 c.c.5.

Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laparte ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697, 2727, 2729 e 2901 c.c.”, per avere la Corte di Appello sussuntoerroneamente sotto i caratteri della presunzione (gravità, precisione,concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a talirequisiti.6.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 88, 91, 92 e 96 c.p.c. e del D.M. 55/2014 inrelazione all’art. 360, c. 1, n. 3) c.p.c., in quanto la Corte d’appello,nell’ambito della sentenza qui impugnata avrebbe infine violato e/ofalsamente applicato il combinato disposto degli artt. 88, 91, 92 e 96c.p.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3) c.p.c., atteso che la Corted’appello, avendo accertato che doValue aveva depositato a più ripresenel giudizio di primo e secondo grado una serie di documentipalesemente tardivi ed inammissibili e che nel corso del giudizio disecondo grado non era stata svolta attività istruttoria/di trattazione,facendo applicazione degli artt. 88, 82, c. 2, e 96, c.p.c., avrebbedovuto condannare l’odierno resistente alla refusione, almeno, parzialedelle spese del giudizio.7.

Il primo motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Numero registro generale 25024/2024Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 21200/2026Data pubblicazione 22/06/20268.

In base all’ art. 58 T.U.B. (per i crediti bancari) la cessione dei crediti inblocco determina ex lege il trasferimento unitario di una massa dicrediti individuabili per categorie omogenee, la sostituzione delcessionario al cedente nei rapporti attivi; la opponibilità ai debitorimediante pubblicazione dell’avviso in [OSCURATO:PERSONA], senzanecessità di notifica individuale.9.

Ove la legittimazione attiva del cessionario sia come nella specieoggetto di contestazione, la parte che agisce affermandosi successore atitolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione dicessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 deld.lgs. n. 385 del 1993 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione delcredito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la provadocumentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che ilresistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ( v.Cass.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26855 del 6/10/2025).10.

Si tratta di principi che recepiscono il portato della sentenza 16febbraio 2016, n. 2951, delle Sezioni Unite di questa Corte in tema dilegittimazione ad agire o a contraddire.

La titolarità, integrando «unelemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può esserenegata dal convenuto con una mera difesa che, contrariamente alleeccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza».

Nei passaggisuccessivi si chiarisce che, se la difesa è articolata «in modoincompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà»,l’onere della prova da parte dell’attore può dirsi raggiunto, e ilconvenuto non può, tanto meno in appello, «proporre una nuovaesposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione deldiritto» (cfr. anche Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10435 del22/04/2025).11.

Il principio da osservarsi è, dunque, nel senso che la titolarità dellaposizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è unNumero registro generale 25024/2024Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 21200/2026Data pubblicazione 22/06/2026elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione,sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o losvolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte delconvenuto.12.

Il che vuol dire che l’onere della prova della titolarità gravantesull’attore è escluso – o, meglio, resta assorbito – solo nel caso vi siaun riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa chesuppone il riconoscimento implicito della titolarità.13.

Orbene, nel caso in questione la corte di appello, che pure haconfermato la pacifica inammissibilità di tutti i documenti depositatidalla cessionaria successivamente allo spirare dei termini istruttori, hatuttavia rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha, unitamente al padreMarco, “implicitamente riconosciuto” la legittimazione dell’attrice nellaprocedura esecutiva presso terzi iniziata nel 2021, non avendo in quelfrangente sollevato alcuna eccezione sulla legittimazione della creditriceprocedente e che tale documentazione consente di ritenere che gliappellati [OSCURATO:PERSONA], e dunque anche il figlio Manuel, la abbianoimplicitamente riconosciuta.14.

Il pignoramento presso terzi ha come unico oggetto il bene diproprietà di quest'ultimo e il debitore, quale avente diritto su quelbene, è altra parte necessaria del processo, ma vi partecipa a titolodiverso da quello del terzo proprietario esecutato, e, in tale veste, deveessere sentito ogniqualvolta le norme regolatrici del processoprevedano questa garanzia nei confronti del soggetto esecutato(Cass.Sez. 1, Sentenza n. 1620 del 28/01/2016; Cass. Sez. 3,Sentenza n. 535 del 17/01/2012).15.

Tuttavia, la corte distrettuale ha dato rilievo, ai fini delriconoscimento della legittimazione della società cessionaria, alcontegno processuale delle parti tenuto in quel procedimento, senzaperò avvedersi che il debitore intimato era rimasto assente da quelNumero registro generale 25024/2024Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 21200/2026Data pubblicazione 22/06/2026procedimento (come da quello odierno in ogni sua fase), mentre il figlioManuel vi aveva presenziato in veste di legale rappresentante dellasocietà esecutata, e non in proprio.16.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbiti il 2°, il3° e il 4° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello diGenova, che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo del suindicato disatteso principio applicazione.17.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 2°, il 3° e il 4° motivo.

Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, allaCorte d’Appello di Genova, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e per essa doValue S.p.a., rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1187/2024depositata il 03/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25024/2024Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 21200/2026Data pubblicazione 22/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. La società doValue S.p.A. (già doBank S.p.A.) quale mandataria diAngera [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eManuel [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di dichiarareinefficace l’atto di compravendita del 8/8/2016 relativo ad un immobilesito nel Comune di Olbia, località Rudalza, concluso da [OSCURATO:PERSONA] il figlio [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, l’attrice esponeva cheUnicredit S.p.A. in data 10/10/2008 aveva concesso alla O.T.R. TradingS.r.l. l’apertura del conto corrente n. 000011150919, tre aperture dicredito in conto corrente rispettivamente di € 5.000,00, € 10.000,00 e€ 190.000,00, e l’apertura di un secondo conto corrente n.000011172357; che con atto stipulato in data 1/10/2009 MarcoCabella, socio e amministratore unico di O.T.R. Trading, si costituivafideiussore di quest’ultima garantendo le obbligazioni assunte neiconfronti di Unicredit sino alla concorrenza dell’importo di€ 300.000,00; che, visto l’irregolare andamento del rapporto creditizio,Unicredit comunicava alla O.T.R. Trading l’intervenuta risoluzione deicontratti stipulati, con intimazione al garante [OSCURATO:PERSONA] diprocedere all’immediato ripianamento delle esposizioni debitorie; che,vista la dichiarazione di fallimento di O.T.R. Trading in data 26/11/2015e l’ inadempimento del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Genova, su istanza didoValue S.p.A. (procuratore di Unicredit) aveva emesso in data6/5/2016 decreto ingiuntivo n. 1850/2016 con il quale ingiungeva aMarco [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore di O.T.R. Trading, il pagamento afavore della ricorrente della somma di euro 116.287,80 oltre interessi espese; che in data 6/6/2016 il ricorso e il decreto ingiuntivo erano statinotificati al [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultimo, con atto del 22/7/2016 avevadapprima concluso con la moglie una permuta dei beni di proprietàcomune siti in Olbia, [OSCURATO:PERSONA], e successivamente, con atto del8/8/2016 trasferito al figlio Manuel l’appartamento oggetto di permutaNumero registro generale 25024/2024Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 21200/2026Data pubblicazione 22/06/2026con la moglie. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace, mentre il figlioManuel si costituiva eccependo il difetto di legittimazione di doValueS.p.A. quale cessionaria, risultando il credito di competenza di UnicreditS.p.A., nonché l’infondatezza della domanda di controparte, a fronte deldifetto dei requisiti oggettivo e soggettivo che l’art. 2901 c.c.espressamente richiede.2. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 334/2023 rigettava la domandaparticolare, riteneva che l’attrice non aveva fornito la prova dellapropria titolarità del credito, dal momento che la descrizione dei crediticeduti emergente dalla pubblicazione sulla G.U. non consentiva diindividuare con certezza il credito ceduto in quanto il testo della G.U.rimanda ad un elenco degli stessi “elencati nell’atto di cessione”; dettoelenco era stato prodotto successivamente alla scadenza dei terminiistruttori; mentre l’identificazione esatta del credito ceduto (n. NDG53001350) era stata prodotta solamente con le note di replica (doc.15), e pertanto non vi era prova della titolarità del credito in capo adAngera [OSCURATO:SOCIETA].; dalla contumacia del debitore MarcoCabella non poteva pertanto discendere il riconoscimento della titolaritàdel credito in capo al cessionario [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e neppurela dichiarazione positiva del terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA](amministratore della società nei cui confronti [OSCURATO:PERSONA] vantavaun credito pignorato) poteva valere a tal fine, avendo la dichiarazioneex art. 547 c.p.c. esclusivamente ad oggetto la sussistenza di un debitonei confronti dell’esecutato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della societàterza pignorata.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per il tramite della mandataria doValueS.p.A., proponeva appello. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA],riproponendo le eccezioni svolte nel corso del primo grado econtestando le argomentazioni avversarie. [OSCURATO:PERSONA] CabellaNumero registro generale 25024/2024Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 21200/2026Data pubblicazione 22/06/2026rimaneva contumace. La Corte di Appello, in accoglimento del gravame,riformava la sentenza di primo grado e per l’effetto revocava ai sensidell’art. 2901 c.c. e dichiarava inefficace nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa, doValue S.p.A., l’atto di compravenditadel [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Condannava, altresì, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in solido, al pagamento in favore dell’appellante delle spese di entrambii gradi di giudizio.4. Con ricorso notificato il 25/11/2024, affidato a 4 motivi illustrati damemoria, il [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione avverso lasentenza n. 1187/2024 della Corte d’Appello di Genova pubblicata il03/10/2024 e notificata il 04/10/2024.5. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e peressa, la società doValue S.p.A.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente rilevata la procedibilità del ricorso.2. Dalla documentazione in atti risulta che la sentenza impugnata è statanotificata il 4 ottobre 2024; il ricorrente non ha depositato copia delladecisione munita della relata di notificazione, come prescritto dall'art.369, 2 comma n. 2, c.p.c.; tuttavia, il ricorso supera il test diresistenza poiché la sentenza è stata pubblicata il 3/10/2024, mentre ilricorso è stato notificato il 25/11/2024, e dunque entro i sessantagiorni dalla pubblicazione della sentenza.3. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laparte ricorrente, lamenta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt.100, 115 e 116 c.p.c., 1264, 2697 e 2901 c.c., nonché 58 T.U.B.” Siassume che la Corte territoriale avrebbe dato rilevanza ad un atto dipignoramento e a una dichiarazione ex art. 457 c.p.c. rilasciata da unsoggetto terzo pignorato, così incorrendo nell’ errore di ritenere che latitolarità del credito sia stata implicitamente riconosciuta. Il giudice dimerito avrebbe fondato la decisione su prove prive di valore giuridico,Numero registro generale 25024/2024Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 21200/2026Data pubblicazione 22/06/2026con un iter argomentativo illogico ed incoerente; si denunzia altresìl’avvenuta inversione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.4. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., laparte ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697, 2727, 2729 e 2901 c.c.”, per avere il giudice di seconde cureomesso di valutare alcuni fatti decisivi per il giudizio, oggetto dicontraddittorio tra le parti. Ad avviso del ricorrente, l’esame delleevidenze documentali offerte avrebbe dovuto condurre i giudici adaffermare il difetto del requisito soggettivo ex art. 2901 c.c.5. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laparte ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697, 2727, 2729 e 2901 c.c.”, per avere la Corte di Appello sussuntoerroneamente sotto i caratteri della presunzione (gravità, precisione,concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a talirequisiti.6. Con il quarto motivo la ricorrente deduce “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 88, 91, 92 e 96 c.p.c. e del D.M. 55/2014 inrelazione all’art. 360, c. 1, n. 3) c.p.c., in quanto la Corte d’appello,nell’ambito della sentenza qui impugnata avrebbe infine violato e/ofalsamente applicato il combinato disposto degli artt. 88, 91, 92 e 96c.p.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3) c.p.c., atteso che la Corted’appello, avendo accertato che doValue aveva depositato a più ripresenel giudizio di primo e secondo grado una serie di documentipalesemente tardivi ed inammissibili e che nel corso del giudizio disecondo grado non era stata svolta attività istruttoria/di trattazione,facendo applicazione degli artt. 88, 82, c. 2, e 96, c.p.c., avrebbedovuto condannare l’odierno resistente alla refusione, almeno, parzialedelle spese del giudizio.7. Il primo motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Numero registro generale 25024/2024Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 21200/2026Data pubblicazione 22/06/20268. In base all’ art. 58 T.U.B. (per i crediti bancari) la cessione dei crediti inblocco determina ex lege il trasferimento unitario di una massa dicrediti individuabili per categorie omogenee, la sostituzione delcessionario al cedente nei rapporti attivi; la opponibilità ai debitorimediante pubblicazione dell’avviso in [OSCURATO:PERSONA], senzanecessità di notifica individuale.9. Ove la legittimazione attiva del cessionario sia come nella specieoggetto di contestazione, la parte che agisce affermandosi successore atitolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione dicessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 deld.lgs. n. 385 del 1993 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione delcredito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la provadocumentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che ilresistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ( v.Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26855 del 6/10/2025).10. Si tratta di principi che recepiscono il portato della sentenza 16febbraio 2016, n. 2951, delle Sezioni Unite di questa Corte in tema dilegittimazione ad agire o a contraddire. La titolarità, integrando «unelemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può esserenegata dal convenuto con una mera difesa che, contrariamente alleeccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza». Nei passaggisuccessivi si chiarisce che, se la difesa è articolata «in modoincompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà»,l’onere della prova da parte dell’attore può dirsi raggiunto, e ilconvenuto non può, tanto meno in appello, «proporre una nuovaesposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione deldiritto» (cfr. anche Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10435 del22/04/2025).11. Il principio da osservarsi è, dunque, nel senso che la titolarità dellaposizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è unNumero registro generale 25024/2024Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 21200/2026Data pubblicazione 22/06/2026elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione,sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o losvolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte delconvenuto.12. Il che vuol dire che l’onere della prova della titolarità gravantesull’attore è escluso – o, meglio, resta assorbito – solo nel caso vi siaun riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa chesuppone il riconoscimento implicito della titolarità.13. Orbene, nel caso in questione la corte di appello, che pure haconfermato la pacifica inammissibilità di tutti i documenti depositatidalla cessionaria successivamente allo spirare dei termini istruttori, hatuttavia rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha, unitamente al padreMarco, “implicitamente riconosciuto” la legittimazione dell’attrice nellaprocedura esecutiva presso terzi iniziata nel 2021, non avendo in quelfrangente sollevato alcuna eccezione sulla legittimazione della creditriceprocedente e che tale documentazione consente di ritenere che gliappellati [OSCURATO:PERSONA], e dunque anche il figlio Manuel, la abbianoimplicitamente riconosciuta.14. Il pignoramento presso terzi ha come unico oggetto il bene diproprietà di quest'ultimo e il debitore, quale avente diritto su quelbene, è altra parte necessaria del processo, ma vi partecipa a titolodiverso da quello del terzo proprietario esecutato, e, in tale veste, deveessere sentito ogniqualvolta le norme regolatrici del processoprevedano questa garanzia nei confronti del soggetto esecutato(Cass.Sez. 1, Sentenza n. 1620 del 28/01/2016; Cass. Sez. 3,Sentenza n. 535 del 17/01/2012).15. Tuttavia, la corte distrettuale ha dato rilievo, ai fini delriconoscimento della legittimazione della società cessionaria, alcontegno processuale delle parti tenuto in quel procedimento, senzaperò avvedersi che il debitore intimato era rimasto assente da quelNumero registro generale 25024/2024Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 21200/2026Data pubblicazione 22/06/2026procedimento (come da quello odierno in ogni sua fase), mentre il figlioManuel vi aveva presenziato in veste di legale rappresentante dellasocietà esecutata, e non in proprio.16. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbiti il 2°, il3° e il 4° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello diGenova, che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo del suindicato disatteso principio applicazione.17. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 2°, il 3° e il 4° motivo. Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, allaCorte d’Appello di Genova, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21200/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris