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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15865/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 12 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara, in data 11 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 3 sull'assenza di elementi di prova del coinvolgimento dell'imputata nel reato presupposto, anche alla luce delle videoregistrazioni dell'autore del furto e della parzialità dei beni ricettati rispetto a quelli rubati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 12 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara, in data 11 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 3 sull'assenza di elementi di prova del coinvolgimento dell'imputata nel reato presupposto, anche alla luce delle videoregistrazioni dell'autore del furto e della parzialità dei beni ricettati rispetto a quelli rubati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembr
Sentenza Cassazione n. 15865/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris