CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03158/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale estesa a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecco, che ha indicato recapito PEC, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 15 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate - Riscossione , in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 848, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 24.6.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 15.12.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto: Spese di lite - Liquidazione inferiore ai minimi tariffari -Condizioni. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento n. 097 2001 060831115 000, attinente ad Iva in relazione all’anno 1996 ed emessa da [OSCURATO:PERSONA], innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza. L’Incaricato per la riscossione si costituiva, e la CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’atto esattivo, disponendo la compensazione delle spesedi lite tra le parti. 2. La contribuente impugnava la decisione assunta dalla CTP, contestando esclusivamente la disposta compensazione delle spese di lite, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, che accoglieva il ricorso, liquidando le spese processuali in favore della ricorrente, peraltro conteggiandole in misura molto contenuta. 3. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha comunque proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi ad un motivo di impugnazione e contestando la quantificazione delle spese di lite liquidate in suo favore. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA], ha ricevuto notifica del ricorso a mezzo PEC il 19.11.2021, ma non si è costituita. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dell’art. 4 del Dm n. 55 del 2014 e dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012, per avere la CTR liquidato le spese di lite in misura inferiore ai minimi tariffari, senza neppure indicare “nella motivazione il percorso logico-giuridico che l’avrebbe condotta alla riduzione ovvero all’eliminazione di alcune voci” (ric., p. 10). 2. Mediante il suo strumento di impugnazione la ricorrente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello, per aver liquidato le spese di lite in misura ampiamente inferiore ai minimi tariffari, senza neppure fornire specifica motivazione della scelta operata. 2.1. Chiarisce la contribuente che era stata presentata alla CTR dettagliata nota spese, indicante la ripartizione delle voci domandate e riportante il calcolo dei valori medi secondo tabella, pari a complessivi Euro 1.956,00 per il primo grado, e complessivi Euro 1.124,00 per il grado di appello, da liquidarsi in favore dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. Tuttavia la CTR ha liquidato somme inferiori (non solo ai medi, ma anche) ai minimi tariffari, senza peraltro fornire analitica motivazione della scelta operata. 2.2. In materia la CTR, dato atto che in relazione al merito della vicenda si è formato il giudicato, e che pertanto la [OSCURATO:PERSONA] è risultata totalmente vittoriosa, scrive: “Le spese sono quantificate in onnicomprensivi € 250 per il primo grado ed altrettanto onnicomprensivi € 250 per il presente grado di appello” (sent. CTR, p. III), e ripete la liquidazione operata anche nel dispositivo. 3. Può allora ricordarsi che questa Corte regolatrice ha già avuto modo di chiarire che “in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe”, Cass. sez. L, 5.4.2017, n. 8824; essendosi pure recentemente specificato che “in tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140 del 2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare "ulteriormente" il compenso in considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”, Cass. sez. L, 10.5.2019, n. 12537; e già si era spiegato che “in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata”, Cass. sez. VI-II, 30.3.2011, n. 7293. 4. Il ricorso proposto dalla contribuente risulta pertanto fondato e deve essere accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, che procederà a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei prin