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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15252/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al rigetto dell'istanza di rimessione nel termine per formulare richiesta di definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato, è manifestamente infondato poiché prospetta un'interpretazione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., in palese contrasto con il dato normativo e con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (v.

Sez. 5, n. 23569 del 02/02/2024, G., Rv. 286740 - 01), puntualmente richiamato dai giudici di merito a pag. 5; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di rapina contestato, non è consentito poiché è finalizzato a ottenere una rivalutazione degli elementi probatori estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dalla Corte territoriale, che, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in proposito, le pagg. 5 e 6 sulla ricostruzione dei fatti condivisa dai giudici di merito alla luce delle riscontrate dichiarazioni puntuali credibili e coerenti della persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al rigetto dell'istanza di rimessione nel termine per formulare richiesta di definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato, è manifestamente infondato poiché prospetta un'interpretazione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., in palese contrasto con il dato normativo e con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 5, n. 23569 del 02/02/2024, G., Rv. 286740 - 01), puntualmente richiamato dai giudici di merito a pag. 5; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di rapina contestato, non è consentito poiché è finalizzato a ottenere una rivalutazione degli elementi probatori estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dalla Corte territoriale, che, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in proposito, le pagg. 5 e 6 sulla ricostruzione dei fatti condivisa dai giudici di merito alla luce delle riscontrate dichiarazioni puntuali credibili e coerenti della persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M