CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00332/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] depositate il 25 settembre 2025; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che tale censura è manifestamente infondata perché si limita ad una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con gli stessi principi di diritto citati nel ricorso e non è consentita dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, sul punto, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente dai vizi dedotti, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato in parola (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5, paragrafo 1, della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina della convergenza ed unicità dell'interpretazione da attribuire alle molteplici fonti di prova indiziaria a carico del ricorrente); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagina 6 della sentenza impugnata, ove si valorizzano il consistente disvalore del fatto e l'elevata pericolosità sociale dell'imputato quali circostanze ostative al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 — 01); che nella specie l'onere argomentativo dei giudici di appello risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda ancora pagina 6 della sentenza impugnata, ove si rileva come la pena irrogata risulti del tutto coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche in considerazione del consistente danno arrecato alla persona offesa); ritenuto che non deve farsi luogo alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, che non ha contribuito in maniera apprezzabile alla decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.