CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21919/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 13/11/2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto ilreclamo, presentato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazionepenitenziaria, avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo che avevaaccolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bisord. pen., nella parte in cui il detenuto si lamentava della natura afflittiva dell’ordine diservizio emanato dalla Direzione in data 25/02/2021, che imponeva di presentare al direttoredell’istituto il giorno prima in forma scritta la domanda relativa ai generi alimentari dascambiarsi tra appartenenti allo stesso gruppo di socialità e che, quindi, impediva gli scambispontanei.Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che, in conformità a quanto statuito dallasentenza della Corte costituzionale n. 97/2020, risultava dedotto e provato il pregiudiziosubito dal detenuto nell’esercizio del diritto allo scambio di oggetto di modico valore; nelcaso in esame la tipologia di bene alimentare di cui si chiede lo scambio, un piatto di pastacucinato il giorno prima, impedisce di per sé la possibilità stessa di chiedere una previaautorizzazione.In ogni caso ha concluso che la subordinazione nel caso in esame dell’autorizzazionealla ricorrenza del requisito dell’eccezionalità dello scambio doveva considerarsi illegittimaperché contrastante con i principi fissati dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n.97/2020.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia amezzo dell’Avvocatura dello Stato e, con un unico articolato motivo, ha lamentato violazioneed erronea applicazione dell’art. 69, comma 6 lett. b), l.n. 354/1975, nonché degli artt. 1, 35-bis, 41-bis, comma 2-quater lett. a), ord. pen. in relazione all’art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc. pen.Secondo il Ministero, l’ordine di servizio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] costituiva un giustocontemperamento tra il diritto riconosciuto ai detenuti e la necessità di regolamentare gliscambi al fine di evitare che attraverso gli stessi si creino posizioni di supremazia all’internodel gruppo di socialità.La sentenza della Corte costituzionale n. 97/2020 ha riservato all’autorità giudiziaria ilcompito di verificare di volta in volta se l’eventuale limitazione imposta dall’amministrazionesia giustificata da precise esigenze.[OSCURATO:PERSONA] D.A.P. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è previsto l’obbligo di presentare la domandadi autorizzazione allo scambio di beni di modico valore tra detenuti dello stesso gruppo disocialità e nel citato ordine di servizio fissa questo obbligo nel giorno precedente, salvorichieste occasionali ed eccezionali che saranno valutate al momento dal responsabile o dalpreposto.Le limitazioni, quindi, non hanno un carattere rigido e tassativo, in conformità a quantostabilito dalla sentenza n. 97/2020, e rispondono all’imprescindibile esigenza di monitorarecorrettamente l’andamento e la tipologia di scambi effettuati nel margine di temporagionevole per verificare il flusso complessivo delle domande avanzate dai detenuti.Pertanto, secondo il Ministero impugnante, è irragionevole distinguere tra generialimentari e generi di altro tipo, in quanto è proprio lo scambio di generi alimentari che puònascondere le maggiori insidie; per gli alimenti la richiesta risulta funzionale rispettoall’esigenza di verificare anche l’assenza di prescrizioni mediche in possesso dell’areasanitaria.In conformità ad altri pronunciamenti emessi da altri Tribunali di sorveglianza, si deduceche il provvedimento impugnato non ha tenuto conto del fatto che la limitazione, contenutanell’ordine di servizio, non preclude né pregiudica l’esercizio del diritto ma comporta una suaregolamentazione, diretta espressione di un potere riconosciuto come spettanteall’amministrazione.Il Ministero ricorrente ha, pertanto, richiesto di annullare il provvedimento impugnato.3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha contestato ilricorso, deducendo che l’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 230/2000 pone come regola generaleche siano consentiti la cessione o lo scambio unicamente di beni di modico valore, senzaalcun preliminare rilascio di autorizzazione, e la previsione dell’obbligo di presentare inanticipo domanda per iscritto per lo scambio di generi alimentari all’interno del gruppo disocialità costituisce ha valenza meramente afflittiva.4. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria e ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Questa Corte ha avuto modo di affermare, di recente, che, «in tema di regimedetentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo, anche aseguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, il provvedimento con ilquale l'amministrazione penitenziaria regolamenti, per ragioni di sicurezza, l'esercizio deldiritto del detenuto allo scambio di generi alimentari di modico valore con altri detenutiappartenenti allo stesso gruppo di socialità, purché ciò avvenga in modo ragionevole esenza rendere detto esercizio particolarmente gravoso, determinandone, di fatto, lasoppressione» (Sez. 1, n. 23373 del 29/05/2025, Napoli, Rv. 288149 - 01).Tale principio è stato affermato in relazione ad un’ordinanza di un Tribunale disorveglianza, che aveva accolto il reclamo proposto dal DAP avverso il provvedimentoemesso da un magistrato di sorveglianza, con il quale - a seguito del reclamo di un detenutoin regime ex art. 41-bis Ord. pen. - era stato annullato lo stesso ordine di servizio emessodalla direzione della casa circondariale di Viterbo il 25 febbraio 2021, nella parte in cui essosubordinava l'autorizzazione immediata allo scambio di generi alimentari (tra detenutiappartenenti allo stesso gruppo di socialità) alla ricorrenza del requisito della eccezionalità,ritenendo che detto requisito in contrasto con quanto statuito dalla Corte costituzionale conla sentenza n.97/2020 in materia.Il Tribunale di sorveglianza, in sostanza, aveva ritenuto che la limitazione temporale(consistente nella necessità per il detenuto di presentare domanda per lo scambio entro ilgiorno precedente) imposta con l'ordine di servizio non fosse arbitraria e neppurepregiudizievole, poiché essa non nega e non rende concretamente inattuabile l'esercizio deldiritto in questione, limitandosi solo a regolarlo mediante la previsione della presentazione diapposita domanda - da parte del detenuto - il giorno prima, mediante l'annotazione in unapposito registro di chi siano i soggetti che chiedono di scambiare o di ricevere i beni.La legittimità di quel provvedimento che accoglieva il reclamo del DAP veniva spiegata,prendendo comunque le mosse dalle conseguenze della sentenza della Corte costituzionalen. 97 del 2020, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3e 27, terzo comma, Cost., l'art. 41-bis, 2 quater, lett. f), della legge n. 354 del 1975, nellaparte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che siaassicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppidi socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiareoggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità».Secondo il giudice delle leggi, il divieto di scambiare oggetti, nella parte in cui siapplicava anche ai detenuti inseriti nel medesimo gruppo di socialità, non risultavaproporzionato, in quanto applicato a prescindere dalle esigenze del caso concreto, néfunzionale o congruo rispetto alla finalità tipica ed essenziale del provvedimento disottoposizione del singolo detenuto al regime differenziato, consistente nell'impedire le suecomunicazioni con l'esterno.A fronte della regola generale, valida per tutti i detenuti, che possono scambiare tra lorooggetti di modico valore (ex art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000), la disposizioneche veniva incisa dalla sentenza della Corte Costituzione risultava connotata da una naturameramente afflittiva, anche vista la possibilità che i detenuti appartenenti al medesimogruppo di socialità hanno di comunicare qualsiasi messaggio, senza poter essere ascoltati,nelle due ore giornaliere d'aria, nelle comunicazioni da cella a cella e nelle "salette" perl'attività in comune di tipo culturale, ricreativo e sportivo.Non veniva accertata la sussistenza di un diritto soggettivo a scambiare oggetti o acuocere cibi da scambiarsi, anzi che si potesse parlare di un vero e proprio diritto venivaescluso; tuttavia, si ravvisava una facoltà dell'individuo posto in detenzione, al qualedovevano essere consentiti i piccoli gesti di normalità quotidiana, che costituiscono gli ultimiresidui in cui può espandersi la libertà del detenuto stesso.Tenendo conto del tenore della argomentazioni sulle quali la sentenza di illegittimitàcostituzionale n. 97/2020 si basava, questa Corte ha affermato che la compressione dellospazio di libertà censurata dal giudice rimettente si sarebbe potuta giustificare solo pergarantire la sicurezza dei cittadini e prevenire contatti con l'organizzazione criminale diappartenenza o di attuale riferimento, ovvero ad altre ad essa alleate, proprio perché ilgiudice delle leggi, in quella stessa decisione, aveva affermato che, anche dopo la propriapronuncia di accoglimento della questione di costituzionalità, si sarebbe dovuto considerareconsentito all'amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità di effettuazione degliscambi in esame, nonché di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni,che devono comunque risultare giustificate da precise esigenze, da motivare espressamentee che devono ritenersi sindacabili, in relazione al caso concreto, dal magistrato disorveglianza.E la Corte Costituzionale ricollegava tale sua affermazione ai suoi plurimi precedenti,citando le sentenze n. 186 del 2018, n. 122 del 2017, n. 143 del 2013, n. 376 del 1998 e n.351 del 1996; nonché le ordinanze n. 417 del 2004, n. 192 del 1998 e n. 349 del 1993.Su questa linea esegetica, Sez. 1, n. 23373 del 29/05/2025, sopra citata, ha ritenutolegittima la regolamentazione degli scambi (che vengono, comunque, garantiti al detenuto),mediante la domanda da presentare il giorno precedente, al fine di consentireall'Amministrazione di effettuare i necessari controlli (legati alle esigenze di sicurezza), masenza in alcun modo precludere (o rendere particolarmente difficile) lo scambio dei generialimentari di modico valore tra gli appartenenti allo stesso gruppo di socialità.Secondo i giudici di legittimità, «in tal modo, infatti, è possibile accertare se lo scambioriguardi effettivamente beni consentiti senza intaccare il diritto del detenuto, tenuto ancheconto della possibilità (prevista dall'ordine di servizio oggetto del reclamo) di presentare,comunque, anche richieste occasionali ed eccezionali».La persuasività di questi argomenti si estende anche alla valutazione della situazionedel tutto analoga che ha dato origine al reclamo accolto dal Magistrato di sorveglianza con ilprovvedimento poi confermato dal Tribunale di sorveglianza con l’ordinanza oggetto delricorso, che risulta, pertanto, denunciare in modo pertinente vizi irrimediabili di motivazione.Le affermazioni di principio contenute nel provvedimento impugnato non derivano da unadeguato bilanciamento degli interessi e travisano la portata della decisione della CorteCostituzionale, che aveva invece richiesto una verifica sulle possibilità di applicare limiticonformativi ad una facoltà che non doveva essere autoritativamente soppressa ma chedoveva essere adeguatamente contemperata con le esigenze di sicurezza sociale.La motivazione con la quale il Tribunale di sorveglianza fa solo riferimento al fatto che latipologia di bene alimentare di cui si chiede lo scambio (un piatto di pasta cucinato il giornoprima) impedirebbe di chiedere preventivamente l’autorizzazione a poterne usufruire.L’affermazione risulta apodittica e illogica.Non può essere la natura del bene a precludere i necessari interventi per effettuare icontrolli comunque necessari, perché in tal modo si finirebbe per avvalorare l’inammissibileprincipio che il tipo di scambio preclude il bilanciamento e rende recessive le esigenze diprevenzione.A ciò si aggiunga che la previsione di un onere di preavviso di un giorno prima delloscambio, del tutto ragionevole al fine di contemperare gli interessi in gioco, non sarebbenemmeno incompatibile con lo scambio che si sarebbe voluto effettuare, visto che attenevaad un pasto cucinato, per l’appunto, un giorno. 3. Poiché, per le ragioni su esposte, il provvedimento impugnato, e quello di primogrado da esso ribadito, hanno invaso con i loro apprezzamenti e le conseguenti decisioni unambito riservato alla discrezionale valutazione dell'Amministrazione penitenziaria, essidevono essere annullati senza rinvio, conseguendo a tale pronuncia la definitiva reiezionedel reclamo giurisdizionale proposto al riguardo dal detenuto interessato. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza emessa dal Magistrato disorveglianza di Viterbo il 16 gennaio 2025.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]