CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 19169/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21935-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PASSARELLA Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.21935/2018 Cron. Rep. Ud.07/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 275/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 16/01/2018 R.G.N. 289/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 16 gennaio 2018 la Corte d’appello di Campobasso confermava la decisione resa dal Tribunale di Campobasso e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] + 54 nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della trattenuta del 2,50% sulle retribuzioni mensili di ciascuno degli istanti, tutti dipendenti del MIUR in regime di TFR, essendo stati assunti successivamente al 1° gennaio 2001 (data di entrata in vigore della riforma del trattamento conseguente alla cessazione del rapporto del personale pubblico che sostituiva il TFR al precedente trattamento di fine servizio) o, assunti prima di quella data, avendo optato per il passaggio al nuovo regime e la condanna delle predette Amministrazioni a cessare la trattenuta ed a restituire quanto indebitamente trattenuto; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa non essendosi nella specie in presenza di una trattenuta sulla retribuzione ma dell’applicazione di un criterio contabile teso ad evitare sperequazioni retributive fra lavoratori che, pur essendo soggetti a regimi diversi in materia di indennità spettante alla cessazione del rapporto, debbono pur sempre per legge essere trattati in modo omogeneo sotto il profilo retributivo, secondo quanto si desume dal d.P.C.M. del 20 dicembre 1999, che, in attuazione dell’art. 26, comma 19, l. n. 448/1998, aveva previsto per il nuovo regime di t.f.r. una riduzione sulla retribuzione lorda in misura pari al contributo previdenziale abolito e trova conferma nell’[OSCURATO:PERSONA] concluso in materia di t.f.r. per i dipendenti pubblici tra l’ARAN e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono la [OSCURATO:PERSONA] ed altri 41 degli originari istanti, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, entrambe le Amministrazioni intimate; - che entrambe le parti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 c.c., 3 e 36 Cost., 2, commi 5 e 6, l. n. 335/1995, 26, comma 19, l. n. 448/1998 e 45, d.lgs. n. 165/2001, imputano alla Corte territoriale di aver dato rilievo a quanto previsto dal DPCM 20.12.1999 circa la necessità di assicurare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e garantire la parità di trattamento contrattuale tra il personale soggetto, relativamente al trattamento spettante alla cessazione del rapporto, al regime di TFS e quello, che in quanto assunto dopo il 31.12.2001, era transitato in regime di TFR, che non trova legittimazione nella previsione di cui all’art. 26, comma 19, l. n. 448/1998 e in quanto disposizione recata da fonte gerarchicamente sottordinata, è insuscettibile di prevalere sul disposto dell’art. 2120 c.c. cui l’art. 2, comma 5, l. n. 335/1995 assoggettava il trattamento di fine rapporto del personale pubblico, tanto più che nella diversità di regime non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento, che semmai si realizza al contrario nei confronti del personale pubblico in regime di TFR risolvendosi la trattenuta in una decurtazione della retribuzione contrattuale; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 c.c., 3 e 36 Cost., 26, comma 19, l. n. 448/1998 e 45, d.lgs. n. 165/2001, i ricorrenti ripropongono la medesima censura di cui al motivo che precede con riguardo al personale che, assunto antecedentemente al 31.12.2000, aveva optato per il regime a TFR; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati come da precedenti di questa Corte (Cass. n. 23115 del 2019; Cass. n. 25171 del 2019; Cass. n. 25678 del 2019; Cass. n. 27383 del 2019) ai quali si intende dare continuità; - che, come osservato in detti precedenti, la problematica posta con il ricorso è stata esaminata dalla Corte cost. nella sentenza n. 213 del 2018, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle PP.AA. dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto, ha demandato a un d.P.C.M. il compito di definire, ferma restando l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del trattamento di fine rapporto; - che, in particolare, la Consulta ha argomentato come il principio dell’invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mirasse proprio a garantire la parità di trattamento, nell’ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrastasse, pertanto, con il principio di eguaglianza, né determinasse la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto e non già della ponderazione di una sua singola componente; - che neppure possono trarsi argomenti a favore della tesi dei ricorrenti dalla precedente sentenza della Corte cost. n. 223 del 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78/2010 nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente (pubblico) della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973; - che tra la fattispecie posta all’attenzione del Giudice delle leggi nella decisione del 2012 e quella qui esaminata esistono nette differenze, sia con riferimento ai presupposti fattuali, sia in relazione ai parametri normativi esaminati - che, infatti, la prima riguarda la posizione di dipendenti in regime di t.f.s., regolamentata dall’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78/2010, disposizione (successivamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’art. 1, comma 98, della l. n. 228/2012) che determina, dal gennaio 2011, l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta del 2,50% a carico del dipendente, in tal modo determinando una disparità di trattamento rispetto a quello applicato ai privati non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro; - che, in questa sede, invece, ci si r iferisce a dipendenti pubblici assoggettati al regime del t.f.r. fin dall’assunzione a tempo indeterminato, per i quali è venuta meno la rivalsa del 2,50%, posto che l’aliquota contributiva del 9,60% è stata posta a carico esclusivo del datore di lavoro, con la conseguenza che la trattenuta del 2,50% (effettuata tramite una riduzione della retribuzione lorda pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso) trae origine dal combinato disposto degli artt. 2, commi 5, 6, 7 l. n. 335/1995 e 26, comma 19, l. n. 448/1998 ulteriormente definiti dalla normativa contrattuale collettiva e regolamentare sopra citata ed ha proprio la finalità di evitare disparità di trattamento tra dipendenti (pubblici) in regime rispettivamente di TFR e di TFS; - che il ricorso v a dunque rigettato, con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in ragione dei contrari esiti di entrambii giudizi di merito; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da