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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16762/2022

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e ORDINANZA sul ricorso 26790-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 532/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria ove è stata confermata la pronuncia della CTP di Cosenza di accoglimento delle ragioni del contribuente in tema di prova della notifica; che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato tempestivo controricorso; che il ricorso è affidato ad unico motivo; CONSIDERATO che con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4 per violazione dell'art. 53, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con l'art. 22 d.lgs. n. 546/1992, e dell'art. 156 c.p.c.; nonché censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art.2699 c.c., nella sostanza lamentando non essere stata ritenuta prova idonea della spedizione l'elenco delle raccomandate con apposto il timbro postale di accettazione; che il ricorso assolve all'onere di completezza ed autosufficienza; che nel processo tributario, per la notificazione a mezzo posta dell'appello secondo le modalità fissate dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dal successivo art. 53, comma 2, la data di presentazione delle raccomandate consegnate all'ufficio postale, risultante dalla copia dell'elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione alle poste italiane, che annovera il codice a barre Ric. 2020 n. 26790 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -2- identificativo e che reca il timbro postale, è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del processo tributario dalla Corte costituzionale (sentenze n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002) (così Cass.

VI-5, n. 123/2018; cfr. altresì VI-5 n. 14163/2018; n. 19457/19); che, peraltro, nel caso di specie, i numeri delle raccomandate riportati sulla distinta munita di timbro postale dell'ufficio accettante, se confrontati con quelli riportati sugli avvisi di ricevimento, sono idonei a superare l'erronea materiale indicazione della società contribuente, escludendo ogni dubbio sull'effettiva identità della destinataria; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Calabria, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 26790-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 532/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria ove è stata confermata la pronuncia della CTP di Cosenza di accoglimento delle ragioni del contribuente in tema di prova della notifica; che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato tempestivo controricorso; che il ricorso è affidato ad unico motivo; CONSIDERATO che con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4 per violazione dell'art. 53, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con l'art. 22 d.lgs. n. 546/1992, e dell'art. 156 c.p.c.; nonché censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art.2699 c.c., nella sostanza lamentando non essere stata ritenuta prova idonea della spedizione l'elenco delle raccomandate con apposto il timbro postale di accettazione; che il ricorso assolve all'onere di completezza ed autosufficienza; che nel processo tributario, per la notificazione a mezzo posta dell'appello secondo le modalità fissate dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dal successivo art. 53, comma 2, la data di presentazione delle raccomandate consegnate all'ufficio postale, risultante dalla copia dell'elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione alle poste italiane, che annovera il codice a barre Ric. 2020 n. 26790 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- identificativo e che reca il timbro postale, è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del processo tributario dalla Corte costituzionale (sentenze n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002) (così Cass. VI-5, n. 123/2018; cfr. altresì VI-5 n. 14163/2018; n. 19457/19); che, peraltro, nel caso di specie, i numeri delle raccomandate riportati sulla distinta munita di timbro postale dell'ufficio accettante, se confrontati con quelli riportati sugli avvisi di ricevimento, sono idonei a superare l'erronea materiale indicazione della società contribuente, escludendo ogni dubbio sull'effettiva identità della destinataria; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Calabria, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. C
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