CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 23084/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5477/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 213, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4785/2018depositata il 11/07/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4785/2018, depositata in data 11.7.2018, ha rigettato l’impugnazione proposta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il lodo arbitrale reso in data 14 settembre 2011 nell’ambito del procedimento promosso dagli stessi impugnanti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo anche in proprio, per l’attività svolta dallo [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe come agenti di cambio. In particolare, i signori Masetti-Cascioli avevano svolto domanda di restituzione della somma di € 45.152,98, oltre accessori di legge, corrispondente alle perdite causate da indebite movimentazioni poste in essere dai Gaffino, nel corso di un rapporto derivante da contratto di negoziazione titoli concluso in data 16.5.2000, in conseguenza di operazioni finanziarie compiute senza valida autorizzazione dei Masetti-Cascioli. [OSCURATO:PERSONA] arbitrale, pur accertando che le operazioni finanziarie non erano riconducibili alla volontà degli investitori, poichéeseguite sulla base di una procura nulla, quale quella conferita a tal Molino, aveva ritenuto ciò ininfluente in quanto le operazioni effettuate dal falsus procuratornon erano state contestate nei termini previsti dal contratto, decorrenti dal momento in cui il rendiconto delle operazioni era stato fornito in sede di negoziazione del nuovo contratto di intermediazione stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. In particolare, gli arbitri avevano ritenuto gli investitori decaduti dalla possibilitàdi contestare detti ordini sia in termini di effettività che di validità, in applicazione della regola negoziata nell’art. 9 comma 3° del contratto del 16.5.200, per non avere questi ultimi formulato rilievi nel termine di 40 giorni dalla comunicazione di ciascuna operazione. Infine, il collegio arbitrale aveva ritenuto adeguatamente provato l’assolvimento dei doveri di informazione successivi (non anteriori) gravanti sull’intermediario, essendo stata dimostrata la comunicazione ai Masetti-Cascioli delle note informative sull’andamento del rapporto. In particolare, la Corte d’Appello ha evidenziato che il collegio arbitrale aveva, con accertamento di fatto non contestabile in sede di impugnazione, appurato che le informazioni di cui trattasi (la cui comunicazione non richiedeva una particolare forma, come l’utilizzo di una raccomandata) erano state puntualmente fornite agli investitori con le “note informative sull’andamento del rapporto”, onde il termine di decadenza era validamente decorso e spirato. La Corte d’Appello ha, inoltre, osservato che, essendo la decadenza maturata a decorrere dalla ricezione di quelle note informative, era inutile darsi carico della ulterioreratio decidendi in proposito enunciata dagli arbitri, e cioè la decorrenza del termine dal momento del trasferimento dell’investimento a seguito della stipula del nuovo contratto di intermediazione. La Corte d’Appello ha ritenuto infondata la domanda di nullità ex art. 1418 cod. civ. delle operazioni compiute dallo [OSCURATO:PERSONA] sulla base della procura nulla, condividendo così l’impostazione degli arbitri di non ricondurre alcun effetto alla procura dichiarata nulla. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito in giudizio con controricorso. I ricorrenti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 1343, 1418 e 1321 cod. civ.. Espongono i ricorrenti di aver svolto, con l’impugnativa del lodo tre distinte censure: i) con la prima avevano dedotto che, nel momento in cui il Collegio arbitrale aveva riconosciuto la nullità della procura apparentemente rilasciata dai sig.ri Masetti/Cascioli a tal [OSCURATO:PERSONA], tanto bastava per l’invalidazione delle operazioni compiute dallo studio Gaffino sul presupposto di quella procura; ii) con la seconda censura avevano dedotto l’irrilevanza delle presunte informative dello studio Gaffino in ordine alle operazioni compiute, atteso che l’eventuale spirare del termine decadenziale avrebbe potuto precludere soltanto le contestazioni in ordine alla veridicità delle operazioni (cioè al fatto storico e contabile della loro esecuzione) e non già quelle relative alla liceità/validità delle medesime, che invalide erano ed invalide restavano; iii) con la terza censura, gli odierni ricorrenti avevano dedotto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel ritenere assolto da parte dello studio Gaffino il dovere di informazione esistente nei confronti dei clienti circa le operazioni compiute. Ad avviso dei ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe esaminato solo l’ultima doglianza, reputandola inammissibile, mentre aveva omesso di scrutinare le prime due (principali) censure, così violando il disposto dell’art. 112 cod. proc. civ.. La Corte d’Appello, ancor prima di affrontare la questione della prova dell’adempimento del dovere di informazione, avrebbe, invece, dovuto affrontare le due delicate questioni sopra indicate, e quindi verificare se vi fosse stata violazione dell’art. 1343/1418 cod. civ., nonché la violazione degli artt. 1832 e 1321 cod. civ., per non avere i primi giudici ritenuto ancora contestabile la validità sostanziale delle operazioni compiute dallo studio Gaffino in difetto di validi poteri rappresentativi. 2. Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. Lamentano i ricorrenti che la Corte d’Appello avrebbe omesso di scrutinare i primi due motivi di impugnazione del lodo – come già descritti al punto precedente - così omettendo di esaminare un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. 3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in ragione della stretta connessione della questioni trattate, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza. Va, in primo luogo, osservato che con il secondo motivo i ricorrenti formulano le medesime censure svolte con il primo motivo – omesso scrutinio da parte della Corte d’Appello dei primi due motivi di impugnazione del lodo arbitrale, come sopra già illustrati – riconducendole non più alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ma all’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5cod. proc. civ.. Tale qualificazione giuridica della propria doglianza è errata atteso che i ricorrenti non hanno dedotto l’omesso esame di “fatti storici” (vedi sul punto Cass. S.U. n. 8053/2014), ma l’omessa pronuncia su specifici motivi di impugnazione del lodo arbitrale (esattamente la censura svolta con il primo motivo). Ciò premesso, la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è priva di fondamento. L’omissione di pronuncia, infatti, non sussiste in quanto sulla domanda proposta innanzi ad essa, ossia l’impugnazione del lodo, la Corte di Appello ha pronunciato su tutta la domanda, che è unica (l’accertamento appunto della nullità del lodo). Sul punto, appare opportuno riportare un principio già enunciato da questa Corte nella sentenza n. 3388/2005: «Poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto: il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte ovvero quando egli pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio. Pertanto, non integra il vizio di omessa pronuncia la mancata confutazione, da parte del giudice che rigetta l'opposizione ad ordinanza - ingiunzione, dell'argomentazione svolta in uno dei motivi di opposizione, considerato, appunto, che il vizio di omessa pronuncia è escluso dalla pronuncia sull'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione nei confronti del destinatario dell'ordinanza - ingiunzione, detto accertamento rappresentando l'oggetto del giudizio di opposizione ad ordinanza -ingiunzione. Escluso il vizio di omessa pronuncia, il mancato esame di un motivo, da parte del giudice dell'opposizione, giustifica, peraltro, l'annullamento, da parte della Suprema Corte, della sentenza impugnata a condizione che le questioni di fatto, proposte con il motivo non esaminato, siano decisive ai fini dell'accertamento dei fatti sui quali si fonda la pretesa punitiva dell'amministrazione ovvero che, trattandosi di questioni in diritto, le stesse non siano infondate: nel primo caso dovendo essere denunciato un vizio di motivazione, nel secondo un vizio di violazione di legge. Tuttavia, quando il motivo non esaminato dal giudice dell'opposizione propone infondate questioni di diritto, lo iato esistente tra pronuncia di rigetto e mancato esame del motivo per cui l'annullamento è stato domandato deve essere colmato dalla Corte di Cassazione attraverso l'impiego del potere di correzione della motivazione (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.), integrando la decisione di rigetto pronunciata dal giudice dell'opposizione mediante l'enunciazione delle ragioni che la giustificano in diritto, senza necessità di rimettere al giudice di rinvio il compito di dichiarare infondato in diritto il motivo non esaminato». Quanto alla dedotta violazione di legge consistente, secondo i ricorrenti, nel rilievo che la nullità della procura in favore dell’intermediario non abilitato avrebbe comportato la nullità delle operazioni da questi poste in essere, asseritamente non coperta dalla decadenza applicata dagli arbitri, tale censura è inammissibile. Va osservato che, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, la decadenza applicata dagli arbitri è una decadenza di origine negoziale, mentre i ricorrenti, nel dedurre la nullità delle operazioni poste in essere dall’intermediario non abilitato, hanno erroneamente impostato la propria censura come se si trattasse della decadenza dalla contestazione dell’estratto del conto corrente, disciplinata dall’art. 1832 cod. civ. (la quale non vale ad escludere che possa essere contestata la validità del rapporto sottostante all’operazione ex art. 1827 cc). Trattandosi, invece, di decadenza di origine negoziale, i suoi limiti sono quelli stabiliti dal contratto, sui quali i ricorrenti invece nulla hanno dedotto. Del resto, tali limiti non potrebbero essere accertati in questa sede, implicando accertamenti di fatto non consentiti nel giudizio di legittimità. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei pr