CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 14059/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Tivoli che lo aveva riconosciuto colpevole del furto con strappo di una collana ai sensi dell'art.624 bis comma 2 cod.pen. e lo aveva con- dannato alla pena di un anno mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della de- cisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di colpevolezza nei confronti del ricor- rente, sia con riferimento alla identificazione dell'autore del reato, sia in relazione al riconoscimento dello stesso operato dalla persona offesa, riscontrato dal luogo di ri- trovamento di preziosi verosimilmente provento di furto, sia con riferimento al luogo in cui era stato commesso il reato, compatibile con il luogo di ritrovamento dei pre- ziosi. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamepto della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il IPTsideFite/