CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32883/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato; udite le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Trento ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento di estradizione promosso dalla Repubblica di Albania per procedere nei suoi confronti per traffico internazionale di stupefacenti e per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. 2. [OSCURATO:PERSONA], difens ore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e, proponendo due motivi, ne ha chiesto l’annullamento. 2.1. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto la mancanza e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga, pur a fronte del radicamento del ricorrente in territorio italiano. Secondo la Corte di appello, la concretezza del pericolo di fuga risiederebbe nella gravità dell’accusa e nel severo trattamento sanzionatorio previsto per i reati posti a fondamento della richiesta di estradizione, ma questa motivazione sarebbe illegittima. Il pericolo di fuga non può, infatti, essere fondato sulla gravità delle accuse, che ancora necessitano di essere dimostrate, ma deve essere motivatamente fondato su elementi concreti e specifici, che siano rivelatori di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell’estradando. La Corte di appello avrebbe, peraltro, ignorato le prove dell’effettivo radicamento del ricorrente in territorio italiano; il ricorrente è giunto in Italia nel 2003 e si è radicato a Bari con la sua famiglia, ove ha sempre vissuto sino a circa un anno fa. Attualmente il ricorrente vive con la famiglia in provincia di Trento, ove la moglie ha sottoscritto un contratto di locazione e l’estradando ha stipulato un contratto di lavoro subordinato a termine, che gli viene periodicamente rinnovato. Al momento dell’arresto a fini estradizionali il ricorrente era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con autorizzazione ad allontanarsi per ragioni lavorative, in attesa della fissazione dell’udienza in camera di consiglio per delibare sulla richiesta di una misura alternativa al carcere. 2.2. Con il secondo motivo, il difensore ha censurato la carenza della motivazione in ordine alla gradualità della misura cautelare applicata. La Corte di appello, infatti, ha omesso di motivare sull’idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a soddisfare le esigenze cautelari ritenute sussistenti nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto la mancanza e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente un presunto pericolo di fuga, a fronte del radicamento del ricorrente in territorio italiano. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita una rinnovata valutazione degli elementi probatori disponibili, non consentito in sede di legittimità. 3.1. Il vizio di contraddittorietà della motivazione non è, peraltro, deducibile nel caso di specie. L'art. 719 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi alle misure cautelari strumentali all’estradizione solo per violazione di legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, pertanto, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all’estradizione non è consentito per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 40398 del 20/10/2021, Georgiev, Rv. 282256 – 01; Sez. 6, n. 29410 del 25/06/2009, M., Rv. 244535 – 01; Cass., Sez. 6, n. 3136 del 7/07/2000, Salmanzadeh, Rv. 217712; Sez. 6, n. 1734 del 10/5/1999, Romeiro, Rv. 214753). Il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari in materia di estradizione, dunque, non si estende al controllo dell’iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente, e non può essere dedotta come vizio di motivazione mancante o apparente la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o che, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 3.2. Il vizio di mancanza della motivazione denunciato è, peraltro, insussistente. La Corte di appello, con motivazione non certo apparente, ha rilevato che «ancorché sia stato acquisito un significativo radicamento dello stesso Shokza sul territorio dello Stato, proprio per la circostanza dianzi evidenziata [le imputazioni per delitti puniti in Albania con pene particolarmente severe], vi è il concreto pericolo che l’estradando (tra l’altro condannato per fatti analoghi dall’autorità giudiziaria italiana) possa sottrarsi all’esecuzione del provvedimento estradizionale medesimo, dandosi alla fuga». La Corte di appello, dunque, non ha pretermesso il radicamento del ricorrente in territorio italiano, ma ha valutato e lo ha considerato subvalente rispetto al pericolo di fuga, ritenuto concreto e attuale, sia in relazione alla condanna riportata dal ricorrente in territorio italiano, che alle gravi accuse formulate nei suoi confronti in Albania. 3.3. Manifestamente infondate sono, inoltre, le censure svolte dal ricorrente relativamente alla mancata motivazione in ordine al pericolo di fuga, in quanto la Corte di appello ha motivato sullo stesso nell’ordinanza genetica e nel provvedimento impugnato era chiamata solo a verificare l’idoneità dell’elemento di novità dedotto, il radicamento del ricorrente in Italia, ad attenuare la pregressa diagnosi cautelare. 4. Con il secondo motivo, il difensore ha censurato la carenza della motivazione in ordine alla gradualità della misura cautelare e, segnatamente, all’idoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a soddisfare le esigenze cautelari ravvisate nel caso di specie. 5. Anche questo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha motivato implicitamente sull’applicazione del principio della gradualità della misura cautelare prescelta nel caso di specie, in quanto, con motivazione non meramente apparente (e, dunque, non sindacabile in questa sede), ha ritenuto il pericolo di fuga così intenso da rendere non prospettabile l’applicazione della misura gradata degli arresti domiciliari. 6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti prescritti dall’art. 203 disp. att. cod. proc pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc pen. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]