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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28604/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 31810 /20 2 1 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VA) il 5 giugno 1972 e residente in Ferno (VA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 30 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 72H05 B300E), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VA) il 5 ottobre 1974 ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 74R05 B300A) e [OSCURATO:PERSONA] , nato ad Albanella (SA) il 30 agosto 1947 e residente in Ferno (VA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 30 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 47M30 A128A), elettivamente domiciliat i in Albanella (SA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2 , presso lo studio de ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende , giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del presente procedimento (indirizzo p.e.c. de l difensor e : “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 aprile 1956 e residente in Albanella (SA), alla Via S. Matteo n. 20([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 56D27 H703N), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] (SA), alla [OSCURATO:PERSONA] delle Cannen. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura specialeallegata al controricorso (indirizzo p.e.c. del difensore: “[OSCURATO:EMAIL]”); n. 31810/2021R.G.

Cron.

Rep.

C.C.12 luglio 202 4 Proprietà - Rivendicazione e actio negatoria servitutis.-controricorrente - avversola sentenza del la Corte d’Appello di Salerno n. 1520 /20 2 1 , pubblicata il 15ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] ; vistal’opposizione tempestivamente spiegata dai ricorrenti avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio ex art.380-bis c.p.c.; lettala memoria illustrativa depositata nell’interesse dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con sentenza n. 1782/2019, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha accertato e dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] è proprietario esclusivo dell’orto - giardino ubicato in catasto del Comune di Albanella(SA) al f oglio 35, part ice lla 1356 (ex 263) di are 17,45, confinante con [OSCURATO:PERSONA], P iazzetta [OSCURATO:PERSONA], orto dei germani Taurone, beni [OSCURATO:PERSONA], beni eredi Stabile ed altri; ha condannato i convenuti all’immediato rilascio in favore dell’attore della porzione di orto-giardino dagli stessi convenuti composseduto con l’attore, nonché alla riconsegna delle chiavi di apertura del cancelletto pedonale tramite il quale si accede alla cantinola di proprietà dell’attore e su [OSCURATO:PERSONA]; ha accertato e dichiarato che l’orto-giardino di proprietà del Confortinon è gravato da alcuna servitù di passaggio a vantaggio del fondo finitimo identificato nel catasto del Comune di Albanella (SA), alla partita 8733, foglio 35 , part ice lla 890, esteso are 1,50, di cui sono proprietari i germani Taurone; ha ordinato ai convenuti la cessazione delle turbative e delle molestie cui l’illegittimo esercizio della servitù di passaggio dà luogo ed ha condannato i convenuti a consegnare le chiavidi accesso del cancello carrabile che prospetta su [OSCURATO:PERSONA]; ha accertato e dichiarato che la linea di confine tra il fondo di proprietà dell’istante e l’orto di proprietà dei Taurone è costituito dal cordolo di cemento che delimita l’area cementata destinata a sosta di proprietà dell’istante, condannando i germani Taurone al rilascio dell’area illegittimamente posseduta; ha disposto l’apposizione dei termini lapidei atti a materializzare l’accertato confine in contestazione; ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attore della somma di €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) , a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, all’attualità, oltre interessi al saggio legale dal pubblicazionedella decisione e fino al soddisfo; ha rigettato ogni altra domanda, dichiarando inammissibil i le domande riconvenzionali spiegate dai convenuti,in quanto tardive; ha ordinato al conservatore dei [OSCURATO:PERSONA], con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione della sentenza; ha condannato i convenuti, in solido, al rimborso in favore dell’attore, delle spese di lite.

Più in particolare, il Tribunale di Salerno nella sentenza impugnata ha ricostruito la vicenda processuale evidenziando:a) che, q uanto all’azione di rivendica, l’attore aveva assolto all’onere probatorio con la mera riproduzione dell’atto di compravendita rogato in data 5novembre 1998, per Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], rep ertorio n. 5928, racc olta n. 23714, dal momento che, non avendo i convenuti contestato l’appartenenza dei beni per cui è causa ad un comune dante causa, l’onere probatorio gravante sul rivendicante risultava attenuato ; b) che da tale attodi compravendita era emerso che l’oggetto del trasferimento era stata la nuda proprietà di un fabbricato unifamiliare sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA](SA), V ia [OSCURATO:PERSONA], composto da due vani seminterrati e due vani ed accessori in piano terra, con annesso retrostante piccolo orto, confinante con detta via e, seguendo il senso orario, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], orto di [OSCURATO:PERSONA], proprietà [OSCURATO:PERSONA], eredi Stabile, giardino di [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], eredi Luciano, eredi Guarracino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) che non vi era menzione alcuna di aree in comproprietà con terzi (salvo le aree condominiali), né riferimenti a specifiche servitù gravanti sul fondo; d)che il possesso di fatto accertato dal Tribunale nel giudizio per la reintegra non rilevavain alcun modo, atteso che, a fronte della produzione del titolo da parte dell’attore, i convenuti non avevano opposto alcun valido titolo che giustificasse il diritto di servitù di passaggio del quale domanda va no l’accertamento, peraltro intempestivamente stante la tardiva costituzione in giudizio dei convenuti; e)che, in tema di azione negatoria, la parte che agisce in giudizio non ha l’onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, incombendo, invece, sul convenuto l’onere di provare l’esistenza del diritto di compiere l’attività lamentata come lesiva dell’attore; f) che, p ertanto, l’actio negatoria servitutis spiegata dall’attore d oveva trovare accoglimento, in quanto i convenuti non avevano fornito alcuna prova della costituzione della servitù volontaria che, ai sensi dell’art. 1058 c.c., si costituisce con contratto o per testamento; g) che, quanto all’ actio finium regundorum , non risultando elementi utili all’individuazione della linea di confine tra i due fondi né dall’atto di donazione intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] ed i germani [OSCURATO:PERSONA] eTaurone [OSCURATO:PERSONA] , stipulato il 16 aprile 1996 per Notaiodott. [OSCURATO:PERSONA]Ama t o, né dall’atto di compravendita concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 5 novembre 1998 per rogito del Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], e non essendo rinvenibile alcuna contestazione da parte dei convenuti sull’allegazione di parte attrice, era necessario riferirsi ad essa e ritenere provata l’esistenza del confine tra le due proprietà come concordato nel 2002 tra gli allora proprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano rimodulato i preesistenti confini mediante la realizzazione di un cordolo di cemento sormontato da una rete metallica e paletti in ferro, non condividendosi le deduzioni del consulente tecnico di ufficio che aveva individuato il confine mediante il ricorso alle mappe catastali risultanti dal frazionamento, attesa la natura residuale e sussidiaria del criterio utilizzato dall’ausiliario; h)che non potevano trovare accoglimento le domande riconvenzionali spiegate dai convenuti, in quanto intempestive, stante la loro tardiva costituzione in giudizio; i)che, quanto alla domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale riteneva di liquidare, in via equitativa, la somma di €.2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) , tenuto conto della durata dell’abusivo esercizio da parte dei convenuti della servitù di passaggio sul fondo, che ne aveva limitato il godimento causando, di conseguenza, una riduzione temporanea del valore dello stesso. 2.-Con atto di citazione notificato il 27 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado sopra menzionata.

A fondamento dell’impugnazione, hanno dedotto che la pronuncia impugnata non risultava sostenuta da adeguata motivazione, posto che il Tribunale non aveva spiegatoin modo chiaro, preciso e dettagliato le ragioni di fatto e gli elementi di diritto che lo avevano indotto a non ritenere contestati gli elementi di fatto posti alla base della domanda dell’attore, nonostante le molteplici contestazioni ed eccezioni sollevate nel corso del giudizio di primo grado.

Inoltre, gli appellanti hanno lamentato l’incomprensibilità dell’iter logico-giuridico che aveva indotto il Tribunale a ritenere insussistente la servitù di passaggio vantata dagli appellanti sul cancello di accesso di [OSCURATO:PERSONA], nonostante nell’atto di compravendita rogato in data 5 novembre 1998, le parti avessero pattuito espressamente che la vendita «viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui quanto compravenduto oggi si trova con le pertinenze e dipendenze, accessioni ed accessori e con le servitù attive e passive».

Ancora, gli appellanti hanno lamentato il fatto che il g iudice di prime cure non solo avevaomesso di esaminare le difese da loro svolte in base all’errato presupposto che le stesse fossero tardive, ma aveva omesso, altresì, di esporre le ragioni di fatto e di diritto che lo avevano indotto a nonesaminare le stesse e/o a ritenerle superflue ai fini del la deci sione .

Gli appellanti hanno, poi,censurato la decisione di primo grado, atteso che il Tribunale aveva considerato le difese svolte quali domande riconvenzionali dichiarandole inammissibili sull’errato presupposto del deposito oltre il termine di cui all’art. 167 c.p.c., in assenza di contestazione al riguardo dell’attore; inoltre,il giudice di prime cure a veva omesso di considerare e valutare le difese svolte dai convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come eccezioni alle domande proposte dall’attore che avrebbero condotto alla dichiarazione di inammissibilità delle azioni di rivendica e di negatoria servitutiscosì come avanzate,stante l’insussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 948 e 949 c.c..

Gli appellanti si sono doluti anche dell’accoglimento delle domande dell’attore, sta n te l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 948 c.c., sostenendo di averdimostrato l’esistenza del proprio diritto di proprietà sul cancello pedonale di [OSCURATO:PERSONA] e sul viottolo che conduce alla cantinola di proprietà diConforti Massimo, nonché l’esistenza della servitù dipassaggio per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1062 6 c.c., e non essendo stato il [OSCURATO:PERSONA] privato del possesso del fondo, requisito quest’ultimo indefettibile per la proposizione dell’azione di rivendica ex art. 948 c.c..

Gli appellanti hanno, infine, censurato l’accoglimento da parte del giudice di prime cure della domanda di regolamento dei confini avanzata da [OSCURATO:PERSONA] che, al contrario, doveva essere rigettata vista l’insussistenza di qualsivoglia elemento di prova circa l’asserita rimodulazione dei confini, intervenuta in conseguenza del paventato accordo intercorso tra gli allora proprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ciò,anche in considerazione del fatto che l’apposizione dei termini lapidei avrebbe reso oltremodo gravoso l’esercizio della servitù di passaggio da parte dei convenuti, riducendone in modo apprezzabile l’utilità, privandoli dell’unico accesso carrabile alla loro proprietà, con conseguente violazione del disposto di cui all’art. 1067, comma2, c.c..

La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato l’appello, confermando integralmente la sentenza appellata.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito ha rilevato, per quanto di interesse in questa sede: a) che, con la prima doglianza , non risultavano esposte ragioni di critica della sentenza di primo grado, pura fronte di dettagliate e puntuali argomentazioni svolte dal Tribunale e poste a fondamento della decisione della qualeera chiaramente intellegibile l’iter logico-giuridico.

N é appariva dirimente « per la fondatezza del motivo di gravame il richiamo dell’appellante all’atto di compravendita rogato in data 5.11.1998 per [OSCURATO:PERSONA] -rep. 5928, racc. 23714, non potendosi desumere dall’inciso secondo cui la vendita “viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui quanto compravenduto oggi si trova con le pertinenze e dipendenze, accessioni ed accessori e con le servitù attive e passive” la sussistenza della pretesa servitù di passaggio»; b) chela difesa svolta dai convenuti in primo grado non era volta unicamente al rigetto della domanda attorea mediante la mera allegazione di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto posto a suo fondamento, ma, traendo occasione dalla domanda giudiziale, era diretta ad ottenere un provvedimento favorevoleai convenuti e sfavorevole all’attore , consistente nell’accertamento del diritto alla servitù di passaggio; c)che tale domanda riconvenzionale era stata proposta tardivamente rispetto al termine decadenziale di cui alcombinato disposto degli artt. 166, comma 2, e 167 , c.p.c., come tempestivamente rilevato dall’attore con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c.e come correttamente ritenuto dal Tribunale che ne aveva dichiarato l’inammissibilità; d ) che il [OSCURATO:PERSONA] a veva correttamente assolto all’onere probatorio gravante a suo carico, dimostrando di aver acquistato il bene in forza di un valido titolo di acquisto, risulta ndo provata la piena proprietà degli immobili oggetto di controversia mediante la produzione in giudizio del contratto di compravendita stipulato con il sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva a sua volta acquistato gli immobili mediante contratto di compravendita stipulato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 29settembre 1990, che a loro volta li avevano acquistati in data 6 dicembre 1960 per successione al defunto genitore e coniuge; e) che, stante la pacifica ed incontestata appartenenza del bene oggetto di rivendica alle sigg.

Polizio e [OSCURATO:PERSONA], doveva trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui « il rigore del principio secondo il quale l’attore in rivendica deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene, anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell’originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l’onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di aver acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto» (Cass., Sez. 2, sentenza n. 9303 del 17 aprile 2009, Rv.608112-01; Cass., Sez. 2, sentenza n. 4975 dell’11 marzo 2004, Rv. 570986 - 01 ); f ) che, dall’esame e dal raffronto dei titoli di provenienza di ciascuno dei fondiemergeva, in primo luogo, che alcuno di essicontemplava una comproprietà di aree con terzi , né fa ceva riferimento a specifiche servitù gravanti sul cespite, cosicché era da escluder si che il preteso compossesso degli appellanti sottend esse un titolo giuridico giustificativo del diritto; g)che priva di rilievo era anche la censura mossa avverso l’accoglimento dell’actio negatoria servitutis, giacché gli esiti del giudizio possessorio dinanzi al Tribunale di Salerno - richiamati dagli appellanti per provare la titolarità del diritto di passaggio sul cancelletto carrabile posto su via [OSCURATO:PERSONA] e sul relativo viale - non spiega va no alcun effetto sulgiudizio introdotto dal [OSCURATO:PERSONA] , attesa la natura petitoria di quest’ultimo; h) che , dunque, correttamente il Tribunale di Salerno aveva ritenuto fondata l’azione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] , ponendosi la titolarità del bene come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui«In tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentatacome lesiva dall'attore. » (Cass. , Sez. 2, s ent enza n. 21851 del 15ottobre 2014 , Rv. 632599 - 01 ) ; i) che, infatti, gli appellanti non avevano opposto alcun titolo valevole agiustific are il diritto di servitù di passaggio del quale avevano domandato l’accertamento ; j ) che i predetti, oltre a non aver provato l’esistenza di una servitù costituita per contratto o per testamento, nemmeno potevano invocare una costituzione per destinazione del padre di famiglia, in ragione dell’insussistenza di opere visibili e permanenti dalle quali si potesse desumere l’asservimento del fondo del [OSCURATO:PERSONA]; k) che, anzi, l’esistenza di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia doveva essere esclusa in ragione del muretto di blocchi di tufo che era stato eretto nel 1970, tra i due fondi, allo scopo di renderli autonomi e non comunicanti; l) che , proprio lo stato dei luoghi appena indicato, permetteva di ritenere provato l’accordo con il quale erano stati ridefiniti i confini esistenti tra i fondi ; m) che in base al confine individuato dal [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio, il fondo di proprietà dei Taurone ricadeva nella proprietà del [OSCURATO:PERSONA] per circa mq. 10,84 e, allo stesso modo, quellodi proprietà del [OSCURATO:PERSONA] ricadeva nella proprietà dei Taurone per circa mq. 10,84; n) che l’esatta corrispondenza delle dimensioni delle aree reciprocamente cedute confermava, dunque, la circostanza che i danti causa dei due fondi, di comune accordo,avevano rettificato i confini originariamente esistenti, con la costruzione di un cordolo di cemento sormontato da una rete metallica facendosi reciproche concessioni di porzioni di terreno; o) che il segno evidente del confine, costituito dal cordolo,consentiva di individuare lungo detta delimitazione la linea di confine tra le proprietà, tenuto conto che,ai sensi dell’art. 950 c.c., l’incertezza in ordine al confine tra due fondi può essere eliminata giudizialmente ricorrendo a qualunque mezzo di prova; p) che l’esistenza dell’accordo e della ridefinizione dei confini era elemento circostanziale che,oltre a non aver formato oggetto di specifica contestazione, era stato confermatoanche da alcuni dei testi moni sentiti in corso di causa; q) che il cancelletto che accedevasu [OSCURATO:PERSONA], essendo posto a 78 cm. dal cordolo di cemento suddetto, prospettava per intero nella proprietà del [OSCURATO:PERSONA]; r) che l’insussistenza di qualsivoglia diritto di servitù in favore degli appellanti rende va irrilevant i le doglianze da essi sollevate con riguardoalla difficoltà nel passaggio che l’apposizione dei termini lapidei avrebbe prodotto. 3.- Avverso la sentenza d’appello , hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito, con controricorso,l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. 4.-All’esito, è stata formulata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di definizione del giudizio, depositata in data 2 maggio 2023 e comunicata il 12 maggio 2023, alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.

Con atto depositato il 19 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno spiegato opposizione avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio. 5.-Ambedue le parti hanno depositato memorie illustrative , ai sensi dell’art. 380-bis.1., comma 1, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5), c.p.c., la violazione dell’art. 342 c.p.c., nonché degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..

In particolare, censurano l’affermazione contenuta a pag. 8 della sentenza, laddove la Corte d’Appello di Salerno ha statuito che «il primo motivo di appello è inammissibile in quanto privo del requisito di specificità di cui all’art. 342 c.p.c.”, poiché “non risultano esposte le regioni di critica della sentenza di primo grado” e poiché “non appare dirimente per la fondatezza del motivo di gravame il richiamo dell’appellante all’atto di compravendita rogato in data 5/11/1998 per [OSCURATO:PERSONA] - rep. 5928, racc. 23714, non potendosi desumere dall’inciso secondo cui la vendita «viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui quanto compravenduto oggi si trova con le pertinenze e dipendenze, accessioni ed accessori e con le servitù attive e passive» la sussistenza della pretesa servitù di passaggio».

Deduconoche, in ossequio a quanto espressamente previsto dall’art.342 c.p.c., essi avrebbero enucleato in modo minuzioso i punti della sentenza oggetto di censura, le modifiche richieste e le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.

Inoltre, sempre in ossequio a quanto previsto dalla predetta disposizione, nell’esporre i motivi posti alla base dell’interposto gravame, essi avrebbero offerto un progetto alternativo di risoluzione della controversia, attraverso una diversa lettura del materiale di prova acquisito nell’ambito del giudizio di prime cure.

Pertanto, secondo la prospettazione dei ricorrenti, risult erebbe davvero incomprensibile l’iter logico-giuridico che ha indotto la Corte d’Appello di Salerno, a ritenere infondato il primo motivo di appello e,di conseguenza,l’inesistenza del la servitù di passaggio da essi vantata sul cancello di accesso di V ia [OSCURATO:PERSONA], nonostante nell’atto di compravendita rogato del 5 novembre 1998, per [OSCURATO:PERSONA], repertorio n. 5928 racc olta n. 23714, vi fosse un chiaro ed esplicito riferimento alle servitù attive e passive che, del resto , in assenza di qualsiasi servitùattiva e passiva, non avrebbe avuto alcun senso. 2.-La censur a è inammissibile e, comunque, infondata .

Ed invero, l a Corte distrettuale ha affermato che l’esistenza della servitù di passaggio che gli odierni ricorrenti avevano invocato, in via riconvenzionale, in prime cure , non poteva essere desunta dalla mera circostanza che nelrogito del 5 novembre 1998, si facesse riferimento al fatto che «la vendita viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui quanto compravenduto oggi si trova con le pertinenze e dipendenze, accessioni ed accessori e con le servitù attive e passive»(cfr. pag. 8 della sentenza), trattandosi,con tutta evidenza, di clausola di stile (cfr., in tal senso, Cass., Sez. 2, sentenza n. 18349 del 25 ottobre 2012, Rv.623974- 01, secondo cui «Il titolo costitutivo od indicativo di unaservitù prediale deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazionedell'estensione e delle modalità di esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi, restando inefficaci, per detti fini, le clausole cosiddette distile, che facciano, cioè, generico riferimento a stati di fatto sussistenti, aservitù attive e passive e cos ì via.»).

Nel contestare tale passaggio della motivazione i ricorrenti sostengono di aver «enucleato in modo minuzioso i punti della sentenza oggetto di censura, le modifiche richieste e le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice»(cfr., all’uopo, la pag. 4 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità), senza tuttavia riportare in alcun modo il contenuto del loro atto d’appello, con conseguente deficit di specificità della doglianza di cui si tratta.

Al riguardo, infatti, è appena il caso di rammentare il consolidato principio secondo cui «L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non puòessere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata.» (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 342 del 13 gennaio 2021, Rv.660233-01).

Peraltro, indipendentemente d a lla statuizione di inammissibilità del motivo d’appello adottata dallacorte distrettuale, è certo che una clausola di mero stile - quale quella in precedenza richiamata - è insufficiente ai fini della prova dell’esistenza di un diritto di servitù, conformemente al consolidato orientamento di legittimità già sopra menzionato(Cass., Sez. 2, sentenza n. 18349 del 25 ottobre 2012, Rv.623974-01).

Poiché, sul punto,i ricorrenti nulla deducono, nella censura in scrutinio, non risulta ravvisabile un interesse concreto ed attuale dei medesimi all’impugnazione, dal momento che, in ogni caso , la doglianza da essi proposta in appello non avrebbe potuto trovare accoglimento. 3.- Con il secondo motivo, i ricorrent i denuncia no , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5) , c.p.c. , la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per omessa motivazione in relazione al rigetto del secondo e del terzo motivo d’appello.

Premettono, al riguardo, come risulti ormai consolidato il principio secondo cui «l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass., Sez.

U , sentenze n. 8053 e n. 8054 del7 aprile 2014), e, in particolare , « ogniqualvolta essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass., Sez.

U, sentenza n. 16599 del 5 aprile 2016, non massimata).

Censurano, in particolare, chela Corte d’Appello di Salerno si sarebbe limitata a richiamare alcuni precedenti in tema di domanda riconvenzionale, omettendo di valutare le circostanze addotte con l’appello e di specificarne le ragioni, malgrado le puntuali censure sollevate dagli odierni ricorrenti in relazione al fatto che il giudice di prime cure aveva omesso di esaminare le circostanze richiamate in comparsa di risposta, limitandosi a rilevarne la tardività, benché essi non avessero proposto alcuna domanda riconvenzionale, atteso che si erano limitati a sollevare una mera difesa rappresentando che il cancelletto pedonale che su V ia [OSCURATO:PERSONA] ricadeva nella loro proprietà esclusiva (come accertato anche dal Consulente T ecnico d’ U fficio ) e che , per raggiungere con l’autovettura l’immobile di loro proprietà,avevano utilizzato, da oltre 50 anni, il cancello carrabile installato a ridosso di [OSCURATO:PERSONA] e la stradina ricadente nella proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA].4.-La censura è inammissibile e, comunque, infondata.

Ed invero,contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, la Corte di merito ha esaminato il terzo motivo d’appello unitamente al secondo, escludendone la fondatezza, perché la domanda riconvenzionale di accertamento dell’esistenza della servitù di passaggio era stata proposta tardivamente (cfr., all’uopo, la pag. 9 della sentenza impugnata ).

Il che già esprime in modo adeguato e sufficiente il motivo del rigetto.

In particolare, occorre evidenziare che la Corte territoriale, alle pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata, haricordato come gli odierni ricorrenti, con la comparsa di risposta del 20 gennaio 2010, avessero richiesto accertarsi «“la proprietà dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul cancello pedonale di via [OSCURATO:PERSONA] e sul viale che da detto cancello conduce alla loro proprietà, nonché la servitù di passaggio sul cancello carrabile di via [OSCURATO:PERSONA] e del viale (ricadente nella proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA]) che da detto cancello conduce all’area di sosta interna alla proprietà”», aggiungendo come,proprio alla stregua di tale richiesta , dovesse ritenersi che «la difesa svolta dai convenuti in primo grado non era volta unicamente al rigetto della domanda attorea mediante la mera allegazione di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto posto a suo fondamento, ma traendo occasione dalla domanda della controparte era tesa ad ottenere un provvedimento a sé favorevole e sfavorevole all’attore consistente nell’accertamento del diritto alla servitù di passaggio.», cosicché, trattandosi di pretesa formulata in una comparsa di risposta depositata in Cancelleria solo un giorno prima dell’udienza fissata ex art. 183 c.p.c.,in patente violazione del termine risultante dal combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma 2, c.p.c., gli odierni ricorrenti erano decaduti sia dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali che da quella di sollevare eccezioni, processuali e di merito, non suscettibili di rilievo officioso.

Orbene, come chiarito da questa Corte regolatrice, «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.» [Cass., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo 2022, Rv.664120-01; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018, Rv.650880- 01, secondo cui «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..»].

Giova rammentare, infatti,come questa Corte, a sezioni unite, abbia chiarito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operata dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., Sez.

U., sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv.629830-01).

Nel caso di specie, alcuna grave anomalia motivazionale risulta ravvisabile, perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato in relazione alle ragioni che avevano fondato il convincimento del giudice di prime cure.

In tal senso, dunque, la sentenza d'appellorisulta dare conto delle ragioni relative all’infondatezza dei motivi di impugnazione, sicché dalla lettura di essa si ricava senz’altro un percorso argomentativo esaustivo e coerente, scevro da vizi risultanti dal testo della pronuncia medesima.

In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico- argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione. 5.-Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., la violazione dell’art. 167 c.p.c. e degli artt. 948, 949 e 1062 c.c..

Censurano, in particolare, che sia il Tribunale che la Corte di Appello di Salerno hanno ritenutoassolto l’onere probatorio gravante a carico di [OSCURATO:PERSONA], negando, al contempo, la configurabilità, in loro favore, di una servitù di passaggio.

Deducono di aver sempre contestato quanto addotto dal [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che il cancelletto pedonale su [OSCURATO:PERSONA] insisteva nella loro proprietà e che, nonostante ciò, essi ne avevano concesso l’utilizzo al [OSCURATO:PERSONA]; deducono altresìdi aver sempre utilizzato (da oltre 50 anni) il cancello carrabile posto a ridosso della via pubblica denominata [OSCURATO:PERSONA] e della stradina che da tale accesso attraversa la proprietà del [OSCURATO:PERSONA] e termina nella loro proprietà,tanto che tale accesso veniva da essi utilizzato proprietà con l’autovettura, come acclarato anche dal Tribunale di Salerno -Sezione distaccata di Eboli (SA), con l’ordinanza del 28 maggio 2008, confermata dal Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, con l’ordinanza del 18 agosto 2008.

Deducono, ancora, di aver dimostrato l’esistenza del loro diritto di proprietà sul cancelletto pedonale di [OSCURATO:PERSONA] e sul viottolo che conduce alla cantinola di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e comunque l’esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia.

Evidenziano, al riguardo, che, come accertato dalla stessa Corte distrettuale, « il fabbricato e l’orto giardino del [OSCURATO:PERSONA] (p.lla n.1356), quanto l’orto attualmente di proprietà dei Taurone (p.lla n.980 più parte della n. 316, attualmente ricoperta da fabbricato), costituivano originariamente un unico compendio immobiliare- riportato in catasto al Comune di Albanella, foglio 35, p.lla n. 263 - , appartenuto sino al 1970 alle sig.re Polizio e [OSCURATO:PERSONA]”, le quali “nel 1970 frazionarono il fondo e vendettero la superficie di mq 150 al sig. [OSCURATO:PERSONA]”, e che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] stipularono un atto di compravendita…dal quale si desume che il [OSCURATO:PERSONA] vende e trasferisce al sig. [OSCURATO:PERSONA], che in buona fede accetta ed acquista, la nuda proprietà di un fabbricato unifamiliare sito in Albanella, alla via [OSCURATO:PERSONA], composto da due vani seminterrati e due vani accessori in piano terra, con annesso retrostante piccolo orto… La vendita viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui quanto compravenduto oggi si trova con le pertinenze e dipendenze, accessioni ed accessori e con le servitù attive e passive legalmente esistenti».

Evidenziano, altresì, che, nel preliminare di compravendita stipulato dalle sigg. [OSCURATO:PERSONA] e Polizio, dapprima con il sig. [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 1968, e, successivamente , con il dante causa di [OSCURATO:PERSONA] nel 1998, mancherebbe qualsivoglia manifestazione di volontà idonea ad escludere la preesistente relazione di sottoposizione di un fondo all’altro.

D’altronde,secondo la prospettazione dei ricorrenti, non vi sarebbe dubbio alcuno che il viottolo che parte dall’accesso pedonale di [OSCURATO:PERSONA] e la stradina che parte dal cancello carrabile installato a ridosso di [OSCURATO:PERSONA] e giunge nellaloro proprietà, integrino quelle opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù, anche in considerazione del fatto che l’accesso carrabile su [OSCURATO:PERSONA] risulta essere l’unico percorribile con mezzi meccanici per poter raggiungere il fondo di proprietà Taurone.Oltre a ciò,i ricorrenti sostengono che dagli atti di causa emergerebbe, in modo inequivocabile, come essi abbiano fornito la prova inconfutabile di aver esercitato il diritto di passaggio, sia sul cancello pedonale di [OSCURATO:PERSONA] (ricadente nella loro proprietà) e la relativa strada che conduce alla cantinola del [OSCURATO:PERSONA], sia sulla stradina ricadente nella proprietà del [OSCURATO:PERSONA], che parte dall’accesso carrabile di [OSCURATO:PERSONA] e termina nella loro proprietà, dimostrando, inoltre, che prima di loro, tale accesso aveva servito il passaggio sia del loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] che del nonno [OSCURATO:PERSONA].

In particolare,i ricorrenti deducono come anche i testimoni sentiti in corso di causa avrebbero confermato che essi, e prima di loro il dante causa, avevanosempre utilizzato sia il passaggio carrabile e pedonale che dà su [OSCURATO:PERSONA],sia quello pedonale riguardante il cancelletto su [OSCURATO:PERSONA].

Dunque, la servitù di passaggio attraverso il cancello carrabile posto sulla [OSCURATO:PERSONA] e la servitù sul viale che da detto cancello porta alla proprietà dei ricorrentiesisterebbero, secondo la loro prospettazione, da ben oltre cinquantaanni.

La circostanza sarebbe stata anche accertata giudizialmente nel giudizio possessorio dal Tribunale di Salerno con l’ordinanza resa fuori udienza in data 28maggio 2008 già sopra menzionata.

Inoltre,tali elementi circostanziali sarebbero stati confermat i anche dal consulente tecnico d’ufficio il quale , a seguito delle misurazioni effettuate, sulla scorta del frazionamento e delle dichiarazioni dei testi, avrebbeaccertato che il cancelletto pedonale, tramite il quale si accede su [OSCURATO:PERSONA] prospetta per metà nella proprietà dei ricorrenti e per metà nella proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e che il cordolo di cemento esistente in loco non coincide con i termini risultanti dal frazionamento, come risultante dai dati catastali, in quanto il confine della proprietà Taurone si estenderebbeper oltre un metro oltre il cordolo ivi esistente.

Tuttavia, la Corte distrettualeavrebbeomesso di esaminare e valutare gli elementi probatori forniti dai ricorrenti, sull’errato presupposto della tardivitàdelle deduzioni svolte dai medesimi.6.-Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art.116 c.p.c., nonché degli artt.950 e 1067 c.c..

Sostengono, al riguardo, che la Corte di meritoavrebbe attribuito un significato del tutto opposto ad una delle prove utilizzate, giungendo a conclusioni insostenibili.

Difatti, come sarebbedato evincere dalla sentenza e dalla relazione di consulenza tecnica d’ufficio, l’ausiliario non a vrebbe mai affermato che l’esatta corrispondenza delle dimensioni delle aree reciprocamente cedute, nei termini indicati dalla Corte distrettuale, confermava la circostanza secondo cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano rettificato, di comune accordo, i confini originariamente esistenti, ma, si sarebbelimitato a riferire che la presenza del cordolo, essendo le superfici di terreno equivalenti, lasciava pensare ad una rettifica di confine concordata tra le parti, specificando altresì che «tutto ciò resta però, dal punto di vista tecnico, solo come una possibilità in quanto nella documentazione agli atti di causa non esiste atto notarile, scrittura privata o altro titolo redatto dalle parti a rettifica dei confini».

Questo grave errore, unitamente alla mancata valutazione delle circostanze addotte dai ricorrenti e delle prove fornite dai medesimi, si sarebbe riversato sulla « ricostruzione del fatto » , inducendo la Corte d’Appello di Salerno acommettere un error in iudicando, ritene ndo che il segno evidente del confine costituito dal cordolo consentivadi individuare lungo detta delimitazione la linea di confine tra le proprietà.

Tale errore avrebbe determinato ilrigetto dell’appello sulla base di una mera ipotesi, ed in assenza di qualsivoglia elemento e/o indizio di prova circa l’asserita rimodulazione dei confini.

L’errore, secondo l’assunto dei ricorrenti, troverebbe conferma nell’avere la Corte distrettuale affermato cheil cancelletto di accesso su ViaPiazzile Chiesa ed oggetto di contesa, in quanto posto a 78 cm . dal cordolo di cemento che divide le due proprietà, prospetta per intero nella proprietà del [OSCURATO:PERSONA], nonostante dalla relazione dell’ausiliario fosse emersoche tale cancelletto prospetta per metà in proprietà Taurone e per la rimanente metà in proprietà [OSCURATO:PERSONA].Altrettanto evidente si presenterebbe anche la violazione dell’art.1067 c.c., atteso che,ove la Corte di merito avesse valutato le conclusioni dell’ausiliario, senza travisarle, unitamente alle le linee di confine desumibili dalle mappe catastali, di certo non avrebbe potuto confermare quanto statuito dal g iudice di prime cure in relazione all’ a pposizione dei termini lapidei, atteso che la realizzazione di detta opera, pur se rientrante nelle facoltà del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe diminuitoin modo apprezzabile l’utilitas della servitù di passaggio, determinando una grave disagio per i ricorrenti, privati dell’unico accesso carrabile alla loro proprietà in palese violazione all’art. 1067 c.c.. 7.- Anche tali motivi, senz’altro connessi e, dunque, suscettibili di essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili e, comunque, manifestamente infondati.

La Corte distrettuale ha, in particolare, affermato che l’onere della prova di cui all’art. 948 c.c. potesse ritenersi attenuato per effetto del riconoscimento, da parte degli odierni ricorrenti, dell’originaria appartenenza del cespite oggetto di causa ad un comune dante causa (cfr., all’uopo, la pag. 11 della sentenza impugnata ).

I motivi in esame non contestano specificamente tale decisivo passaggio della motivazione della sentenza d’appello, ma si limitano a contrapporre alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.,Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790 - 01 ).

Né, del resto, è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio secondo cui «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Cass. , Sez. 3, sentenza n. 12362 del 24maggio 2006, Rv. 589595-01; conf.

Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23maggio 2014, Rv. 631448-01; Cass., Sez.

L, sentenza n. 13485 del 13giugno 2014, Rv. 631330-01).

Lecensure, dunque, in quanto si concentrano su ll’ accertamento degli elementi di fatto dedotti a sostegno delle pretese vantate dall’attore ed odierno controricorrente [OSCURATO:PERSONA], invocando altresì la valorizzazione di quelli che i ricorrenti assumono essere emersi in loro favore, si risolve, con tutta evidenza, nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio, notoriamente preclusa in sede di giudizio di legittimità.

Questa Corte regolatrice ha, infatti, più volte chiarito che «In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.» (cfr., ex permultis, Cass., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, Rv. 670888-01).

Del resto, questa Corte ha più volte affermato altresì che non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; invero, le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr., in tal senso ed ex permultis, Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv.664394-01; Cass., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019, Rv.652398-01).8.-Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso deve essere respinto. 9.-Le spese e compensi del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., deve farsi applicazione - come previsto ex art. 380 - bis, comma 3,c.p.c. - delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna deiricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di un’ulteriore somma -nei limiti di legge - in favore della cassa delle ammende. 10.-Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorsoe condanna i ricorrent i al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano in complessivi €. 4.200,00 (euro quattromiladuecento/00), di cui €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge.

Condanna altresì i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, dell’ulterioresomma di € . 3.000 ,00 (euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 31810 /20 2 1 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VA) il 5 giugno 1972 e residente in Ferno (VA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 30 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 72H05 B300E), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VA) il 5 ottobre 1974 ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 74R05 B300A) e [OSCURATO:PERSONA] , nato ad Albanella (SA) il 30 agosto 1947 e residente in Ferno (VA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 30 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 47M30 A128A), elettivamente domiciliat i in Albanella (SA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2 , presso lo studio de ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende , giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del presente procedimento (indirizzo p.e.c. de l difensor e : “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 aprile 1956 e residente in Albanella (SA), alla Via S. Matteo n. 20([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 56D27 H703N), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] (SA), alla [OSCURATO:PERSONA] delle Cannen. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura specialeallegata al controricorso (indirizzo p.e.c. del difensore: “[OSCURATO:EMAIL]”); n. 31810/2021R.G. Cron. Rep. C.C.12 luglio 202 4 Proprietà - Rivendicazione e actio negatoria servitutis.-controricorrente - avversola sentenza del la Corte d’Appello di Salerno n. 1520 /20 2 1 , pubblicata il 15ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] ; vistal’opposizione tempestivamente spiegata dai ricorrenti avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio ex art.380-bis c.p.c.; lettala memoria illustrativa depositata nell’interesse dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con sentenza n. 1782/2019, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha accertato e dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] è proprietario esclusivo dell’orto - giardino ubicato in catasto del Comune di Albanella(SA) al f oglio 35, part ice lla 1356 (ex 263) di are 17,45, confinante con [OSCURATO:PERSONA], P iazzetta [OSCURATO:PERSONA], orto dei germani Taurone, beni [OSCURATO:PERSONA], beni eredi Stabile ed altri; ha condannato i convenuti all’immediato rilascio in favore dell’attore della porzione di orto-giardino dagli stessi convenuti composseduto con l’attore, nonché alla riconsegna delle chiavi di apertura del cancelletto pedonale tramite il quale si accede alla cantinola di proprietà dell’attore e su [OSCURATO:PERSONA]; ha accertato e dichiarato che l’orto-giardino di proprietà del Confortinon è gravato da alcuna servitù di passaggio a vantaggio del fondo finitimo identificato nel catasto del Comune di Albanella (SA), alla partita 8733, foglio 35 , part ice lla 890, esteso are 1,50, di cui sono proprietari i germani Taurone; ha ordinato ai convenuti la cessazione delle turbative e delle molestie cui l’illegittimo esercizio della servitù di passaggio dà luogo ed ha condannato i convenuti a consegnare le chiavidi accesso del cancello carrabile che prospetta su [OSCURATO:PERSONA]; ha accertato e dichiarato che la linea di confine tra il fondo di proprietà dell’istante e l’orto di proprietà dei Taurone è costituito dal cordolo di cemento che delimita l’area cementata destinata a sosta di proprietà dell’istante, condannando i germani Taurone al rilascio dell’area illegittimamente posseduta; ha disposto l’apposizione dei termini lapidei atti a materializzare l’accertato confine in contestazione; ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attore della somma di €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) , a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, all’attualità, oltre interessi al saggio legale dal pubblicazionedella decisione e fino al soddisfo; ha rigettato ogni altra domanda, dichiarando inammissibil i le domande riconvenzionali spiegate dai convenuti,in quanto tardive; ha ordinato al conservatore dei [OSCURATO:PERSONA], con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione della sentenza; ha condannato i convenuti, in solido, al rimborso in favore dell’attore, delle spese di lite. Più in particolare, il Tribunale di Salerno nella sentenza impugnata ha ricostruito la vicenda processuale evidenziando:a) che, q uanto all’azione di rivendica, l’attore aveva assolto all’onere probatorio con la mera riproduzione dell’atto di compravendita rogato in data 5novembre 1998, per Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], rep ertorio n. 5928, racc olta n. 23714, dal momento che, non avendo i convenuti contestato l’appartenenza dei beni per cui è causa ad un comune dante causa, l’onere probatorio gravante sul rivendicante risultava attenuato ; b) che da tale attodi compravendita era emerso che l’oggetto del trasferimento era stata la nuda proprietà di un fabbricato unifamiliare sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA](SA), V ia [OSCURATO:PERSONA], composto da due vani seminterrati e due vani ed accessori in piano terra, con annesso retrostante piccolo orto, confinante con detta via e, seguendo il senso orario, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], orto di [OSCURATO:PERSONA], proprietà [OSCURATO:PERSONA], eredi Stabile, giardino di [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], eredi Luciano, eredi Guarracino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) che non vi era menzione alcuna di aree in comproprietà con terzi (salvo le aree condominiali), né riferimenti a specifiche servitù gravanti sul fondo; d)che il possesso di fatto accertato dal Tribunale nel giudizio per la reintegra non rilevavain alcun modo, atteso che, a fronte della produzione del titolo da parte dell’attore, i convenuti non avevano opposto alcun valido titolo che giustificasse il diritto di servitù di passaggio del quale domanda va no l’accertamento, peraltro intempestivamente stante la tardiva costituzione in giudizio dei convenuti; e)che, in tema di azione negatoria, la parte che agisce in giudizio non ha l’onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, incombendo, invece, sul convenuto l’onere di provare l’esistenza del diritto di compiere l’attività lamentata come lesiva dell’attore; f) che, p ertanto, l’actio negatoria servitutis spiegata dall’attore d oveva trovare accoglimento, in quanto i convenuti non avevano fornito alcuna prova della costituzione della servitù volontaria che, ai sensi dell’art. 1058 c.c., si costituisce con contratto o per testamento; g) che, quanto all’ actio finium regundorum , non risultando elementi utili all’individuazione della linea di confine tra i due fondi né dall’atto di donazione intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] ed i germani [OSCURATO:PERSONA] eTaurone [OSCURATO:PERSONA] , stipulato il 16 aprile 1996 per Notaiodott. [OSCURATO:PERSONA]Ama t o, né dall’atto di compravendita concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 5 novembre 1998 per rogito del Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], e non essendo rinvenibile alcuna contestazione da parte dei convenuti sull’allegazione di parte attrice, era necessario riferirsi ad essa e ritenere provata l’esistenza del confine tra le due proprietà come concordato nel 2002 tra gli allora proprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano rimodulato i preesistenti confini mediante la realizzazione di un cordolo di cemento sormontato da una rete metallica e paletti in ferro, non condividendosi le deduzioni del consulente tecnico di ufficio che aveva individuato il confine mediante il ricorso alle mappe catastali risultanti dal frazionamento, attesa la natura residuale e sussidiaria del criterio utilizzato dall’ausiliario; h)che non potevano trovare accoglimento le domande riconvenzionali spiegate dai convenuti, in quanto intempestive, stante la loro tardiva costituzione in giudizio; i)che, quanto alla domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale riteneva di liquidare, in via equitativa, la somma di €.2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) , tenuto conto della durata dell’abusivo esercizio da parte dei convenuti della servitù di passaggio sul fondo, che ne aveva limitato il godimento causando, di conseguenza, una riduzione temporanea del valore dello stesso. 2.-Con atto di citazione notificato il 27 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado sopra menzionata. A fondamento dell’impugnazione, hanno dedotto che la pronuncia impugnata non risultava sostenuta da adeguata motivazione, posto che il Tribunale non aveva spiegatoin modo chiaro, preciso e dettagliato le ragioni di fatto e gli elementi di diritto che lo avevano indotto a non ritenere contestati gli elementi di fatto posti alla base della domanda dell’attore, nonostante le molteplici contestazioni ed eccezioni sollevate nel corso del giudizio di primo grado. Inoltre, gli appellanti hanno lamentato l’incomprensibilità dell’iter logico-giuridico che aveva indotto il Tribunale a ritenere insussistente la servitù di passaggio vantata dagli appellanti sul cancello di accesso di [OSCURATO:PERSONA], nonostante nell’atto di compravendita rogato in data 5 novembre 1998, le parti avessero pattuito espressamente che la vendita «viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui quanto compravenduto oggi si trova con le pertinenze e dipendenze, accessioni ed accessori e con le servitù attive e passive». Ancora, gli appellanti hanno lamentato il fatto che il g iudice di prime cure non solo avevaomesso di esaminare le difese da loro svolte in base all’errato presupposto che le stesse fossero tardive, ma aveva omesso, altresì, di esporre le ragioni di fatto e di diritto che lo avevano indotto a nonesaminare le stesse e/o a ritenerle superflue ai fini del la deci sione . Gli appellanti hanno, poi,censurato la decisione di primo grado, atteso che il Tribunale aveva considerato le difese svolte quali domande riconvenzionali dichiarandole inammissibili sull’errato presupposto del deposito oltre il termine di cui all’art. 167 c.p.c., in assenza di contestazione al riguardo dell’attore; inoltre,il giudice di prime cure a veva omesso di considerare e valutare le difese svolte dai convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come eccezioni alle domande proposte dall’attore che avrebbero condotto alla dichiarazione di inammissibilità delle azioni di rivendica e di negatoria servitutiscosì come avanzate,stante l’insussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 948 e 949 c.c.. Gli appellanti si sono doluti anche dell’accoglimento delle domande dell’attore, sta n te l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 948 c.c., sostenendo di averdimostrato l’esistenza del proprio diritto di proprietà sul cancello pedonale di [OSCURATO:PERSONA] e sul viottolo che conduce alla cantinola di proprietà diConforti Massimo, nonché l’esistenza della servitù dipassaggio per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1062 6 c.c., e non essendo stato il [OSCURATO:PERSONA] privato del possesso del fondo, requisito quest’ultimo indefettibile per la proposizione dell’azione di rivendica ex art. 948 c.c.. Gli appellanti hanno, infine, censurato l’accoglimento da parte del giudice di prime cure della domanda di regolamento dei confini avanzata da [OSCURATO:PERSONA] che, al contrario, doveva essere rigettata vista l’insussistenza di qualsivoglia elemento di prova circa l’asserita rimodulazione dei confini, intervenuta in conseguenza del paventato accordo intercorso tra gli allora proprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ciò,anche in considerazione del fatto che l’apposizione dei termini lapidei avrebbe reso oltremodo gravoso l’esercizio della servitù di passaggio da parte dei convenuti, riducendone in modo apprezzabile l’utilità, privandoli dell’unico accesso carrabile alla loro proprietà, con conseguente violazione del disposto di cui all’art. 1067, comma2, c.c.. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato l’appello, confermando integralmente la sentenza appellata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito ha rilevato, per quanto di interesse in questa sede: a) che, con la prima doglianza , non risultavano esposte ragioni di critica della sentenza di primo grado, pura fronte di dettagliate e puntuali argomentazioni svolte dal Tribunale e poste a fondamento della decisione della qualeera chiaramente intellegibile l’iter logico-giuridico. N é appariva dirimente « per la fondatezza del motivo di gravame il richiamo dell’appellante all’atto di compravendita rogato in data 5.11.1998 per [OSCURATO:PERSONA] -rep. 5928, racc. 23714, non potendosi desumere dall’inciso secondo cui la vendita “viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui quanto compravenduto oggi si trova con le pertinenze e dipendenze, accessioni ed accessori e con le servitù attive e passive” la sussistenza della pretesa servitù di passaggio»; b) chela difesa svolta dai convenuti in primo grado non era volta unicamente al rigetto della domanda attorea mediante la mera allegazione di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto posto a suo fondamento, ma, traendo occasione dalla domanda giudiziale, era diretta ad ottenere un provvedimento favorevoleai convenuti e sfavorevole all’attore , consistente nell’accertamento del diritto alla servitù di passaggio; c)che tale domanda riconvenzionale era stata proposta tardivamente rispetto al termine decadenziale di cui alcombinato disposto degli artt. 166, comma 2, e 167 , c.p.c., come tempestivamente rilevato dall’attore con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c.e come correttamente ritenuto dal Tribunale che ne aveva dichiarato l’inammissibilità; d ) che il [OSCURATO:PERSONA] a veva correttamente assolto all’onere probatorio gravante a suo carico, dimostrando di aver acquistato il bene in forza di un valido titolo di acquisto, risulta ndo provata la piena proprietà degli immobili oggetto di controversia mediante la produzione in giudizio del contratto di compravendita stipulato con il sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva a sua volta acquistato gli immobili mediante contratto di compravendita stipulato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 29settembre 1990, che a loro volta li avevano acquistati in data 6 dicembre 1960 per successione al defunto genitore e coniuge; e) che, stante la pacifica ed incontestata appartenenza del bene oggetto di rivendica alle sigg. Polizio e [OSCURATO:PERSONA], doveva trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui « il rigore del principio secondo il quale l’attore in rivendica deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene, anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell’originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l’onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di aver acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto» (Cass., Sez. 2, sentenza n. 9303 del 17 aprile 2009, Rv.608112-01; Cass., Sez. 2, sentenza n. 4975 dell’11 marzo 2004, Rv. 570986 - 01 ); f ) che, dall’esame e dal raffronto dei titoli di provenienza di ciascuno dei fondiemergeva, in primo luogo, che alcuno di essicontemplava una comproprietà di aree con terzi , né fa ceva riferimento a specifiche servitù gravanti sul cespite, cosicché era da escluder si che il preteso compossesso degli appellanti sottend esse un titolo giuridico giustificativo del diritto; g)che priva di rilievo era anche la censura mossa avverso l’accoglimento dell’actio negatoria servitutis, giacché gli esiti del giudizio possessorio dinanzi al Tribunale di Salerno - richiamati dagli appellanti per provare la titolarità del diritto di passaggio sul cancelletto carrabile posto su via [OSCURATO:PERSONA] e sul relativo viale - non spiega va no alcun effetto sulgiudizio introdotto dal [OSCURATO:PERSONA] , attesa la natura petitoria di quest’ultimo; h) che , dunque, correttamente il Tribunale di Salerno aveva ritenuto fondata l’azione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] , ponendosi la titolarità del bene come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui«In tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentatacome lesiva dall'attore. » (Cass. , Sez. 2, s ent enza n. 21851 del 15ottobre 2014 , Rv. 632599 - 01 ) ; i) che, infatti, gli appellanti non avevano opposto alcun titolo valevole agiustific are il diritto di servitù di passaggio del quale avevano domandato l’accertamento ; j ) che i predetti, oltre a non aver provato l’esistenza di una servitù costituita per contratto o per testamento, nemmeno potevano invocare una costituzione per destinazione del padre di famiglia, in ragione dell’insussistenza di opere visibili e permanenti dalle quali si potesse desumere l’asservimento del fondo del [OSCURATO:PERSONA]; k) che, anzi, l’esistenza di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia doveva essere esclusa in ragione del muretto di blocchi di tufo che era stato eretto nel 1970, tra i due fondi, allo scopo di renderli autonomi e non comunicanti; l) che , proprio lo stato dei luoghi appena indicato, permetteva di ritenere provato l’accordo con il quale erano stati ridefiniti i confini esistenti tra i fondi ; m) che in base al confine individuato dal [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio, il fondo di proprietà dei Taurone ricadeva nella proprietà del [OSCURATO:PERSONA] per circa mq. 10,84 e, allo stesso modo, quellodi proprietà del [OSCURATO:PERSONA] ricadeva nella proprietà dei Taurone per circa mq. 10,84; n) che l’esatta corrispondenza delle dimensioni delle aree reciprocamente cedute confermava, dunque, la circostanza che i danti causa dei due fondi, di comune accordo,avevano rettificato i confini originariamente esistenti, con la costruzione di un cordolo di cemento sormontato da una rete metallica facendosi reciproche concessioni di porzioni di terreno; o) che il segno evidente del confine, costituito dal cordolo,consentiva di individuare lungo detta delimitazione la linea di confine tra le proprietà, tenuto conto che,ai sensi dell’art. 950 c.c., l’incertezza in ordine al confine tra due fondi può essere eliminata giudizialmente ricorrendo a qualunque mezzo di prova; p) che l’esistenza dell’accordo e della ridefinizione dei confini era elemento circostanziale che,oltre a non aver formato oggetto di specifica contestazione, era stato confermatoanche da alcuni dei testi moni sentiti in corso di causa; q) che il cancelletto che accedevasu [OSCURATO:PERSONA], essendo posto a 78 cm. dal cordolo di cemento suddetto, prospettava per intero nella proprietà del [OSCURATO:PERSONA]; r) che l’insussistenza di qualsivoglia diritto di servitù in favore degli appellanti rende va irrilevant i le doglianze da essi sollevate con riguardoalla difficoltà nel passaggio che l’apposizione dei termini lapidei avrebbe prodotto. 3.- Avverso la sentenza d’appello , hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito, con controricorso,l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. 4.-All’esito, è stata formulata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di definizione del giudizio, depositata in data 2 maggio 2023 e comunicata il 12 maggio 2023, alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso. Con atto depositato il 19 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno spiegato opposizione avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio. 5.-Ambedue le parti hanno depositato memorie illustrative , ai sensi dell’art. 380-bis.1., comma 1, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5), c.p.c., la violazione dell’art. 342 c.p.c., nonché degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. In particolare, censurano l’affermazione contenuta a pag. 8 della sentenza, laddove la Corte d’Appello di Salerno ha statuito che «il primo motivo di appello è inammissibile in quanto privo del requisito di specificità di cui all’art. 342 c.p.c.”, poiché “non risultano esposte le regioni di critica della sentenza di primo grado” e poiché “non appare dirimente per la fondatezza del motivo di gravame il richiamo dell’appellante all’atto di compravendita rogato in data 5/11/1998 per [OSCURATO:PERSONA] - rep. 5928, racc. 23714, non potendosi desumere dall’inciso secondo cui la vendita «viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui quanto compravenduto oggi si trova con le pertinenze e dipendenze, accessioni ed accessori e con le servitù attive e passive» la sussistenza della pretesa servitù di passaggio». Deduconoche, in ossequio a quanto espressamente previsto dall’art.342 c.p.c., essi avrebbero enucleato in modo minuzioso i punti della sentenza oggetto di censura, le modifiche richieste e le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. Inoltre, sempre in ossequio a quanto previsto dalla predetta disposizione, nell’esporre i motivi posti alla base dell’interposto gravame, essi avrebbero offerto un progetto alternativo di risoluzione della controversia, attraverso una diversa lettura del materiale di prova acquisito nell’ambito del giudizio di prime cure. Pertanto, secondo la prospettazione dei ricorrenti, risult erebbe davvero incomprensibile l’iter logico-giuridico che ha indotto la Corte d’Appello di Salerno, a ritenere infondato il primo motivo di appello e,di conseguenza,l’inesistenza del la servitù di passaggio da essi vantata sul cancello di accesso di V ia [OSCURATO:PERSONA], nonostante nell’atto di compravendita rogato del 5 novembre 1998, per [OSCURATO:PERSONA], repertorio n. 5928 racc olta n. 23714, vi fosse un chiaro ed esplicito riferimento alle servitù attive e passive che, del resto , in assenza di qualsiasi servitùattiva e passiva, non avrebbe avuto alcun senso. 2.-La censur a è inammissibile e, comunque, infondata . Ed invero, l a Corte distrettuale ha affermato che l’esistenza della servitù di passaggio che gli odierni ricorrenti avevano invocato, in via riconvenzionale, in prime cure , non poteva essere desunta dalla mera circostanza che nelrogito del 5 novembre 1998, si facesse riferimento al fatto che «la vendita viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui quanto compravenduto oggi si trova con le pertinenze e dipendenze, accessioni ed accessori e con le servitù attive e passive»(cfr. pag. 8 della sentenza), trattandosi,con tutta evidenza, di clausola di stile (cfr., in tal senso, Cass., Sez. 2, sentenza n. 18349 del 25 ottobre 2012, Rv.623974- 01, secondo cui «Il titolo costitutivo od indicativo di unaservitù prediale deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazionedell'estensione e delle modalità di esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi, restando inefficaci, per detti fini, le clausole cosiddette distile, che facciano, cioè, generico riferimento a stati di fatto sussistenti, aservitù attive e passive e cos ì via.»). Nel contestare tale passaggio della motivazione i ricorrenti sostengono di aver «enucleato in modo minuzioso i punti della sentenza oggetto di censura, le modifiche richieste e le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice»(cfr., all’uopo, la pag. 4 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità), senza tuttavia riportare in alcun modo il contenuto del loro atto d’appello, con conseguente deficit di specificità della doglianza di cui si tratta. Al riguardo, infatti, è appena il caso di rammentare il consolidato principio secondo cui «L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non puòessere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata.» (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 342 del 13 gennaio 2021, Rv.660233-01). Peraltro, indipendentemente d a lla statuizione di inammissibilità del motivo d’appello adottata dallacorte distrettuale, è certo che una clausola di mero stile - quale quella in precedenza richiamata - è insufficiente ai fini della prova dell’esistenza di un diritto di servitù, conformemente al consolidato orientamento di legittimità già sopra menzionato(Cass., Sez. 2, sentenza n. 18349 del 25 ottobre 2012, Rv.623974-01). Poiché, sul punto,i ricorrenti nulla deducono, nella censura in scrutinio, non risulta ravvisabile un interesse concreto ed attuale dei medesimi all’impugnazione, dal momento che, in ogni caso , la doglianza da essi proposta in appello non avrebbe potuto trovare accoglimento. 3.- Con il secondo motivo, i ricorrent i denuncia no , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5) , c.p.c. , la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per omessa motivazione in relazione al rigetto del secondo e del terzo motivo d’appello. Premettono, al riguardo, come risulti ormai consolidato il principio secondo cui «l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass., Sez. U , sentenze n. 8053 e n. 8054 del7 aprile 2014), e, in particolare , « ogniqualvolta essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass., Sez. U, sentenza n. 16599 del 5 aprile 2016, non massimata). Censurano, in particolare, chela Corte d’Appello di Salerno si sarebbe limitata a richiamare alcuni precedenti in tema di domanda riconvenzionale, omettendo di valutare le circostanze addotte con l’appello e di specificarne le ragioni, malgrado le puntuali censure sollevate dagli odierni ricorrenti in relazione al fatto che il giudice di prime cure aveva omesso di esaminare le circostanze richiamate in comparsa di risposta, limitandosi a rilevarne la tardività, benché essi non avessero proposto alcuna domanda riconvenzionale, atteso che si erano limitati a sollevare una mera difesa rappresentando che il cancelletto pedonale che su V ia [OSCURATO:PERSONA] ricadeva nella loro proprietà esclusiva (come accertato anche dal Consulente T ecnico d’ U fficio ) e che , per raggiungere con l’autovettura l’immobile di loro proprietà,avevano utilizzato, da oltre 50 anni, il cancello carrabile installato a ridosso di [OSCURATO:PERSONA] e la stradina ricadente nella proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA].4.-La censura è inammissibile e, comunque, infondata. Ed invero,contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, la Corte di merito ha esaminato il terzo motivo d’appello unitamente al secondo, escludendone la fondatezza, perché la domanda riconvenzionale di accertamento dell’esistenza della servitù di passaggio era stata proposta tardivamente (cfr., all’uopo, la pag. 9 della sentenza impugnata ). Il che già esprime in modo adeguato e sufficiente il motivo del rigetto. In particolare, occorre evidenziare che la Corte territoriale, alle pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata, haricordato come gli odierni ricorrenti, con la comparsa di risposta del 20 gennaio 2010, avessero richiesto accertarsi «“la proprietà dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul cancello pedonale di via [OSCURATO:PERSONA] e sul viale che da detto cancello conduce alla loro proprietà, nonché la servitù di passaggio sul cancello carrabile di via [OSCURATO:PERSONA] e del viale (ricadente nella proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA]) che da detto cancello conduce all’area di sosta interna alla proprietà”», aggiungendo come,proprio alla stregua di tale richiesta , dovesse ritenersi che «la difesa svolta dai convenuti in primo grado non era volta unicamente al rigetto della domanda attorea mediante la mera allegazione di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto posto a suo fondamento, ma traendo occasione dalla domanda della controparte era tesa ad ottenere un provvedimento a sé favorevole e sfavorevole all’attore consistente nell’accertamento del diritto alla servitù di passaggio.», cosicché, trattandosi di pretesa formulata in una comparsa di risposta depositata in Cancelleria solo un giorno prima dell’udienza fissata ex art. 183 c.p.c.,in patente violazione del termine risultante dal combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma 2, c.p.c., gli odierni ricorrenti erano decaduti sia dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali che da quella di sollevare eccezioni, processuali e di merito, non suscettibili di rilievo officioso. Orbene, come chiarito da questa Corte regolatrice, «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.» [Cass., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo 2022, Rv.664120-01; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018, Rv.650880- 01, secondo cui «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..»]. Giova rammentare, infatti,come questa Corte, a sezioni unite, abbia chiarito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operata dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., Sez. U., sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv.629830-01). Nel caso di specie, alcuna grave anomalia motivazionale risulta ravvisabile, perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato in relazione alle ragioni che avevano fondato il convincimento del giudice di prime cure. In tal senso, dunque, la sentenza d'appellorisulta dare conto delle ragioni relative all’infondatezza dei motivi di impugnazione, sicché dalla lettura di essa si ricava senz’altro un percorso argomentativo esaustivo e coerente, scevro da vizi risultanti dal testo della pronuncia medesima. In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico- argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione. 5.-Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., la violazione dell’art. 167 c.p.c. e degli artt. 948, 949 e 1062 c.c.. Censurano, in particolare, che sia il Tribunale che la Corte di Appello di Salerno hanno ritenutoassolto l’onere probatorio gravante a carico di [OSCURATO:PERSONA], negando, al contempo, la configurabilità, in loro favore, di una servitù di passaggio. Deducono di aver sempre contestato quanto addotto dal [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che il cancelletto pedonale su [OSCURATO:PERSONA] insisteva nella loro proprietà e che, nonostante ciò, essi ne avevano concesso l’utilizzo al [OSCURATO:PERSONA]; deducono altresìdi aver sempre utilizzato (da oltre 50 anni) il cancello carrabile posto a ridosso della via pubblica denominata [OSCURATO:PERSONA] e della stradina che da tale accesso attraversa la proprietà del [OSCURATO:PERSONA] e termina nella loro proprietà,tanto che tale accesso veniva da essi utilizzato proprietà con l’autovettura, come acclarato anche dal Tribunale di Salerno -Sezione distaccata di Eboli (SA), con l’ordinanza del 28 maggio 2008, confermata dal Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, con l’ordinanza del 18 agosto 2008. Deducono, ancora, di aver dimostrato l’esistenza del loro diritto di proprietà sul cancelletto pedonale di [OSCURATO:PERSONA] e sul viottolo che conduce alla cantinola di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e comunque l’esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. Evidenziano, al riguardo, che, come accertato dalla stessa Corte distrettuale, « il fabbricato e l’orto giardino del [OSCURATO:PERSONA] (p.lla n.1356), quanto l’orto attualmente di proprietà dei Taurone (p.lla n.980 più parte della n. 316, attualmente ricoperta da fabbricato), costituivano originariamente un unico compendio immobiliare- riportato in catasto al Comune di Albanella, foglio 35, p.lla n. 263 - , appartenuto sino al 1970 alle sig.re Polizio e [OSCURATO:PERSONA]”, le quali “nel 1970 frazionarono il fondo e vendettero la superficie di mq 150 al sig. [OSCURATO:PERSONA]”, e che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] stipularono un atto di compravendita…dal quale si desume che il [OSCURATO:PERSONA] vende e trasferisce al sig. [OSCURATO:PERSONA], che in buona fede accetta ed acquista, la nuda proprietà di un fabbricato unifamiliare sito in Albanella, alla via [OSCURATO:PERSONA], composto da due vani seminterrati e due vani accessori in piano terra, con annesso retrostante piccolo orto… La vendita viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui quanto compravenduto oggi si trova con le pertinenze e dipendenze, accessioni ed accessori e con le servitù attive e passive legalmente esistenti». Evidenziano, altresì, che, nel preliminare di compravendita stipulato dalle sigg. [OSCURATO:PERSONA] e Polizio, dapprima con il sig. [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 1968, e, successivamente , con il dante causa di [OSCURATO:PERSONA] nel 1998, mancherebbe qualsivoglia manifestazione di volontà idonea ad escludere la preesistente relazione di sottoposizione di un fondo all’altro. D’altronde,secondo la prospettazione dei ricorrenti, non vi sarebbe dubbio alcuno che il viottolo che parte dall’accesso pedonale di [OSCURATO:PERSONA] e la stradina che parte dal cancello carrabile installato a ridosso di [OSCURATO:PERSONA] e giunge nellaloro proprietà, integrino quelle opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù, anche in considerazione del fatto che l’accesso carrabile su [OSCURATO:PERSONA] risulta essere l’unico percorribile con mezzi meccanici per poter raggiungere il fondo di proprietà Taurone.Oltre a ciò,i ricorrenti sostengono che dagli atti di causa emergerebbe, in modo inequivocabile, come essi abbiano fornito la prova inconfutabile di aver esercitato il diritto di passaggio, sia sul cancello pedonale di [OSCURATO:PERSONA] (ricadente nella loro proprietà) e la relativa strada che conduce alla cantinola del [OSCURATO:PERSONA], sia sulla stradina ricadente nella proprietà del [OSCURATO:PERSONA], che parte dall’accesso carrabile di [OSCURATO:PERSONA] e termina nella loro proprietà, dimostrando, inoltre, che prima di loro, tale accesso aveva servito il passaggio sia del loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] che del nonno [OSCURATO:PERSONA]. In particolare,i ricorrenti deducono come anche i testimoni sentiti in corso di causa avrebbero confermato che essi, e prima di loro il dante causa, avevanosempre utilizzato sia il passaggio carrabile e pedonale che dà su [OSCURATO:PERSONA],sia quello pedonale riguardante il cancelletto su [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, la servitù di passaggio attraverso il cancello carrabile posto sulla [OSCURATO:PERSONA] e la servitù sul viale che da detto cancello porta alla proprietà dei ricorrentiesisterebbero, secondo la loro prospettazione, da ben oltre cinquantaanni. La circostanza sarebbe stata anche accertata giudizialmente nel giudizio possessorio dal Tribunale di Salerno con l’ordinanza resa fuori udienza in data 28maggio 2008 già sopra menzionata. Inoltre,tali elementi circostanziali sarebbero stati confermat i anche dal consulente tecnico d’ufficio il quale , a seguito delle misurazioni effettuate, sulla scorta del frazionamento e delle dichiarazioni dei testi, avrebbeaccertato che il cancelletto pedonale, tramite il quale si accede su [OSCURATO:PERSONA] prospetta per metà nella proprietà dei ricorrenti e per metà nella proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e che il cordolo di cemento esistente in loco non coincide con i termini risultanti dal frazionamento, come risultante dai dati catastali, in quanto il confine della proprietà Taurone si estenderebbeper oltre un metro oltre il cordolo ivi esistente. Tuttavia, la Corte distrettualeavrebbeomesso di esaminare e valutare gli elementi probatori forniti dai ricorrenti, sull’errato presupposto della tardivitàdelle deduzioni svolte dai medesimi.6.-Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art.116 c.p.c., nonché degli artt.950 e 1067 c.c.. Sostengono, al riguardo, che la Corte di meritoavrebbe attribuito un significato del tutto opposto ad una delle prove utilizzate, giungendo a conclusioni insostenibili. Difatti, come sarebbedato evincere dalla sentenza e dalla relazione di consulenza tecnica d’ufficio, l’ausiliario non a vrebbe mai affermato che l’esatta corrispondenza delle dimensioni delle aree reciprocamente cedute, nei termini indicati dalla Corte distrettuale, confermava la circostanza secondo cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano rettificato, di comune accordo, i confini originariamente esistenti, ma, si sarebbelimitato a riferire che la presenza del cordolo, essendo le superfici di terreno equivalenti, lasciava pensare ad una rettifica di confine concordata tra le parti, specificando altresì che «tutto ciò resta però, dal punto di vista tecnico, solo come una possibilità in quanto nella documentazione agli atti di causa non esiste atto notarile, scrittura privata o altro titolo redatto dalle parti a rettifica dei confini». Questo grave errore, unitamente alla mancata valutazione delle circostanze addotte dai ricorrenti e delle prove fornite dai medesimi, si sarebbe riversato sulla « ricostruzione del fatto » , inducendo la Corte d’Appello di Salerno acommettere un error in iudicando, ritene ndo che il segno evidente del confine costituito dal cordolo consentivadi individuare lungo detta delimitazione la linea di confine tra le proprietà. Tale errore avrebbe determinato ilrigetto dell’appello sulla base di una mera ipotesi, ed in assenza di qualsivoglia elemento e/o indizio di prova circa l’asserita rimodulazione dei confini. L’errore, secondo l’assunto dei ricorrenti, troverebbe conferma nell’avere la Corte distrettuale affermato cheil cancelletto di accesso su ViaPiazzile Chiesa ed oggetto di contesa, in quanto posto a 78 cm . dal cordolo di cemento che divide le due proprietà, prospetta per intero nella proprietà del [OSCURATO:PERSONA], nonostante dalla relazione dell’ausiliario fosse emersoche tale cancelletto prospetta per metà in proprietà Taurone e per la rimanente metà in proprietà [OSCURATO:PERSONA].Altrettanto evidente si presenterebbe anche la violazione dell’art.1067 c.c., atteso che,ove la Corte di merito avesse valutato le conclusioni dell’ausiliario, senza travisarle, unitamente alle le linee di confine desumibili dalle mappe catastali, di certo non avrebbe potuto confermare quanto statuito dal g iudice di prime cure in relazione all’ a pposizione dei termini lapidei, atteso che la realizzazione di detta opera, pur se rientrante nelle facoltà del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe diminuitoin modo apprezzabile l’utilitas della servitù di passaggio, determinando una grave disagio per i ricorrenti, privati dell’unico accesso carrabile alla loro proprietà in palese violazione all’art. 1067 c.c.. 7.- Anche tali motivi, senz’altro connessi e, dunque, suscettibili di essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili e, comunque, manifestamente infondati. La Corte distrettuale ha, in particolare, affermato che l’onere della prova di cui all’art. 948 c.c. potesse ritenersi attenuato per effetto del riconoscimento, da parte degli odierni ricorrenti, dell’originaria appartenenza del cespite oggetto di causa ad un comune dante causa (cfr., all’uopo, la pag. 11 della sentenza impugnata ). I motivi in esame non contestano specificamente tale decisivo passaggio della motivazione della sentenza d’appello, ma si limitano a contrapporre alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790 - 01 ). Né, del resto, è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio secondo cui «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Cass. , Sez. 3, sentenza n. 12362 del 24maggio 2006, Rv. 589595-01; conf. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23maggio 2014, Rv. 631448-01; Cass., Sez. L, sentenza n. 13485 del 13giugno 2014, Rv. 631330-01). Lecensure, dunque, in quanto si concentrano su ll’ accertamento degli elementi di fatto dedotti a sostegno delle pretese vantate dall’attore ed odierno controricorrente [OSCURATO:PERSONA], invocando altresì la valorizzazione di quelli che i ricorrenti assumono essere emersi in loro favore, si risolve, con tutta evidenza, nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio, notoriamente preclusa in sede di giudizio di legittimità. Questa Corte regolatrice ha, infatti, più volte chiarito che «In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.» (cfr., ex permultis, Cass., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, Rv. 670888-01). Del resto, questa Corte ha più volte affermato altresì che non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; invero, le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr., in tal senso ed ex permultis, Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv.664394-01; Cass., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019, Rv.652398-01).8.-Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso deve essere respinto. 9.-Le spese e compensi del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., deve farsi applicazione - come previsto ex art. 380 - bis, comma 3,c.p.c. - delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna deiricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di un’ulteriore somma -nei limiti di legge - in favore della cassa delle ammende. 10.-Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorsoe condanna i ricorrent i al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano in complessivi €. 4.200,00 (euro quattromiladuecento/00), di cui €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge. Condanna altresì i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, dell’ulterioresomma di € . 3.000 ,00 (euro tremila
Sentenza Cassazione n. 28604/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris