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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32822/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Imperia del 21 giugno 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati con- dannati alla pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro mille di multa ciascuno in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 624 bis, 493 ter e 624 cod. pen. (con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per entrambi).

2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei compor- tamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motiva- zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me- rito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione ne- gativi dai plurimi precedenti penali contro il patrimonio commessi sin dall'anno 1996, dalla dimostrata non meritevolezza dei benefici penitenziari più volte concessi, dalle modalità delle azioni illecite indicative di una certa abilità.

Tutti tali fattori sono stati ritenuti indicativi di accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità degli imputati.

I ricorrenti si limitano a richiamare genericamente elementi a loro favorevoli e non forniscono argomenti idonei a confutare gli aspetti negativi sopra riportati.

4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Imperia del 21 giugno 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati con- dannati alla pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro mille di multa ciascuno in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 624 bis, 493 ter e 624 cod. pen. (con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per entrambi). 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei compor- tamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motiva- zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me- rito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione ne- gativi dai plurimi precedenti penali contro il patrimonio commessi sin dall'anno 1996, dalla dimostrata non meritevolezza dei benefici penitenziari più volte concessi, dalle modalità delle azioni illecite indicative di una certa abilità. Tutti tali fattori sono stati ritenuti indicativi di accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità degli imputati. I ricorrenti si limitano a richiamare genericamente elementi a loro favorevoli e non forniscono argomenti idonei a confutare gli aspetti negativi sopra riportati. 4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle Ammende. Così decis
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