CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07451/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso (iscritto al n. 4629/2024 R.G.) proposto da:[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato edomiciliata l’indirizzo p.e.c. di quest’ultima;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 2438/25/2023, pubblicata il 27 luglio 2023;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28novembre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevanti inquesta sede, si osserva che il provvedimento impositivo oggetto di controversiascaturisce dal p.v.c. del 27 maggio 2019, redatto da funzionari dell’Agenzia delleDogante e Monopoli, con accessi presso i locali di [OSCURATO:PERSONA] n. 57, inNumero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/2026Bonate di Sotto (BG). L’esame della documentazione reperita in tale circostanzaha permesso di rilevare che tra l’impresa di [OSCURATO:PERSONA] con omonima dittae il bookmaker estero [OSCURATO:PERSONA] LTD, marchio ALEABET, privo diconcessione e autorizzazione ad operare in Italia, era intercorso un rapportocontrattuale per l’attività di raccolta scommesse sportive a quota fissa,mediante predisposizione di un’organizzazione imprenditoriale autonomafinalizzata a rendere disponibile al pubblico, l’accettazione e l’erogazione disomme di denaro a titolo di puntate e vincite per scommesse con rilascio diricevute di partecipazione allo scommettitore.La contribuente non aveva presentato la dichiarazione di inizio attività (conconseguente soggezione alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 5,comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1998). Inoltre, sulla base dell’Interrogazione delSistema del totalizzatore nazionale ADM, era stato accertato che la contribuentenon aveva provveduto a far affluire alcun importo presso lo stesso totalizzatorenazionale.In assenza di informazioni di dettaglio (e prospetti contabili) utili ai finidell’accertamento analitico della raccolta di gioco, relativamente al periodooggetto di accertamento e considerato che la contribuente non aveva aderitoalle procedure di regolarizzazione (art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014),l’amministrazione finanziaria ebbe a procedere mediante accertamentoinduttivo, ai sensi dell’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014,quantificando l’[OSCURATO:PERSONA] (d.lgs. n. 504 del 1998), mediante l’utilizzodell’imponibile forfettario coincidente con il triplo della raccolta media dellaProvincia di Bergamo, ove era ubicato il punto di raccolta scommesse, desuntodai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’impostaantecedente a quello di riferimento (14 dicembre 2015 - 31 dicembre 2015).2.- La contribuente [OSCURATO:PERSONA] insorse avverso il provvedimentoimpositivo mediante ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diBergamo, la quale, con sentenza n. 133/2/2022, pubblicata l’11 marzo 2022,lo accolse parzialmente.3.- Avverso tale sentenza ha proposto appello principale l’Agenzia delleDogane e Monopoli che, dopo aver ricostruito l’applicabile normativa in materia,Numero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/2026ha lamentato l’erroneità della pronuncia, per avere i giudici di prime cure estesoil beneficio della modalità di calcolo della base imponibile dell’[OSCURATO:PERSONA],più favorevole ai contribuenti; regime di calcolo per effetto dell’inciso «a talfine», inserito nel comma 926 dell’art. 1 della l. n. 208 del 2015, il quale, perla sua collocazione all’interno del capoverso riguardante la proroga dellaprocedura di regolarizzazione introdotta dall’art. 1, comma 643, della l. n. 190del 2014, indica, chiaramente, la volontà del legislatore di consentire unadeterminazione della base imponibile più favorevole solo in riferimento aisoggetti che abbiano deciso di accedere alla procedura di regolarizzazione e nonanche a coloro, come nel caso in oggetto, che pur potendo aderire a taleprocedura di regolarizzazione abbiano deciso di non farlo.La contribuente, oltre ad insistere per il rigetto dell’appello principaledell’amministrazione finanziaria, ha proposto appello incidentale chiedendo che,in accoglimento di esso, venisse dichiarata l’illegittimità dell’avviso diaccertamento impugnato; in via subordinata, ha richiesto che venisse respintol’appello principale, con conferma della sentenza appellata nella parte in cuiessa affermava che la liquidazione dell’imposta deve essere effettuata a normadell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, con corrispondente riduzione dellesanzioni irrogate, quale conseguenza della riduzione asseritamente evasa.Con la sentenza impugnata sono state respinte entrambe le impugnazioni(sia principale che incidentale).La CGT-2 Lombardia ha così motivato: «2.3 Con riguardo alladeterminazione dell’imposta con il metodo induttivo, occorre rilevare lasussistenza dei requisiti di legge, in assenza di informazioni di dettaglio utili aifini dell’accertamento analitico della raccolta di gioco, nonché, in particolare,trattandosi di scommesse non affluite al totalizzatore nazionale, consideratal’assenza di prospetti contabili utili, ai fini dell’utilizzo di tale ultimo metodo. 2.4Occorre tuttavia osservare che risulta fondata, quanto ai criteri dideterminazione dell’imposta la tesi della contribuente, accolta dai primi giudici,secondo cui l’imposta deve essere liquidata nella minor misura stabilita dall’art.24, comma 10, del D.L. 98/2011, anziché, come affermato dall’Ufficio, secondoi criteri di cui all’art. 1, comma 644, della L. 208/2015. 2.5 In altre parole,Numero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/2026risulta erronea la liquidazione induttiva effettuata dall’Agenzia delle Dogane edei Monopoli, sulla base dell’imponibile corrispondente al triplo della mediaraccolta della provincia di riferimento, con applicazione dell’aliquota dell’8%,anziché sulla base dei criteri di cui all’art. 24, comma 10, del D.L. 98/2011, conapplicazione di una aliquota pari al 2% o al 5% (applicabile nel caso di specie,trattandosi di più di sette eventi). 2.6 La tesi erariale risulta, infatti, infondatasulla base della considerazione che l’art. 1, comma 644, è stato modificato dallaL. 28 dicembre 2015, n. 208 che ha espressamente previsto alla lettera g) cheper i periodi d’imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016 non si applica ladisposizione di cui all’art. 24, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98,convertito con modificazioni della Legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso inesame, per l’anno 2015 (oggetto della contestazione), deve trovareapplicazione il citato art. 24, secondo cui occorre fare riferimento alla raccoltamedia della Provincia di Bergamo, desunta dai dati registrati nel totalizzatorenazionale (e non al triplo della media nazionale) con l’applicazione dell’aliquotadel 5% (e non dell’8%), con conseguente diversa quantificazione della stessaimposta, minore misura delle sanzioni e degli interessi relativi all’omessoversamento del tributo. 2.4 Quanto alle ulteriori eccezioni riproposte dallacontribuente in sede di appello incidentale ritenute assorbite o non esaminatenella sentenza di primo grado, ne va rilevata la palese infondatezza (conparticolare riguardo alla questione di illegittimità costituzionale, sulla baseanche della richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Corte diCassazione e della Corte di Giustizia UE), considerate le argomentazioni svoltedalle parti egli atti di causa che, da un lato, rinviano alla costituzione in giudizionel processo di primo grado (in violazione del principio di “autosufficienza”) e,dall’altro, risultano invece ridondanti (e talvolta confuse, poiché prive delrequisito della “sinteticità”). In particolare, questo giudice, esaminateappellata, in ordine a tutte le questioni proposte dalle parti, ritiene di poterlecondividere e di rinviare alle stesse.».4.- Avverso la menzionata sentenza d’appello, l’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.Numero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/20263.- La contribuente [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 1,comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014 (come modificato dalla l. n. 208 del2015), nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità dellasentenza per mancanza di motivazione, meramente apparente, in violazionedell’art. 132 c.p.c.In sostanza la ricorrente sostiene che, sia in primo grado che in appello,essa avrebbe sottoposto all’attenzione del collegio giudicante il fatto che l’art.1, comma 926, l. n. 208 del 2015, ha apportato modificazioni ai terminitemporali di cui ai commi 643, 644 e 645 dell’art. 1, l. n. 190 del 2014, masolo per concedere agli operatori una proroga del termine per laregolarizzazione fiscale di cui alla legge appena menzionata.In particolare, evidenzia che: - il comma 643, dell’art. 1 l. n. 190 del 2014,come modificato dalla l. n. 208 del 2015 attiene al campo della“regolarizzazione fiscale”; con l’art. 1, comma 926, l. n. 208 del 2015, i soggettiche avrebbero potuto regolarizzarsi e non l’hanno fatto nel 2015 potevano farloanche nel 2016; - il comma 926 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015, nel punto in cuimodifica la data prevista per il diverso conteggio della base imponibile relativaall’imposta unica deve essere letto con collegamento alla possibilità concessadella regolarizzazione; «a tal fine» (regolarizzazione) espressamente prevedeche: alla lettera g) del comma 644 le parole «1° gennaio 2015» sono sostituitedalle seguenti «1° gennaio 2016»; - il comma 643 della l. n. 190 del 2014,come modificato dalla l. n. 208 del 2015 dispone che i soggetti interessati allaregolarizzazione comunicano, non oltre il 31 gennaio 2016, una dichiarazionedi impegno alla regolarizzazione fiscale supportata dal contestuale versamento,mediante modello-F24, della somma di €. 10.000,00 (euro diecimila/00). Laregolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unicadovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016 determinata con lemodalità previste dall'articolo 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011(convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011); - il comma 643, conNumero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/2026la novella introdotta dalla l. n. 208 del 2015, che intendendo mantenere, soloper coloro che chiedono la regolarizzazione fiscale entro il 31 gennaio 2016, labase imponibile per il versamento dell’imposta unica l’imposta con le modalitàpreviste dall'articolo 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, devenecessariamente prevedere alla lettera g) del comma 644 che le parole «1°gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2016».Inoltre, nella sentenza impugnata e secondo la prospettazionedell’amministrazione finanziaria ricorrente, non sarebbe stato esplicitato inalcun modo il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte di merito.Dalla disamina delle norme si evincerebbe invece la ratio legis: così comesi estende il beneficio dell’accesso alla procedura di regolarizzazione, dall’anno2015 all’anno 2016, allo stesso modo e con gli stessi termini temporali siestende la modalità di calcolo della base imponibile.Sarebbe irragionevole e contraria ad una ratio legis concordante con tuttele norme emanate fino ad ora in materia, estendere il beneficio della modalitàdi calcolo della base imponibile dell’imposta unica anche a coloro che non hannochiesto la regolarizzazione fiscale né in base alla l. n. 190 del 2014, né allastregua della l. n. 208 del 2015.L’inciso «a tal fine» inserito nel comma 926 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015,nonché la sua collocazione all’interno del capoverso riguardante la prorogadella procedura di regolarizzazione introdotta dall’art. 1, comma 643, l. n. 190del 2014 indicherebbe chiaramente la volontà del legislatore di consentire unadeterminazione della base imponibile più favorevole solo in riferimento aisoggetti che abbiano deciso di accedere alla procedura di regolarizzazione enon anche a coloro, come nel caso in esame, che, pur potendo aderire a taleprocedura, abbiano deciso di non farlo.2.- La censura è infondata.Ed invero, l’art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014 disponeva in origineche: «In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici [...] a decorreredal 10 gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, checomunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprioovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatoreNumero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/2026nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fattoche, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertantoperfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazionenazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenticondizioni: a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all'Agenzia delledogane e dei monopoli [...] una dichiarazione di impegno alla regolarizzazionefiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensidell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale,[...] con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata dicui alla lettera e); b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizioovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cui all'alinea […]; c) ledomande recano altresì l'esplicito impegno di sottoscrizione presso l'Agenziadelle dogane e dei monopoli, non oltre il 28 febbraio 2015, del disciplinare diraccolta delle scommesse [...]; d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subitodopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse di cui allalettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le domande.pervenute, nonché la documentazione allegata dal richiedente a comprova deiprescritti requisiti; e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamentodell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, esuccessive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza perl'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24, comma10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzionied interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 31marzo e il 30 novembre 2015; f) gli atti di accertamento e di irrogazione disanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizioneche l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d'impostaoggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essiindicato; g) con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovveroNumero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/2026del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data discadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta dellescommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attualiconcessionari; h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde ildiritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cuiall'articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamentoanche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniegodella licenza dispone la chiusura dell’esercizio…».Si tratta di disposizioni dirette alla regolarizzazione, a decorrere dal 10gennaio 2015, della posizione dei «soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per contoproprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati altotalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».Il comma 644 del medesimo art. 1 della l. n. 190 del 2014 ha, poi,disciplinato la posizione dei «soggetti di cui al comma 643 che non aderisconoal regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643» ovvero deisoggetti «che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti». Riguardoa tali soggetti lo stesso comma 644, ferma «l'applicazione di quanto previstodall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successivemodificazioni» (ossia le sanzioni penali previste per l'esercizio abusivo di[in materia di antiriciclaggio, di obblighi di identificazione, di oneri eresponsabilità in tema di privacy, di divieto di raccolta per eventi non inseritinel palinsesto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di scommesse checonsentono vincite superiori a €. 10.000,00 (euro diecimila/00), in tema dimisure di contrasto alla ludopatia, etc.].In particolare, il comma 644, lett. g), sempre nella sua versione originale,ha previsto che «g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorionazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto diraccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di unimponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccoltaNumero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/2026effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desuntadai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'impostaantecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilitadall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativon. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1º gennaio 2015 non siapplica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111.».Successivamente, l’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015 (legge distabilità 2016) ha previsto che: «Ai soggetti indicati dall’articolo 1, comma 643,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma,nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, checomunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprioovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatorenazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fattoche, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertantoperfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazionenazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cuiai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014,ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alle lettere a)e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015» sonosostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio2016»; b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio 2015» sonosostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»; c) alle lettere e) e i) del comma643, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2016»e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»; d) allalettera g) del comma 644, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalleseguenti: «1º gennaio 2016».».La suindicata disposizione ha, dunque, prorogato i termini originariamentefissati dalla l. n. 190 del 2014 (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. T, ordinanza n.24213 del 9 agosto 2023 e Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 25989 del 2Numero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/2026settembre 2022) e, in particolare, quello indicato dall’art. 1, comma 644, lett.g) della l. n. 190 del 2014; quest’ultima norma, infatti, nel prevedere che peri periodi d’imposta non oggetto di regolarizzazione l’imposta dovuta deveessere computata su un imponibile forfetario coincidente con il triplo dellamedia della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il puntodi raccolta, era originariamente applicabile, per espressa previsione, a partiredal 2015; a seguito della proroga stabilita dall’art. 1, comma 926, della l. n.208 del 2015, invece, risulta applicabile dal 1° gennaio 2016, senza alcunalimitazione.Trattandosi, dunque, di proroga, del regime originariamente applicabile afar tempo dal 1° gennaio 2015, è evidente che le nuove modalità dideterminazione dell’imposta si applicano a decorrere dalla data del 1° gennaio2016 nei confronti di tutti i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione,indipendentemente da quando abbiano iniziato la propria attività (cfr. Cass.civ., Sez. T, ordinanza n. 15716 del 12 giugno 2025).La censura sviluppata - sempre nell’ambito dell’unico motivo di ricorso - exart. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., risulta anch’essa infondata, giacché trascura,con tutta evidenza, la presenza di una motivazione che attinge senz’altro il cd.minimo costituzionale.Ed invero, come chiarito sempre da questa Corte regolatrice, «In seguitoalla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quantoil sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadel rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.,che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché ilvizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali.» [Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3marzo 2022; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass. civ., Sez.Numero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/20266-3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018, secondo cui «In seguito allariformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l.n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibilequale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, mai provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previstoin via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tuttoinidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, intal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..»].In particolare, giova rammentare che questa Corte, a sezioni unite, hachiarito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operata dallal. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione èconsentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramuti in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva dettaanomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di“sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 8053 del 7aprile 2014).Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché laCGT-2 Lombardia ha senz’altro motivato, sia pure in maniera sintetica, conriguardo alle ragioni valevoli a riconoscere l’applicazione della base imponibilepiù favorevole alla contribuente, come, del resto risulta agevole desumere dallalettura e disamina del paragrafo contrassegnato dal numero “2.6” dellapronuncia impugnata.Numero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/2026Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata daapparenza, né risulta manifestamente illogica ed è senz’altro idonea adintegrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativoseguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. civ.,Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).3.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, ilricorso deve essere respinto. Nulla va disposto in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità, non avendo la contribuente intimata svolto alcuna difesa.4.- Non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per l’impugnazione, trattandosi di importo non dovuto inragione del fatto che l’istante è una pubblica amministrazione ammessa allaprenotazione a debito.Numero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA ITALIANAn. 4629/2024 R.G.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONECron.SEZIONE TRIBUTARIARep.Composta dagli [OSCURATO:PERSONA]:dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - A.C. 28 novembre 2025dott. Lucio LUCIOTTI - Consigliere - OGGETTO:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] NONNO - Consigliere - sulle scommesse- Determinazionedott. Gianluca GRASSO - Consigliere - della baseimponibile.dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIANO - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]./Est. -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso (iscritto al n. 4629/2024 R.G.) proposto da:[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato edomiciliata l’indirizzo p.e.c. di quest’ultima;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 2438/25/2023, pubblicata il 27 luglio 2023;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28novembre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevanti inquesta sede, si osserva che il provvedimento impositivo oggetto di controversiascaturisce dal p.v.c. del 27 maggio 2019, redatto da funzionari dell’Agenzia delleDogante e Monopoli, con accessi presso i locali di [OSCURATO:PERSONA] n. 57, inNumero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/2026Bonate di Sotto (BG). L’esame della documentazione reperita in tale circostanzaha permesso di rilevare che tra l’impresa di [OSCURATO:PERSONA] con omonima dittae il bookmaker estero [OSCURATO:PERSONA] LTD, marchio ALEABET, privo diconcessione e autorizzazione ad operare in Italia, era intercorso un rapportocontrattuale per l’attività di raccolta scommesse sportive a quota fissa,mediante predisposizione di un’organizzazione imprenditoriale autonomafinalizzata a rendere disponibile al pubblico, l’accettazione e l’erogazione disomme di denaro a titolo di puntate e vincite per scommesse con rilascio diricevute di partecipazione allo scommettitore.La contribuente non aveva presentato la dichiarazione di inizio attività (conconseguente soggezione alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 5,comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1998). Inoltre, sulla base dell’Interrogazione delSistema del totalizzatore nazionale ADM, era stato accertato che la contribuentenon aveva provveduto a far affluire alcun importo presso lo stesso totalizzatorenazionale.In assenza di informazioni di dettaglio (e prospetti contabili) utili ai finidell’accertamento analitico della raccolta di gioco, relativamente al periodooggetto di accertamento e considerato che la contribuente non aveva aderitoalle procedure di regolarizzazione (art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014),l’amministrazione finanziaria ebbe a procedere mediante accertamentoinduttivo, ai sensi dell’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014,quantificando l’[OSCURATO:PERSONA] (d.lgs. n. 504 del 1998), mediante l’utilizzodell’imponibile forfettario coincidente con il triplo della raccolta media dellaProvincia di Bergamo, ove era ubicato il punto di raccolta scommesse, desuntodai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’impostaantecedente a quello di riferimento (14 dicembre 2015 - 31 dicembre 2015).2.- La contribuente [OSCURATO:PERSONA] insorse avverso il provvedimentoimpositivo mediante ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diBergamo, la quale, con sentenza n. 133/2/2022, pubblicata l’11 marzo 2022,lo accolse parzialmente.3.- Avverso tale sentenza ha proposto appello principale l’Agenzia delleDogane e Monopoli che, dopo aver ricostruito l’applicabile normativa in materia,Numero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/2026ha lamentato l’erroneità della pronuncia, per avere i giudici di prime cure estesoil beneficio della modalità di calcolo della base imponibile dell’[OSCURATO:PERSONA],più favorevole ai contribuenti; regime di calcolo per effetto dell’inciso «a talfine», inserito nel comma 926 dell’art. 1 della l. n. 208 del 2015, il quale, perla sua collocazione all’interno del capoverso riguardante la proroga dellaprocedura di regolarizzazione introdotta dall’art. 1, comma 643, della l. n. 190del 2014, indica, chiaramente, la volontà del legislatore di consentire unadeterminazione della base imponibile più favorevole solo in riferimento aisoggetti che abbiano deciso di accedere alla procedura di regolarizzazione e nonanche a coloro, come nel caso in oggetto, che pur potendo aderire a taleprocedura di regolarizzazione abbiano deciso di non farlo.La contribuente, oltre ad insistere per il rigetto dell’appello principaledell’amministrazione finanziaria, ha proposto appello incidentale chiedendo che,in accoglimento di esso, venisse dichiarata l’illegittimità dell’avviso diaccertamento impugnato; in via subordinata, ha richiesto che venisse respintol’appello principale, con conferma della sentenza appellata nella parte in cuiessa affermava che la liquidazione dell’imposta deve essere effettuata a normadell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, con corrispondente riduzione dellesanzioni irrogate, quale conseguenza della riduzione asseritamente evasa.Con la sentenza impugnata sono state respinte entrambe le impugnazioni(sia principale che incidentale).La CGT-2 Lombardia ha così motivato: «2.3 Con riguardo alladeterminazione dell’imposta con il metodo induttivo, occorre rilevare lasussistenza dei requisiti di legge, in assenza di informazioni di dettaglio utili aifini dell’accertamento analitico della raccolta di gioco, nonché, in particolare,trattandosi di scommesse non affluite al totalizzatore nazionale, consideratal’assenza di prospetti contabili utili, ai fini dell’utilizzo di tale ultimo metodo. 2.4Occorre tuttavia osservare che risulta fondata, quanto ai criteri dideterminazione dell’imposta la tesi della contribuente, accolta dai primi giudici,secondo cui l’imposta deve essere liquidata nella minor misura stabilita dall’art.24, comma 10, del D.L. 98/2011, anziché, come affermato dall’Ufficio, secondoi criteri di cui all’art. 1, comma 644, della L. 208/2015. 2.5 In altre parole,Numero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/2026risulta erronea la liquidazione induttiva effettuata dall’Agenzia delle Dogane edei Monopoli, sulla base dell’imponibile corrispondente al triplo della mediaraccolta della provincia di riferimento, con applicazione dell’aliquota dell’8%,anziché sulla base dei criteri di cui all’art. 24, comma 10, del D.L. 98/2011, conapplicazione di una aliquota pari al 2% o al 5% (applicabile nel caso di specie,trattandosi di più di sette eventi). 2.6 La tesi erariale risulta, infatti, infondatasulla base della considerazione che l’art. 1, comma 644, è stato modificato dallaL. 28 dicembre 2015, n. 208 che ha espressamente previsto alla lettera g) cheper i periodi d’imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016 non si applica ladisposizione di cui all’art. 24, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98,convertito con modificazioni della Legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso inesame, per l’anno 2015 (oggetto della contestazione), deve trovareapplicazione il citato art. 24, secondo cui occorre fare riferimento alla raccoltamedia della Provincia di Bergamo, desunta dai dati registrati nel totalizzatorenazionale (e non al triplo della media nazionale) con l’applicazione dell’aliquotadel 5% (e non dell’8%), con conseguente diversa quantificazione della stessaimposta, minore misura delle sanzioni e degli interessi relativi all’omessoversamento del tributo. 2.4 Quanto alle ulteriori eccezioni riproposte dallacontribuente in sede di appello incidentale ritenute assorbite o non esaminatenella sentenza di primo grado, ne va rilevata la palese infondatezza (conparticolare riguardo alla questione di illegittimità costituzionale, sulla baseanche della richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Corte diCassazione e della Corte di Giustizia UE), considerate le argomentazioni svoltedalle parti egli atti di causa che, da un lato, rinviano alla costituzione in giudizionel processo di primo grado (in violazione del principio di “autosufficienza”) e,dall’altro, risultano invece ridondanti (e talvolta confuse, poiché prive delrequisito della “sinteticità”). In particolare, questo giudice, esaminateappellata, in ordine a tutte le questioni proposte dalle parti, ritiene di poterlecondividere e di rinviare alle stesse.».4.- Avverso la menzionata sentenza d’appello, l’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.Numero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/20263.- La contribuente [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 1,comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014 (come modificato dalla l. n. 208 del2015), nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità dellasentenza per mancanza di motivazione, meramente apparente, in violazionedell’art. 132 c.p.c.In sostanza la ricorrente sostiene che, sia in primo grado che in appello,essa avrebbe sottoposto all’attenzione del collegio giudicante il fatto che l’art.1, comma 926, l. n. 208 del 2015, ha apportato modificazioni ai terminitemporali di cui ai commi 643, 644 e 645 dell’art. 1, l. n. 190 del 2014, masolo per concedere agli operatori una proroga del termine per laregolarizzazione fiscale di cui alla legge appena menzionata.In particolare, evidenzia che: - il comma 643, dell’art. 1 l. n. 190 del 2014,come modificato dalla l. n. 208 del 2015 attiene al campo della“regolarizzazione fiscale”; con l’art. 1, comma 926, l. n. 208 del 2015, i soggettiche avrebbero potuto regolarizzarsi e non l’hanno fatto nel 2015 potevano farloanche nel 2016; - il comma 926 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015, nel punto in cuimodifica la data prevista per il diverso conteggio della base imponibile relativaall’imposta unica deve essere letto con collegamento alla possibilità concessadella regolarizzazione; «a tal fine» (regolarizzazione) espressamente prevedeche: alla lettera g) del comma 644 le parole «1° gennaio 2015» sono sostituitedalle seguenti «1° gennaio 2016»; - il comma 643 della l. n. 190 del 2014,come modificato dalla l. n. 208 del 2015 dispone che i soggetti interessati allaregolarizzazione comunicano, non oltre il 31 gennaio 2016, una dichiarazionedi impegno alla regolarizzazione fiscale supportata dal contestuale versamento,mediante modello-F24, della somma di €. 10.000,00 (euro diecimila/00). Laregolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unicadovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016 determinata con lemodalità previste dall'articolo 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011(convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011); - il comma 643, conNumero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/2026la novella introdotta dalla l. n. 208 del 2015, che intendendo mantenere, soloper coloro che chiedono la regolarizzazione fiscale entro il 31 gennaio 2016, labase imponibile per il versamento dell’imposta unica l’imposta con le modalitàpreviste dall'articolo 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, devenecessariamente prevedere alla lettera g) del comma 644 che le parole «1°gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2016».Inoltre, nella sentenza impugnata e secondo la prospettazionedell’amministrazione finanziaria ricorrente, non sarebbe stato esplicitato inalcun modo il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte di merito.Dalla disamina delle norme si evincerebbe invece la ratio legis: così comesi estende il beneficio dell’accesso alla procedura di regolarizzazione, dall’anno2015 all’anno 2016, allo stesso modo e con gli stessi termini temporali siestende la modalità di calcolo della base imponibile.Sarebbe irragionevole e contraria ad una ratio legis concordante con tuttele norme emanate fino ad ora in materia, estendere il beneficio della modalitàdi calcolo della base imponibile dell’imposta unica anche a coloro che non hannochiesto la regolarizzazione fiscale né in base alla l. n. 190 del 2014, né allastregua della l. n. 208 del 2015.L’inciso «a tal fine» inserito nel comma 926 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015,nonché la sua collocazione all’interno del capoverso riguardante la prorogadella procedura di regolarizzazione introdotta dall’art. 1, comma 643, l. n. 190del 2014 indicherebbe chiaramente la volontà del legislatore di consentire unadeterminazione della base imponibile più favorevole solo in riferimento aisoggetti che abbiano deciso di accedere alla procedura di regolarizzazione enon anche a coloro, come nel caso in esame, che, pur potendo aderire a taleprocedura, abbiano deciso di non farlo.2.- La censura è infondata.Ed invero, l’art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014 disponeva in origineche: «In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici [...] a decorreredal 10 gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, checomunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprioovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatoreNumero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/2026nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fattoche, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertantoperfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazionenazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenticondizioni: a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all'Agenzia delledogane e dei monopoli [...] una dichiarazione di impegno alla regolarizzazionefiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensidell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale,[...] con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata dicui alla lettera e); b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizioovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cui all'alinea […]; c) ledomande recano altresì l'esplicito impegno di sottoscrizione presso l'Agenziadelle dogane e dei monopoli, non oltre il 28 febbraio 2015, del disciplinare diraccolta delle scommesse [...]; d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subitodopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse di cui allalettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le domande.pervenute, nonché la documentazione allegata dal richiedente a comprova deiprescritti requisiti; e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamentodell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, esuccessive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza perl'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24, comma10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzionied interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 31marzo e il 30 novembre 2015; f) gli atti di accertamento e di irrogazione disanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizioneche l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d'impostaoggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essiindicato; g) con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovveroNumero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/2026del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data discadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta dellescommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attualiconcessionari; h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde ildiritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cuiall'articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamentoanche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniegodella licenza dispone la chiusura dell’esercizio…».Si tratta di disposizioni dirette alla regolarizzazione, a decorrere dal 10gennaio 2015, della posizione dei «soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per contoproprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati altotalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».Il comma 644 del medesimo art. 1 della l. n. 190 del 2014 ha, poi,disciplinato la posizione dei «soggetti di cui al comma 643 che non aderisconoal regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643» ovvero deisoggetti «che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti». Riguardoa tali soggetti lo stesso comma 644, ferma «l'applicazione di quanto previstodall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successivemodificazioni» (ossia le sanzioni penali previste per l'esercizio abusivo di[in materia di antiriciclaggio, di obblighi di identificazione, di oneri eresponsabilità in tema di privacy, di divieto di raccolta per eventi non inseritinel palinsesto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di scommesse checonsentono vincite superiori a €. 10.000,00 (euro diecimila/00), in tema dimisure di contrasto alla ludopatia, etc.].In particolare, il comma 644, lett. g), sempre nella sua versione originale,ha previsto che «g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorionazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto diraccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di unimponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccoltaNumero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/2026effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desuntadai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'impostaantecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilitadall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativon. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1º gennaio 2015 non siapplica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111.».Successivamente, l’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015 (legge distabilità 2016) ha previsto che: «Ai soggetti indicati dall’articolo 1, comma 643,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma,nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, checomunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprioovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatorenazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fattoche, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertantoperfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazionenazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cuiai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014,ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alle lettere a)e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015» sonosostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio2016»; b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio 2015» sonosostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»; c) alle lettere e) e i) del comma643, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2016»e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»; d) allalettera g) del comma 644, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalleseguenti: «1º gennaio 2016».».La suindicata disposizione ha, dunque, prorogato i termini originariamentefissati dalla l. n. 190 del 2014 (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. T, ordinanza n.24213 del 9 agosto 2023 e Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 25989 del 2Numero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/2026settembre 2022) e, in particolare, quello indicato dall’art. 1, comma 644, lett.g) della l. n. 190 del 2014; quest’ultima norma, infatti, nel prevedere che peri periodi d’imposta non oggetto di regolarizzazione l’imposta dovuta deveessere computata su un imponibile forfetario coincidente con il triplo dellamedia della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il puntodi raccolta, era originariamente applicabile, per espressa previsione, a partiredal 2015; a seguito della proroga stabilita dall’art. 1, comma 926, della l. n.208 del 2015, invece, risulta applicabile dal 1° gennaio 2016, senza alcunalimitazione.Trattandosi, dunque, di proroga, del regime originariamente applicabile afar tempo dal 1° gennaio 2015, è evidente che le nuove modalità dideterminazione dell’imposta si applicano a decorrere dalla data del 1° gennaio2016 nei confronti di tutti i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione,indipendentemente da quando abbiano iniziato la propria attività (cfr. Cass.civ., Sez. T, ordinanza n. 15716 del 12 giugno 2025).La censura sviluppata - sempre nell’ambito dell’unico motivo di ricorso - exart. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., risulta anch’essa infondata, giacché trascura,con tutta evidenza, la presenza di una motivazione che attinge senz’altro il cd.minimo costituzionale.Ed invero, come chiarito sempre da questa Corte regolatrice, «In seguitoalla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quantoil sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadel rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.,che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché ilvizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali.» [Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3marzo 2022; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass. civ., Sez.Numero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/20266-3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018, secondo cui «In seguito allariformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l.n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibilequale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, mai provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previstoin via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tuttoinidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, intal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..»].In particolare, giova rammentare che questa Corte, a sezioni unite, hachiarito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operata dallal. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione èconsentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramuti in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva dettaanomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di“sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 8053 del 7aprile 2014).Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché laCGT-2 Lombardia ha senz’altro motivato, sia pure in maniera sintetica, conriguardo alle ragioni valevoli a riconoscere l’applicazione della base imponibilepiù favorevole alla contribuente, come, del resto risulta agevole desumere dallalettura e disamina del paragrafo contrassegnato dal numero “2.6” dellapronuncia impugnata.Numero registro generale 4629/2024Numero sezionale 8236/2025Numero di raccolta generale 7451/2026Data pubblicazione 28/03/2026Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata daapparenza, né risulta manifestamente illogica ed è senz’altro idonea adintegrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativoseguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. civ.,Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).3.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, ilricorso deve essere respinto. Nulla va disposto in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità, non avendo la contribuente intimata svolto alcuna difesa.4.- Non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per l’impugnazione, trattandosi di importo non dovuto inragione del fatto che l’istante è una pubblica amministrazione ammessa allaprenotazione a debito. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 28 novembre 2025.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 28 novembre 2025.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]