CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23708/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Aci-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II grado di Lazio n.800/2024 depositata il 05/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente, appartenente alle [OSCURATO:PERSONA], è statoproprietario di un’unità immobiliare ad uso abitativo sita nel Comune diLadispoli, via Claudia n. 15/C (già indicata anche come via Claudia n. 16,pal. C), censita in catasto in categoria A/2, non locata e unica nel suopatrimonio immobiliare. In data 3 dicembre 2013 ha presentato al [OSCURATO:PERSONA] una dichiarazione sostitutiva con la quale ha rappresentato lapropria qualità soggettiva e le condizioni dell’immobile, chiedendoNumero registro generale 16798/2024Numero sezionale 5481/2026Numero di raccolta generale 23708/2026Data pubblicazione 21/07/2026l’applicazione dell’esenzione IMU prevista per il personale delle ForzeArmate ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. d), del d.l. n. 201 del 2011 edell’art. 2, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013; nella medesima dichiarazioneha indicato che l’immobile era libero e con utenze sospese, al fine di evitarecosti per servizi non utilizzati. Nonostante ciò, egli ha versato la secondarata IMU per l’anno 2013 e, nel gennaio 2014, ha chiesto il rimborso diquanto corrisposto; il Comune ha dapprima avviato istruttoria e poi, conprovvedimento del 25 giugno 2019, ha negato il rimborso, rigettando altresìl’istanza di riesame in autotutela.2. Successivamente, il 30 gennaio 2020, il Comune ha emesso avvisodi accertamento n. 440 per IMU anno 2015, ritenendo insussistenti ipresupposti dell’esenzione.3. Avverso tale atto il contribuente ha proposto ricorso allaCommissione Tributaria Provinciale di Roma, che, con sentenza n.636/2022, depositata il 20 gennaio 2022, ha accolto il ricorso e ha annullatol’avviso di accertamento, ritenendo che la disciplina speciale per il personaledelle [OSCURATO:PERSONA] derogasse ai requisiti della dimora abituale e dellaresidenza anagrafica e che la sospensione delle utenze non incidesse suldiritto all’agevolazione.4. Il Comune di Ladispoli ha impugnato tale decisione e la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 800/2024,pubblicata il 5 febbraio 2024, ha rigettato l’appello, confermandointegralmente la decisione di primo grado. In particolare, la Corteterritoriale ha affermato che l’art. 2, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013 nonsubordina l’esenzione IMU, per il personale delle [OSCURATO:PERSONA], allapermanenza delle utenze attive, né richiede l’effettiva dimora nell’immobile,essendo sufficiente che esso sia unico, non di lusso e non concesso inlocazione; ha quindi ritenuto corretta l’interpretazione del giudice di primecure e ha escluso la debenza dell’imposta per l’anno 2015, senza statuiresulle spese in ragione della contumacia dell’appellato.Numero registro generale 16798/2024Numero sezionale 5481/2026Numero di raccolta generale 23708/2026Data pubblicazione 21/07/20265. Avverso la suddetta sentenza di gravame il Comune ha propostoricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito concontroricorso il contribuente.6. Successivamente parte controricorrente ha depositato memoriaillustrativa, con la quale ha invocato l’intervenuto giudicato esterno, e laparte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il controricorrente ha sollevato plurime questioni pregiudiziali epreliminari.In primo luogo viene chiesta la riunione del presente giudizio con altroprocedimento pendente dinanzi alla Corte di Cassazione tra le medesimeparti e avente ad oggetto l’esenzione IMU per annualità diverse, al fine dievitare il rischio di giudicati contrastanti.Ha poi eccepito il difetto di valida procura alle liti in capo al difensoredel Comune, rilevando la discordanza tra le determinazioni dirigenzialirichiamate nel ricorso e quelle indicate nella procura speciale, nonchél’assenza di idonea delibera o atto legittimante.Viene inoltre dedotta l’intervenuta acquiescenza del Comune allasentenza impugnata, desumibile dal comportamento concludente dell’ente,che avrebbe dato esecuzione alla decisione di secondo grado medianteannullamento in autotutela dell’avviso di accertamento IMU per l’anno2015, senza alcuna riserva di impugnazione, con conseguenteimproponibilità del ricorso ai sensi dell’art. 329 c.p.c.. Ulteriormente, ilcontroricorrente deduce l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso percontraddittorietà del comportamento dell’ente e per carenza di interesse,evidenziando come il Comune abbia riconosciuto, per annualità successive,la sussistenza dei medesimi presupposti di esenzione che ora nega perl’anno 2015.2. Con unico motivo di ricorso si deduce error in iudicando,l’illegittimità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,Numero registro generale 16798/2024Numero sezionale 5481/2026Numero di raccolta generale 23708/2026Data pubblicazione 21/07/2026la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2, lett. d), deldecreto-legge n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011 e vigenteratione temporis) e 2, comma 5, del D.L. 102/2013, convertito in Legge n.124/2013, il travisamento dei fatti per insussistenza in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] requisiti per godere dell’esenzione d’imposta e conseguente legittimitàdella pretesa tributaria dell’Amministrazione comunale di Ladispoli.Con tale unico motivo l’amministrazione censura la sentenza dellaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che ha riconosciutoal contribuente l’esenzione IMU per l’anno 2015, assumendo che il giudicedi merito abbia erroneamente interpretato la normativa speciale previstaper il personale delle [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Comune sostiene chel’art. 13, comma 2, lett. d), del d.l. n. 201 del 2011 e l’art. 2, comma 5, deld.l. n. 102 del 2013 consentirebbero una deroga esclusivamente ai requisitidella residenza anagrafica e della dimora abituale, ma non anche al requisitominimo dell’utilizzabilità dell’immobile. Secondo il ricorrente, l’immobile diproprietà del contribuente, dichiarato dallo stesso “libero da beni, cose epersone, inutilizzabile a qualsiasi titolo e privo di utenze”, non potrebbeessere assimilato ad abitazione principale, neppure in via agevolata,mancando qualsiasi possibilità di utilizzo, anche solo saltuario. La sentenzaimpugnata, nell’escludere la rilevanza dell’attivazione delle utenze edell’effettiva utilizzabilità del bene, avrebbe pertanto introdottoun’interpretazione estensiva e analogica di una norma agevolativa, inviolazione del principio di tassatività delle esenzioni tributarie e in contrastocon la giurisprudenza di legittimità che consente di desumere la nonabitualità dell’immobile anche dai consumi delle utenze.2.1. A tale motivo resiste il controricorrente, il quale ne contestaradicalmente la fondatezza. Egli osserva che la normativa speciale invocatadal Comune individua in modo tassativo ed esaustivo i requisiti perl’esenzione IMU in favore del personale delle [OSCURATO:PERSONA], limitandosi arichiedere che l’immobile non sia di lusso, non sia concesso in locazione eNumero registro generale 16798/2024Numero sezionale 5481/2026Numero di raccolta generale 23708/2026Data pubblicazione 21/07/2026sia posseduto da soggetto appartenente al servizio permanente, escludendoespressamente la necessità della residenza anagrafica e della dimoraabituale. Secondo il controricorrente, la legge non prevede alcun ulteriorerequisito di “utilizzabilità” dell’immobile, né tantomeno l’obbligo dimantenere attive le utenze, sicché l’interpretazione sostenuta dal Comunesi risolverebbe essa stessa in un’indebita interpretazione estensiva erestrittiva della norma agevolativa. Viene inoltre evidenziato come ildistacco delle utenze fosse funzionale esclusivamente a evitare ilpagamento di servizi non fruiti e non incida sulla natura abitativadell’immobile, che resta catastalmente classificato come abitazione civile edimmediatamente riattivabile. Il controricorrente sottolinea infine la nonpertinenza della giurisprudenza richiamata dal Comune, riferita a fattispeciediverse in tema di agevolazioni “prima casa”, e ribadisce la correttezza delladecisione impugnata, conforme al dato testuale e alla ratio della disciplinaspeciale, volta a tutelare il personale delle [OSCURATO:PERSONA] indotto per ragionidi servizio a non dimorare nell’unico immobile di proprietà.3. In data 15/06/2026 la difesa della ricorrente ha depositato “atto dirinuncia per sopravvenuta carenza di interesse”, allegando il provvedimentodi discarico/annullamento della cartella esattoriale dell’[OSCURATO:PERSONA] delComune di Ladispoli, prot. n. 18580/24 del 28 marzo 2024.4. Essendo venuto meno il provvedimento impositivo impugnato, ilcollegio dispone in conformità e dichiara il processo estinto per intervenutarinuncia.5. Deve tuttavia disporsi sulle spese, stante la richiesta della parteinteressata, che sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.6. Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene ilraddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigettodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (cfr. Cass. n. 23175 del 12/11/2015; cui adde Cass. n. 6888del 03/04/2015 in motivazione) e, trattandosi di misura eccezionale, latoNumero registro generale 16798/2024Numero sezionale 5481/2026Numero di raccolta generale 23708/2026Data pubblicazione 21/07/2026sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (cfr. Cass. n. 19562del 30/09/2015 in motivazione) e, come tale, non suscettibile diinterpretazione estensiva o analogica. P.Q.MLa Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia;Condanna il Comune al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro1500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]