CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24605/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione «in punto di identificazione dell'imputato e contributo concorsuale» risulta, oltre che manifestamente infondato, anche meramente reiterativo di rilievi già dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, conformi ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità; che le doglianze prospettate dalla difesa con tale motivo devono ritenersi avulse dal sindacato dinanzi a questa Corte nella parte in cui risultano tese a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti e un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie e della loro rilevanza per giungere a differenti conclusioni sul giudizio di responsabilità del ricorrente e manifestamente infondate nella parte in cui contestano l'erronea applicazione degli artt. 110 e 628 cod. pen., in presenza di una motivazione che ha fatto corretta applicazione dei principi che sono affermati dalla Corte di cassazione in tema di configurabilità del concorso di persone nel reato (si veda le pagg. 6-8 della sentenza impugnata); che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione «sul diniego della rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. (comparazione somatica "pettorina arancione")», è manifestamente infondato, atteso che, posto che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e che tale accertamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620- 01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv. 229666-01), nel caso in esame, la Corte d'appello ha correttamene motivato di poter decidere allo stato degli atti, in quanto la ricostruzione dei fatti e l'individuazione del [OSCURATO:PERSONA] trovavano fondamento in un articolato e già sufficiente compendio probatorio; che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione degli artt. 339 e 610 cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo all'attribuzione della circostanza aggravante delle «più persone riunite» di cui all'art. 339 cod. pen. e alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo c) come minaccia, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato sia in ordine alla natura «di gruppo» della minaccia, determinante unmaggiore effetto intimidatorio e un maggiore pericolo per la vittima, con la conseguente integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 339 cod. pen., sia in ordine all'intento costrittivo della minaccia, con la conseguente corretta esclusione della riqualificazione del fatto ex art. 612 cod. pen.; che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione degli artt. 110 e 628 cod. pen. e vizio di motivazione «sull'elemento soggettivo della rapina ("profitto anche morale") e sulla cooperazione concorsuale», è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha non illogicamente motivato con riguardo sia all'apporto concorsuale del [OSCURATO:PERSONA], sulla considerazione del suo contributo, con il suo comportamento intimidatorio e violento, a un'unica azione delittuosa, funzionalmente e unitariamente conclusa da [OSCURATO:PERSONA] con il materiale impossessamento del telefono cellulare della persona offesa, sia al requisito del profitto del delitto di rapina, che ben può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale (Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190-01); che il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della misura della pena, non è consentito, atteso che, posto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, nel caso in esame la Corte territoriale ha confermato la congruità della pena che era stata irrogata dal primo giudice ribadendone la equità e proporzionalità, in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., alla luce dell'intensità dell'aggressione, della sua finalità intimidatoria e della valenza lesiva e predatoria della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.ME2 US 6 jtitto dlziario