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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024

Cassazione n. 03323/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 3481/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 18 dicembre 2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la prescrizione del reato - è manifestamente infondato in quanto il reato è stato commesso in data 01/09/2016 ed è stata ritenuta la recidiva reiterata ex art 99, comma 4, cod. pen., per cui, operato l'aumento di due terzi della pena massima di 3 anni prevista per il delitto di furto e aggiunto l'aumento di ulteriori due terzi ai sensi dell'art. 161 cod. pen., la prescrizione maturerà il 01/09/2026.

Rilevato che il secondo motivo - che deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - non è consentito in sede di legittimità in quanto fondato su mere doglianze di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 3481/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 18 dicembre 2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la prescrizione del reato - è manifestamente infondato in quanto il reato è stato commesso in data 01/09/2016 ed è stata ritenuta la recidiva reiterata ex art 99, comma 4, cod. pen., per cui, operato l'aumento di due terzi della pena massima di 3 anni prevista per il delitto di furto e aggiunto l'aumento di ulteriori due terzi ai sensi dell'art. 161 cod. pen., la prescrizione maturerà il 01/09/2026. Rilevato che il secondo motivo - che deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - non è consentito in sede di legittimità in quanto fondato su mere doglianze di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03323/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris