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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30234/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], detenuto domiciliare, volta ad ottenere la liberazione condizionale in deroga alle vigenti disposizioni, ai sensi dell'art. 16-novies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Il Tribunale, dato atto del lineare comportamento del condannato, rispettoso delle prescrizioni nascenti dalla misura alternativa in c:orso, riteneva - conformemente all'avviso espresso dal Procuratore nazionale antimafia - che Billizzi non avesse ancora raggiunto il grado di ravvedimento necessario al beneficio invocato, in assenza di elementi positivi che dimostrassero il definitivo superamento delle passate scelte altamente devianti e il suo effettivo impegno nel lavoro e nel tentativo di riparazione dei pregiudizi cagionati.

2. Billizzi ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, denunciando, mediante unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione.

Secondo il ricorrente il Tribunale di sorveglianza avrebbe respinto la domanda, nonostante si fosse in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa speciale, alla luce dell'ampiezza e dell'importanza della condotta di collaborazione con la giustizia, sintomatica della netta cesura rispetto al contesto criminale di pregressa appartenenza.

Il risarcimento del danno non figurerebbe, invece, tra i menzionati requisiti.

Il mutamento irrevocabile dello stile di vita del condannato sarebbe confermato dal puntuale adempimento degli obblighi connessi al suo stato e dallo svolgimento, indebitamente negato, di svariate attività di volortariato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517-01; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671-01; Sez. 1, n. 1115 del 2;7/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945-01; Sez. 1, n. 34283 del 12/07/2005, Pepe, Rv. 232219-01; Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, Furioso, Rv. 230137-01) che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del «ravvedimento», previsto dall'art. 16-novies, comma 3, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza.

Né può dubitarsi che tale ravvedimento vada in concreto rapportato alla natura e consistenza del beneficio richiesto, valendo anche per i collaboratori il criterio di sperimentazione progressiva dei benefici penal-penitenziari (su di esso v.

Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D'Ambrosio, Rv. 250231-01; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè, Rv. 234889-01), il quale, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, è suggerito dall'esperienza e risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il significato stesso del trattamento instaurato in corso di espiazione; e ciò vale particolarmente quando i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere, manifestata in contesti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794).

Pur dopo la maturazione dei requisiti di legge, in sede di ammissione del collaboratore di giustizia al beneficio penitenziario il giudice di sorveglianza conserva la sua autonomia valutativa, del cui esercizio deve dar conto con motivazione adeguata, conforme alla normativa speciale di riferimento ed esente da aporie logiche.

3. La motivazione dell'ordinanza impugnata risponde nella specie ai canoni, perché, ispirandosi ad una prudenza effettivamente giustificata dalla gravità dei reati e dall'entità delle condanne, essa riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare, mediante un opportuno supplemento di osservazione, l'effettività del ravvedimento, nel grado proporzionato alla misura di risocializzazione più ampia concessa dall'ordinamento in sede di esecuzione penale, dopo aver individuato, lungo la via del lavoro e della riparazione del danno, precisi ambiti di possibile avanzamento del percorso di revisione critica.

4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], detenuto domiciliare, volta ad ottenere la liberazione condizionale in deroga alle vigenti disposizioni, ai sensi dell'art. 16-novies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Il Tribunale, dato atto del lineare comportamento del condannato, rispettoso delle prescrizioni nascenti dalla misura alternativa in c:orso, riteneva - conformemente all'avviso espresso dal Procuratore nazionale antimafia - che Billizzi non avesse ancora raggiunto il grado di ravvedimento necessario al beneficio invocato, in assenza di elementi positivi che dimostrassero il definitivo superamento delle passate scelte altamente devianti e il suo effettivo impegno nel lavoro e nel tentativo di riparazione dei pregiudizi cagionati. 2. Billizzi ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, denunciando, mediante unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. Secondo il ricorrente il Tribunale di sorveglianza avrebbe respinto la domanda, nonostante si fosse in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa speciale, alla luce dell'ampiezza e dell'importanza della condotta di collaborazione con la giustizia, sintomatica della netta cesura rispetto al contesto criminale di pregressa appartenenza. Il risarcimento del danno non figurerebbe, invece, tra i menzionati requisiti. Il mutamento irrevocabile dello stile di vita del condannato sarebbe confermato dal puntuale adempimento degli obblighi connessi al suo stato e dallo svolgimento, indebitamente negato, di svariate attività di volortariato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517-01; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671-01; Sez. 1, n. 1115 del 2;7/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945-01; Sez. 1, n. 34283 del 12/07/2005, Pepe, Rv. 232219-01; Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, Furioso, Rv. 230137-01) che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del «ravvedimento», previsto dall'art. 16-novies, comma 3, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza. Né può dubitarsi che tale ravvedimento vada in concreto rapportato alla natura e consistenza del beneficio richiesto, valendo anche per i collaboratori il criterio di sperimentazione progressiva dei benefici penal-penitenziari (su di esso v. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D'Ambrosio, Rv. 250231-01; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè, Rv. 234889-01), il quale, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, è suggerito dall'esperienza e risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il significato stesso del trattamento instaurato in corso di espiazione; e ciò vale particolarmente quando i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere, manifestata in contesti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794). Pur dopo la maturazione dei requisiti di legge, in sede di ammissione del collaboratore di giustizia al beneficio penitenziario il giudice di sorveglianza conserva la sua autonomia valutativa, del cui esercizio deve dar conto con motivazione adeguata, conforme alla normativa speciale di riferimento ed esente da aporie logiche. 3. La motivazione dell'ordinanza impugnata risponde nella specie ai canoni, perché, ispirandosi ad una prudenza effettivamente giustificata dalla gravità dei reati e dall'entità delle condanne, essa riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare, mediante un opportuno supplemento di osservazione, l'effettività del ravvedimento, nel grado proporzionato alla misura di risocializzazione più ampia concessa dall'ordinamento in sede di esecuzione penale, dopo aver individuato, lungo la via del lavoro e della riparazione del danno, precisi ambiti di possibile avanzamento del percorso di revisione critica. 4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga
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