CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34803/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avversola sentenza del 29 gennaio 2026, con la quale la Corte di appello di ReggioCalabria, ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri del 1° ottobre 2024,che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, cod.pen. e 2, comma 1-bis, del d. lgs. n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638del 1983, poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,nella qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ometteva diversare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzionidei lavoratori dipendenti per i seguenti periodi ed importi: dicembre 2015 -novembre 2016, per un importo di euro 27.582,00 e dicembre 2016 - novembre2017, per un importo di euro 34.915,00;che, con un primo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 468 cod. pen., inrelazione agli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, assumendosi che, all’udienza del 26marzo 2024, in seguito alla richiesta del Pubblico ministero, era stata disposta lasostituzione del testimone dott. [OSCURATO:PERSONA] con il dott. [OSCURATO:PERSONA], nonostantel’opposizione formulata dalla difesa;che, ad avviso del ricorrente, il consenso prestato dalle parti avrebberiguardato esclusivamente l’acquisizione della documentazione INPS sottopostaall’esame del teste e non anche la sostituzione di quest’ultimo;che, con un secondo motivo di doglianza, si lamenta la violazione degli artt.157 e 159 cod. pen., 125 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU;che, secondo la prospettazione difensiva: (i) all’imputato sarebbe contestatoun unico reato a consumazione prolungata e caratterizzato da una progressionecriminosa, la cui condotta sarebbe stata frazionata in funzione degli accertamentieseguiti dall’INPS; (ii) il reato in questione si sarebbe consumato in data 16dicembre 2017; (iii) conseguentemente, in applicazione del principio del favorrei, non avrebbe dovuto trovare applicazione la legge n. 103 del 2017,sfavorevole all’imputato;che la difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto giàdedotto, sostenendo che la data di consumazione del reato non sarebbe il 16gennaio 2018, non essendovi stata alcuna omissione per dicembre 2017, ma il16 dicembre 2017; cosicché il reato si sarebbe prescritto il 16 settembre 2025,ovvero, prima della pronuncia della sentenza di secondo grado;che la difesa sostiene l’inapplicabilità della sospensione della prescrizione dicui alla legge n. 103 del 2017, trattandosi di un reato a consumazioneprolungata;che vi sarebbe comunque una contraddizione tra l’imputazione, riferita alperiodo dicembre 2016-novembre 2017 e quanto ritenuto in sentenza, laddove sievidenzia che la data di consumazione del reato è il 16 gennaio 2018.Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto sirisolve in una doglianza riproduttiva di profili di censura già adeguatamentevagliati e disattesi dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica;che, la difesa non si confronta con la motivazione dei giudici di merito, i quali(pag. 3), hanno correttamente richiamato la facoltà del giudice di ammettere untestimone non inserito nella lista ex art. 468 cod. proc. pen., nonché l’efficacialegittimante del consenso del difensore alla sostituzione del teste, veramenteprestato all’udienza del 26 marzo 2024, come risulta dal relativo verbale;che, il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia l’intervenutaprescrizione del reato a lui ascritto, si pone in palese contrasto con il datonormativo e il solido orientamento giurisprudenziale, ed è quindi manifestamenteinfondato;che, sul punto, questa Corte ha costantemente affermato che il delitto diomesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, integra unafattispecie connotata da progressione criminosa, nell’ambito della quale, unavolta superata la soglia di punibilità prevista dalla legge, le ulteriori omissioniconsumate nel corso del medesimo anno assumono rilievo quali momentiesecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitivacessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamentodell'ultima mensilità, ossia con il 16 gennaio dell’anno successivo (Sez. 3,Sentenza n. 9196 del 09/01/2024, Rv. 286019 - 01; Sez. U, Sentenza n. 10424del 18/01/2018, Rv. 272163 - 01);che, in ogni caso, anche a voler ritenere che il reato si sia consumato il 16dicembre 2017, lo stesso non si è prescritto nel settembre 2025 e non è ancoraprescritto alla data odierna, trovando applicazione il regime di sospensioneprevisto dalla legge n. 103 del 2017 (ex plurimis, Sez. U, n. 20989 del12/12/2024, dep. 05/06/2025, Rv. 288175), in conseguenza della quale laprescrizione si verificherà nel marzo del 2027.Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]