CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14887/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r ricevere le comunicazion i2 2e8 n7o7t2if8i7ch/2e0 a1l9l' indi-rizzo di posta elettronica certificata indicato. R.G.N. 11368/2017- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TrainaEmanuele, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni dellenotificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di postaelettronica certificata indicato- controricorrenti-1 RG n.29967/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29967/2021Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 14887/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catania n. 3842/2021,depositata in data 3/8/2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Augusta disponeva l'occupazione diurgenza dei terreni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiovannaTraina e [OSCURATO:PERSONA], con le ordinanze n. 132 del 1995, n. 317del 1998 n. 13 del 2000, al fine della realizzazione del nuovo padi-glione dell'ospedale Muscatello di Augusta.Veniva occupata la superficie di mq 41.165, senza però la suc-cessiva adozione del decreto di esproprio.2. Il Tribunale, con sentenza definitiva n. 1747 del 2013, accer-tava la sussistenza di danni per euro 528.425,20, a seguito dell'irre-versibile trasformazione del bene.Veniva poi adottato il decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.p.r. n. 327 del 2001, con procedimento avviato nel 2014 edefinito il 27/2/2017 con il provvedimento n. 183 dell'ASP (AziendaSanitaria Provinciale) di Siracusa.3. La Corte d'appello, pronunciando sul gravame avverso la sen-tenza del Tribunale, in ordine alla irreversibile trasformazione ed allarichiesta di risarcimento del danno, prendeva atto dell'intervenutoprovvedimento di acquisizione sanante e dichiarava improponibili ledomande degli attori.4. Il provvedimento di acquisizione sanante determinava l'inden-nizzo in euro 59.496,85, reputando le aree di natura agricola.2 RG n.29967/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29967/2021Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 14887/2026Data pubblicazione 18/05/20265. La Corte d'appello di Catania, con ordinanza n. 3842/2021,depositata il 3/8/2021, accoglieva l'opposizione alla stima presentatadai proprietari.La Corte territoriale riportava le conclusioni del CTU, eviden-ziando che i costi per la realizzazione dell'ospedale di Muscatelloerano di euro 17.058.600 (euro 1656 a mq × 10.530 mq); i ricavierano di euro 17.901.000 (euro 1700 a mq per 10.530 mq), otte-nendosi un valore delle aree edificabili pari a euro 17.000.901 ‒ euro17.058.700 = euro 842.400,00.Il valore del costo veniva desunto dal testo «Ospedali costi teoricidi costruzione e di manutenzione 2017».Il valore dei ricavi veniva desunto dal valore di mercato del Isemestre 2017 di civile abitazione e di attività commerciali, desuntidalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'agenzia delle en-trate.Il valore al metro quadrato era di euro 20,50, ossia euro 842.000diviso mq. 41185.5.1. In particolare, per quel che ancora qui rileva, il CTU rispon-deva anche alle osservazioni del c.t. di parte dell'ASP (Geom. Can-gemi), oltre che al parere pro veritate redatto dall'Ing. Pellitteri perconto dell'ASP, rilevando che trattavasi di aree edificabili, destinatealla realizzazione di strutture ospedaliere non esclusivamente daparte di enti pubblici.Chiariva che anche considerando l'indice di edificabilità quale ri-sultante dall'applicazione dell'art. 15 della legge regionale n. 78 del1976 e di vincoli derivanti dal Piano paesaggistico di cui al D.A. n. 98del 1/2/2012, restava fermo che le aree acquisite nel 2017 a taledata, oltre che in parte edificate, erano anche legittimamente edifi-cabili.3 RG n.29967/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29967/2021Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 14887/2026Data pubblicazione 18/05/2026L'applicazione dei detti indici di edificabilità e del vincolo paesag-gistico precludeva soltanto l'esercizio di ulteriore attività edificatoriasulle aree già acquisite dalla ASP di Siracusa con il provvedimento diacquisizione sanante «e tuttavia libere in quanto su di esse non èstato costruito alcun manufatto».La disponibilità di aree espropriate e non edificate, né edificabiliin futuro, consentiva di condividere le conclusioni del CTU, per cui laloro disponibilità era indispensabile ai fini della regolare realizzazionedella volumetria sulla restante parte delle aree acquisite e su cui erastato realizzato l'ampliamento dell'ospedale Muscatello.Il CTU, peraltro, non poteva esimersi dall'esaminare, in sede diconvocazione a chiarimenti, anche il parere reso dall'Ing. Pellitteri.La CTU era stata redatta con il metodo analitico-ricostruttivo, de-ducendo dal valore di un ospedale del tipo di quello realizzato dallaASP di Siracusa il costo teorico necessario per la sua realizzazione,ottenendosi così il valore dell'area su cui l'ospedale era stato edifi-cato.Tale criterio era in linea con i principi giurisprudenziali per cui,nella valutazione delle aree espropriate, doveva tenersi conto delloro valore al momento di adozione del decreto di acquisizione sa-nante; nel caso in esame l'ospedale era stato già realizzato, con laconseguenza che il valore di esso, ai fini della valutazione delle areesu cui sorgeva, doveva essere considerato.Quanto ai costi da detrarre dal valore della struttura sanitariafinita, dovendosi tener conto del computo metrico estimativo dell'o-spedale effettivamente costruito ad Augusta, doveva considerarsiche si trattava di opere del tutto incomplete.Non poteva essere condivisa la tesi contenuta nel parere pro ve-ritate dell'Ing. Pellitteri, per cui la percentuale di incidenza del valore4 RG n.29967/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29967/2021Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 14887/2026Data pubblicazione 18/05/2026dell'area era pari al 3,5% del valore della struttura finita, trattandosidi una opzione arbitraria e soggettiva.Venivano applicati così costi standard, tratti da una pubblicazionela cui affidabilità non era stata contestata, ai fini del calcolo del costodell'ospedale da detrarre da quello della struttura finita.Neppure poteva condividersi l'ulteriore metodo di stima propostodalla ASP, mirante a stabilire il valore delle aree acquisite tramite lasostituzione dello stesso con quello proprio delle aree edificabili condestinazione residenziale.6. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazionel'ASP, depositando anche memoria scritta.7. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AnnaMaria Pina, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], qualeerede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «nullità dellasentenza per: violazione dell'art. 195 c.p.c., terzo comma, in rela-zione all'art. 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5 c.p.c. – Nullità dellarelazione integrativa – Omesso esame della relativa eccezione. Vio-lazione dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 24 Costituzione in relazioneall'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. – Violazione del principiodel contraddittorio e del diritto di difesa».La Corte d'appello, con ordinanza del 15/2/2021, ha rimesso lacausa in istruttoria ed ha incaricato il CTU Scaccianoce di rispondereai chiarimenti avanzati dal collegio, concedendo il doppio termine,per l'invio dell'elaborato alle parti, per le osservazioni delle parti edil deposito finale.5 RG n.29967/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29967/2021Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 14887/2026Data pubblicazione 18/05/2026Tuttavia, ad avviso della ricorrente, la relazione integrativa de-positata dal CTU sarebbe un elaborato tecnico affetto da nullità.Ciò in quanto il 2/4/2021 il CTU ha inviato alle parti una relazioneprovvisoria di 12 pagine, mentre, a seguito delle osservazioni dellaASP in data 21/4/2021, il CTU avrebbe depositato, il 12/5/2021 «unarelazione integralmente diversa rispetto a quelle inviate in prece-denza alle parti, molto più lunga (25 pagine mentre quella provviso-ria inviata le parti era di appena 12 pagine), inserendo concetti di-versi ed ulteriori rispetto a quelli inseriti nella prima, affrontandoproblematiche non richieste dalla Corte e non evidenziate nella rela-zione trasmessa alle parti, lasciando senza risposta le osservazioniformulate dalla ASP avverso il primo elaborato provvisorio, del restonemmeno prodotto come allegato, ed, in particolar modo, inserendotre pagine di conclusioni integralmente nuove, impedendo così allaASP di poter controdedurre nei confronti di tale elaborato definitivo,si ripete differente rispetto a quello trasmesso in precedenza».Tale diversità non sarebbe stata connessa alle osservazioni dellaASP, ma deriverebbe solo da un «totale cambiamento della relazioneintegrativa con argomenti e motivazioni differenti rispetto a quellatrasmessa alle parti con conclusioni non esposte in precedenza».Per tale ragione, la relazione integrativa definitiva non sarebbestata mai inviata le parti, con impossibilità per le stesse di articolareosservazioni, e ciò in aperta violazione dell'art. 195, terzo comma,c.p.c. e del diritto di difesa costituzionalmente tutelato.La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che ben po-tesse il CTU, in sede di convocazione a chiarimenti, esaminare ancheil parere pro veritate reso dall'Ing. Pellitteri per conto dell'ASP.Per la ricorrente, invece, il Prof. Pellitteri non era un CTP dell'ASP,ma un libero professionista incaricato dalla stessa di rendere un pa-rere pro veritate.6 RG n.29967/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29967/2021Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 14887/2026Data pubblicazione 18/05/20262. Il motivo è inammissibile.2.1. In primo luogo, il motivo pecca di autosufficienza ex art. 366n. 6 c.p.c., in quanto non riporta, neppure per stralcio, né il conte-nuto della bozza di relazione del CTU, né quello delle osservazionidell'ASP, né il tenore del parere pro veritate, né la porzione dellarelazione definitiva depositata CTU, all'esito delle osservazioni delleparti.2.2. Il motivo è inammissibile anche perché non indica in cosasia consistita la violazione del principio del contraddittorio e del di-ritto di difesa evocati in giudizio.Non si individua in concreto la violazione del diritto di difesa as-seritamente subita.Infatti, in tema di consulenza tecnica, eventuali irritualità dell'e-spletamento, ne determinano la nullità solo ove procurino una viola-zione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è oneredel ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguitealla denuncia di irregolarità (Cass. n. 15874 del 2010; Cass. 8/6/2007, n. 13428).In ogni caso l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'uffi-cio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali,avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nellaprima istanza o difesa successiva al deposito (Cass., 25/10/2006, n.22843); anche su tale aspetto la ricorrente non ha riprodotto, nep-pure per stralcio, i documenti da cui desumere la tempestività dellaeccezione sollevata.Le statuizioni di questa Corte in tema di invalidità della CTU, conriferimento alla necessaria prospettazione della violazione del dirittodi difesa, trovano conferma, più in generale, con riguardo alle deci-sioni di questa Corte per cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesaviolazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta re-7 RG n.29967/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29967/2021Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 14887/2026Data pubblicazione 18/05/2026golarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione delpregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenzadella denunciata violazione (Cass., sez. 3, 20/11/2020, n. 26419).3. Il motivo è, peraltro, anche infondato.È sufficiente osservare che il consulente di parte dell'ASP, Geom.Cangemi aveva trasmesso inizialmente osservazioni alla bozza diCTU redatta dall'Ing. Scaccianoce, inviata alle parti.La relazione definitiva era stata depositata in data 22/11/2019.Successivamente l'ASP produceva parere pro veritate dell'Ing.Pellitteri in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].La Corte d'appello, con ordinanza del 15/2/2021, disponeva lariconvocazione del CTU.A questo punto il CTU inoltrava alle parti la bozza di relazioneprovvisoria del 2/4/2021, comprensiva di 12 pagine, cui seguivanole osservazioni del CTP dell'ASP del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con relazione defini-tiva depositata CTU il 12/5/2021, di 25 pagine.Successivamente l'ASP depositava note conclusive del 22/5/2021, con critiche alla CTU.4. Il procedimento utilizzato dal CTU, nel pieno rispetto dell'art.195 c.p.c., non ha comportato alcuna violazione del diritto di difesadell'ASP, la quale non solo ha inviato le osservazioni del c.t. di partein data 21/4/2021, ma si è difesa anche con le note conclusive del22/5/2021 avverso la relazione definitiva del CTU, depositata il 12/5/2021.Va, peraltro, osservato che per questa Corte le contestazioni e irilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non in-tegrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come talidisciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazionidifensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possonoessere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e8 RG n.29967/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29967/2021Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 14887/2026Data pubblicazione 18/05/2026anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, mo-dificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove masi riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze dellac.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice inrelazione a tale mezzo istruttorio (Cass., Sez. Un., n. 5624 del 2022).Con la precisazione per cui, in tema di consulenza tecnica d'uffi-cio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195,c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogotermine che, nei procedimenti cui non si applica ratione temporis ilnovellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteridi organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbiaconcesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria esvolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si con-clude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto,la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni erilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni erilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedi-mento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel succes-sivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale oin appello (Cass., Sez. Un., n. 5624 del 2022).Nella specie, l'ASP si è difesa dal merito delle argomentazionidella CTU depositata il 12/5/2021, con le note conclusive del 22/5/2021.5. Non può poi non osservarsi che, a prescindere dalla conside-razione che la maggiore lunghezza di una relazione scritta del CTU -a fronte della relazione redatta in via provvisoria - non può di per sérappresentare una violazione del diritto di difesa, un maggiore ap-profondimento della disamina da parte del CTU, sollecitata da osser-vazioni specifiche e argomentate da parte dei c.t. di parte, rientra9 RG n.29967/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29967/2021Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 14887/2026Data pubblicazione 18/05/2026proprio nella ratio del subprocedimento di cui all'art. 195, terzocomma, c.p.c.Tra l'altro, la Corte d'appello ha chiarito che il CTU, nell'elabora-zione della relazione definitiva depositata il 12/5/2021, non ha po-tuto non prendere atto anche del parere pro veritate depositatodall'Ing. Pellitteri, proprio per conto dell'ASP.In sostanza, l'ASP si duole che il CTU abbia considerato, sia pureper criticarne il contenuto, il contenuto del parere pro veritate re-datto proprio dal professionista incaricato dalla stessa ASP.Questa Corte, peraltro, ha ritenuto, con orientamento che in que-sta sede si intende seguire confermare, che i pareri pro veritate ri-flettenti questioni tecniche hanno lo stesso valore delle perizie stra-giudiziali, ossia di allegazioni difensive e, pertanto, non hanno effi-cacia probatoria in ordine alle circostanze di fatto rilevanti ai fini delladecisione della controversia. Tuttavia, il giudice di merito, dopo averaccertato tali circostanze sulla base delle risultanze istruttorie acqui-site agli atti, può apprezzare e, se del caso, far proprie, le argomen-tazioni contenute nei suddetti pareri (Cass., sez. 3, 24/7/1971, n.2468).Del resto, anche per la dottrina i pareri pro veritate sono l'estrin-secazione delle opinioni di illustri giuristi e tecnici di altre disciplinesu questioni giuridiche o tecniche, che hanno attinenza con un fattoconcreto; ed hanno lo stesso valore delle perizie stragiudiziali, cioèdi allegazioni difensive (Cass. n. 1200 del 1963).Quanto alla perizia stragiudiziale, essa non ha valore di prova,ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo,sicché la sua valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionaledel giudice (Cas., 27/12/2018, n. 33503); è ad essa equiparabile larelazione di un consulente poi decaduto (Cass. 17/1/1955, n. 31).10 RG n.29967/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29967/2021Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 14887/2026Data pubblicazione 18/05/2026Nella specie, dunque, correttamente, sia il CTU che la Corte d'ap-pello si sono discostati, fornendo adeguata motivazione, dalle argo-mentazioni contenute nel parere pro veritate depositate dall'Ing. Pel-litteri per conto dell'ASP.6. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «nullitàdella sentenza per: violazione dell'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, inrelazione all'art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c. – Nullitàdella sentenza determinata dalla erroneità del criterio di stima adot-tato dalla Corte con esclusivo riferimento all'elaborato del CTU –Omesso esame della richiesta di rinnovo della CTU».La Corte d'appello avrebbe errato, seguendo le conclusioni delCTU, nel rideterminare il valore del terreno, non al momento dell'a-dozione del decreto di acquisizione sanante, e quindi alla data del27/2/2017, ma al momento di realizzazione dell'ospedale Muscatello,avvenuta nel 2008.Per la ricorrente, infatti, la Corte territoriale ha applicato il crite-rio del valore di trasformazione, utilizzato dal CTU.Tale criterio, però, non avrebbe utilizzato, per la stima del valorevenale dell'immobile, la capacità edificatoria delle aree espropriateal momento dell'adozione del decreto di acquisizione sanante.Il CTU ha fatto riferimento non alle potenziali superfici edificato-rie dell'area su cui è stato realizzato l'ospedale ma alle superfici ef-fettivamente e legittimamente realizzate, pari a mq 10.530.Per la ricorrente, però, non si può utilizzare, per la determina-zione del valore di trasformazione, il costo a consuntivo della strut-tura ospedaliera, completata nell'anno 2008, in quanto in tale stimanon verrebbero considerati gli indici di fabbricabilità.L'effettiva edificabilità, invece, dovrebbe essere considerata almomento dell'adozione della acquisizione sanante.11 RG n.29967/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29967/2021Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 14887/2026Data pubblicazione 18/05/2026La ricorrente ha specificato che una porzione dell'area era statavincolata dal Piano paesaggistico della provincia di Siracusa, adottatocon provvedimento n. 98 del 1/2/2012 e successivamente approvatocon provvedimento n. 5040 del 20/10/2017.In particolare, una superficie consistente del terreno, pari a mq13.765, e parte delle strutture edificate risulterebbero inquadrate inun'area qualificata con la sigla 6 l.f. del P.P. ([OSCURATO:PERSONA]) esoggetta a tutela 2, per la quale l'art. 26 delle relative norme di at-tuazione riporta talune precise prescrizioni.Pertanto, ad avviso della ricorrente, le possibilità edificatorie deiterreni, rispetto a quelle esistenti nel 2008, erano state modificateda tale vincolo, che si sovrapponeva alle indicazioni del piano rego-latore generale.Il primo errore commesso dal CTU, poi seguito dalla Corte d'ap-pello, consisterebbe nell'aver adottato un criterio di stima che consi-dera il costruito come base di calcolo, senza tenere conto del fattoche il valore di quanto legalmente edificato doveva essere determi-nato con riferimento al momento temporale (anno 2017) nel qualela cubatura realizzata in precedenza (2008) non poteva più esserelegalmente assentita.Nel 2017, la capacità edificatoria dell'area si era notevolmenteridotta.In particolare, l'indice di edificabilità di cui all'art. 15 della leggeregionale n. 78 del 1976 era stato abbassato ed era intervenuta l'a-dozione del Piano paesaggistico per la provincia di Siracusa.Ciò determinava un minor valore del nuovo padiglione dell'ospe-dale di Augusta e della elisuperficie al servizio dell'ospedale.La Corte d'appello avrebbe omesso di considerare l'art. 143,comma 9, del d.p.r. n. 143 del 2004, in relazione alle norme di sal-vaguardia, per le quali, dalla data di pubblicazione del Piano paesag-12 RG n.29967/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29967/2021Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 14887/2026Data pubblicazione 18/05/2026gistico non erano consentite per gli immobili ricadenti nella [OSCURATO:PERSONA] interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela peressi previsti nel piano stesso.Nell'anno 2017, le costruzioni già realizzate nel 2008 avrebberosubito una consistente riduzione delle volumetrie assentibili.Il secondo errore sarebbe consistito nella circostanza per cui ilcriterio di stima basato sul valore di trasformazione, anche ove cor-retto, non lo era nella sua applicazione pratica, avendo il CTU com-messo due importanti errori ulteriori.Il CTU avrebbe omesso di valutare tutti i manufatti illegittima-mente edificati sui terreni: avrebbe determinato il valore del co-struito alla data della relativa realizzazione non alla data del provve-dimento di acquisizione sanante (2017).Nell'ambito del valore di trasformazione, dunque, il CTU nonavrebbe tenuto conto né della elisuperficie né dei parcheggi realizzatia servizio della stessa per un costo complessivo di euro 180.759,91.Pertanto, dai ricavi pari ad euro 17.900.000 si dovrebbe sottrarreil costo di euro 17.239.359,9, ossia il costo dell'ospedale per euro17.058.600 più il costo delle elisuperfici e dei parcheggi pari ad euro180.759,91, determinando il valore dell'area edificabile in euro661.640,09.Il CTU non avrebbe tenuto conto, allora, di tutto l'edificato edavrebbe applicato a tutti i terreni espropriati il medesimo costo stan-dard, senza tenere conto delle diverse tipologie di opere realizzate,né dei differenti costi sostenuti.7. Il motivo è inammissibile.7.1. In realtà, si chiede a questa Corte una nuova rivalutazionedegli elementi istruttori, già compiutamente effettuata la Corte dimerito, con adeguata motivazione, non consentita in questa sede.13 RG n.29967/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29967/2021Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 14887/2026Data pubblicazione 18/05/20267.2. Inoltre, taluni aspetti indicati nel motivo di ricorso per cas-sazione risultano nuovi, in quanto non indicati nella motivazionedell'ordinanza della Corte d'appello e non trascritti dalla ricorrente,in modo da poter individuare il luogo processuale in cui gli stessisiano stati per la prima volta sollevati.8. La Corte d'appello, con chiarezza, ha ritenuto l'edificabilitàdelle aree espropriate e la destinazione delle stesse alla realizzazionedi strutture ospedaliere non esclusivamente da parte di enti pubblici.Inoltre, ha utilizzato il criterio analitico o ricostruttivo.Ha calcolato i ricavi nella somma di euro 17.900.000,00, utiliz-zando un valore pari a euro 1700 per metro quadrato, tenendo contodei valori di mercato del I semestre 2017 di civile abitazione e diHa calcolato i costi standard dell'ospedale, e non i costi effetti-vamente sostenuti, tenendo conto di quanto riportato dal testo«ospedali costi teorici di costruzione e di manutenzione 2017».In entrambi i casi, dunque, si è tenuto conto del valore dei ter-reni, non alla data di realizzazione dell'ospedale (2008), ma alla datadi emissione del provvedimento di acquisizione sanante, ossia il27/2/2017.Il valore dell'area edificabile era dunque di euro 842.400,00, ot-tenuto dalla differenza tra euro 17.900.000 ed euro 17.058.600.Il valore del terreno era rappresentato dal rapporto tra euro842.400,00 e mq 41.165,00 = un valore di euro 20,50 mq.8.1. Inoltre, la Corte d'appello ha tenuto conto anche degli ele-menti sopravvenuti all'anno 2008, e quindi fino al 2017, anno di ado-zione del provvedimento di acquisizione sanante.La Corte territoriale ha valorizzato sia l'abbassamento dell'indicedi edificabilità di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976,sia l'adozione del Piano paesaggistico di cui al provvedimento n. 9814 RG n.29967/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29967/2021Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 14887/2026Data pubblicazione 18/05/2026del 1/2/2012, approvato soltanto con decreto n. 5040 del 20/10/2017, e quindi successivamente al provvedimento di acquisizione sa-nante emesso in data 27/02/2017.Ha rimarcato la Corte di merito che «né l'art. 15, legge regionale78/76 né l'adozione del detto Piano paesaggistico incidesse sulla va-lutazione delle aree acquisite».Si è chiarito, infatti, che «anche considerati l'indice di edificabilitàquale risultante dall'applicazione dell'art. 15 della legge regionale78/76 ed i vincoli derivanti dal Piano paesaggistico di cui al D.A. 98del 1/2/2012, resta sempre fermo che le aree acquisite nel 2017 alladetta data, oltre che in parte edificate, erano anche legittimamenteedificabili (come, lo si ribadisce, sostenuto anche dall'esperto di cuila resistente ha inteso avvalersi)».Infatti, l'applicazione degli indici di edificabilità e del vincolo pae-saggistico precludono l'esercizio di ulteriore attività edificatoria sullearee già acquisite dalla ASP di Siracusa con il provvedimento di ac-quisizione sanante «e tuttavia libere in quanto su di esse non è statocostruito alcun manufatto».La Corte d'appello ha fornito una spiegazione chiara in ordine aglielementi sopravvenuti, evidenziando, con riferimento alle areeespropriate, che «la loro disponibilità si è appalesata indispensabileai fini della regolare realizzazione della volumetria sulla restanteparte delle aree acquisite e su cui, oggi, sorge l'ampliamento dell'o-spedale E. Muscatello».In definitiva, deve considerarsi che tutti i 41.165 mq di superficiecomplessivamente sono stati acquisiti secondo lo stesso valore almetro quadrato, in tal modo «spalmando» il valore del costruito.Ciò in quanto l'acquisizione anche delle aree non edificate costi-tuisce presupposto per la regolare edificazione sulle restanti.15 RG n.29967/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29967/2021Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 14887/2026Data pubblicazione 18/05/20268.2. Va poi chiarito che il Piano paesaggistico è stato approvatosolo successivamente al provvedimento di acquisizione sanante e,quindi, non può esplicare effetti in relazione alla determinazione delvalore dell'immobile.In ciò conforta l'art. 143, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004, amente del quale «a far data dall'adozione del Piano paesaggisticonon sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134,interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel pianostesso. A far data dall'approvazione del piano le relative previsioni eprescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previ-sioni dei piani territoriali ed urbanistici».Pertanto, l'efficacia del Piano particolareggiato è limitata alla datadell'approvazione dello stesso.Senza contare che, già prima della adozione del Piano particola-reggiato, avvenuta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi nell'anno 2008, l'ospedaleera stato già realizzato, seppure non in modo completo.8.3. Quanto alla richiesta di rinnovazione della CTU, rientra neipoteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportu-nità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentirea chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio sulla relazione già depo-sitata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendol'ausiliare del giudice; l'esercizio di tale potere non è sindacabile insede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immuneda vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudicedispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia attivitàespletata consulenza sostituita (Cass., n. 14789 del 2020; Cass.,24/1/2019, n. 2103; Cass. n. 7622 del 2010; Cass. n. 27247 del14/11/2008).Il giudice di merito, inoltre, non ha l'obbligo di motivare il di-niego, che può essere anche implicito (Cass., 24/11/2020, n.16 RG n.29967/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29967/2021Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 14887/2026Data pubblicazione 18/05/202626709), quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, inbase ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatoriegià acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giu-ridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta (Cass.,sez. 2, 20/8/2019, n. 21525).9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente, e si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore del controricor-rente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in comples-sivi euro 15.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfet-tario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio2027Il PresidenteGuido Mercolino17 RG n.29967/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio