CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13681/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 23/09/2025, con la quale la Corte di appello di Catania confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Vittoria il 19/02/2020; [OSCURATO:PERSONA] che la doglianza in ordine al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondata, visto che per consolidata giurisprudenza «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica» (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250 - 01); Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M