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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38183/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] chiedendo rigettarsi il ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]° STEFANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 1 Dicembre 2020, in parziale riforma della sentenza emessa in data 29 ottobre 2015 dal Tribunale di Civitavecchia, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai fatti di cui al capo c) (art. 485 c.p.) per non essere la condotta più prevista dalla legge come reato, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto per il reato di cui agli artt. 476-482 cod. pen. per intervenuta prescrizione e confermava la condanna dell'imputato per il reato di riciclaggio ex art. 648 bis cod. pen. di una autovettura provento di furto, rideterminando la pena.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia sulla base di due motivi.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Lamenta che la corte territoriale aveva trascurato di considerare la valenza delle dichiarazioni confessorie del Casini (da esaminare alla luce di quanto riferito dal teste Capugna)) omettendo di procedere a nuova audizione del predetto al fine di chiarire la dinamica degli eventi.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata configurabilità dell'ipotesi di cui all' art. 648 bis comma III c.p.

Assume che i giudici di merito avevano escluso il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui alla citata norma sulla base di mere congetture e con motivazione gravemente illogica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266820- 01).

Nella specie il ricorrente si è limitato ad evidenziare, in modo assolutamente generico, la necessità di procedere ad ulteriore attività istruttoria al fine di verificare la veridicità delle proprie dichiarazioni sicchè la decisione della corte di appello di non procedere ad alcun approfondimento istruttorio è da ritenere corretta in diritto e non censurabile in questa sede.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La corte di merito ha correttamente escluso la configurabilità dell'ipotesi di cui all' art. 648 bis comma III c.p. in ragione della circostanza che il reato presupposto era una ipotesi di furto aggravato di una autovettura, bene esposto per consuetudine alla pubblica fede, circostanza in fatto emersa nelle fasi di merito e mai adeguatamente contestata dalla difesa dell'imputato.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 Giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] chiedendo rigettarsi il ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]° STEFANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 1 Dicembre 2020, in parziale riforma della sentenza emessa in data 29 ottobre 2015 dal Tribunale di Civitavecchia, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai fatti di cui al capo c) (art. 485 c.p.) per non essere la condotta più prevista dalla legge come reato, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto per il reato di cui agli artt. 476-482 cod. pen. per intervenuta prescrizione e confermava la condanna dell'imputato per il reato di riciclaggio ex art. 648 bis cod. pen. di una autovettura provento di furto, rideterminando la pena. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia sulla base di due motivi. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Lamenta che la corte territoriale aveva trascurato di considerare la valenza delle dichiarazioni confessorie del Casini (da esaminare alla luce di quanto riferito dal teste Capugna)) omettendo di procedere a nuova audizione del predetto al fine di chiarire la dinamica degli eventi. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata configurabilità dell'ipotesi di cui all' art. 648 bis comma III c.p. Assume che i giudici di merito avevano escluso il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui alla citata norma sulla base di mere congetture e con motivazione gravemente illogica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266820- 01). Nella specie il ricorrente si è limitato ad evidenziare, in modo assolutamente generico, la necessità di procedere ad ulteriore attività istruttoria al fine di verificare la veridicità delle proprie dichiarazioni sicchè la decisione della corte di appello di non procedere ad alcun approfondimento istruttorio è da ritenere corretta in diritto e non censurabile in questa sede. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La corte di merito ha correttamente escluso la configurabilità dell'ipotesi di cui all' art. 648 bis comma III c.p. in ragione della circostanza che il reato presupposto era una ipotesi di furto aggravato di una autovettura, bene esposto per consuetudine alla pubblica fede, circostanza in fatto emersa nelle fasi di merito e mai adeguatamente contestata dalla difesa dell'imputato. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 Giugno
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