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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20900/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 05/03/2026; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Firenze — con motivazione adeguata ed esente da rilievi di carattere logico - ha respinto il reclamo proposto dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza di Firenze aveva respinto la sua richiesta di liberazione anticipata con riferimento ai semestri di carcerazione da lui sofferta dal 10 agosto 2013 al 19 dicembre 2013, dal 13 giugno 2016 al 24 ottobre 2016 e dal 30 aprile 2022 al 6 agosto 2022, poiché egli, a cavallo di tali periodi, aveva commesso nuovi reati (il 19 aprile 2016, il 23 febbraio 2017, il 14 gennaio 2022 e 1'11 febbraio 2022) dimostrando, in tal modo, l'assenza di una sua reale partecipazione all'opera di rieducazione nel corso dei due semestri sopra indicati; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente non si confronta con il compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dal Tribunale di sorveglianza per respingere il reclamo, poiché in modo del tutto aspecifico fonda la sua impugnazione sulle condizioni esistenti nel carcere di [OSCURATO:PERSONA] che, però, si palesano inconferenti rispetto ai reati (considerati ostativi all'accoglimento della istanza ex art. 54 Ord. pen.) da lui commessi, quando si trovava in libertà, a cavallo dei periodi di carcerazione sopra elencati; [OSCURATO:PERSONA] che deve essere pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 05/03/2026; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Firenze — con motivazione adeguata ed esente da rilievi di carattere logico - ha respinto il reclamo proposto dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza di Firenze aveva respinto la sua richiesta di liberazione anticipata con riferimento ai semestri di carcerazione da lui sofferta dal 10 agosto 2013 al 19 dicembre 2013, dal 13 giugno 2016 al 24 ottobre 2016 e dal 30 aprile 2022 al 6 agosto 2022, poiché egli, a cavallo di tali periodi, aveva commesso nuovi reati (il 19 aprile 2016, il 23 febbraio 2017, il 14 gennaio 2022 e 1'11 febbraio 2022) dimostrando, in tal modo, l'assenza di una sua reale partecipazione all'opera di rieducazione nel corso dei due semestri sopra indicati; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente non si confronta con il compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dal Tribunale di sorveglianza per respingere il reclamo, poiché in modo del tutto aspecifico fonda la sua impugnazione sulle condizioni esistenti nel carcere di [OSCURATO:PERSONA] che, però, si palesano inconferenti rispetto ai reati (considerati ostativi all'accoglimento della istanza ex art. 54 Ord. pen.) da lui commessi, quando si trovava in libertà, a cavallo dei periodi di carcerazione sopra elencati; [OSCURATO:PERSONA] che deve essere pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara P.Q.M