Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 41649/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della Corte d'appello di Perugia.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 12.7 . 202 4 , la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Spoleto, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente dichiarato, relativamente alla domanda di ammissione al patrocinio gratuito presentata in data 1.10.2014, che la propria famiglia anagrafica era costituita dal solo istante e di aver percepito un reddito imponibile pari a 0,00 euro, mentre era risultato che lo stesso aveva un nucleo familiare compostoda moglie e figli percettori di redditi e lui stesso aveva percepito una indennità di euro 7.410,00 nell’anno 2013.

2. Avverso tale sentenza propone ricors o per cassazione l’imputato , per mezzo delsuo difensore, lamentando quanto segue.

I) Violazione di legge, perinsussistenza del reato sotto il profilo del dolo, atteso che l’istanza era stata presentata quando il ricorrente si trovava ristretto in carcere da alcuni anni, per cui aveva perso l’originaria residenza anagrafica.

Inoltre, l’istante aveva ritenuto che i l trattamento pensionistico percepito, di natura assistenziale e previdenziale, non potesse considerarsi come reddito da dichiarare.

II) Mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., stante l’esiguità del danno.

III) Omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, trattandosi di fatto risalente al 2014.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 4.1.Il motivo sub I) è stato formulato in termini meramente oppositivi rispetto ad una sentenza che ha motivatamente ritenuto la configurabilità del reato, anche sotto il profilo della sussistenza del dolo generico, per avere l’imputato consapevolmente taciuto il reddito dei familiari, a fronte dell’irrilevanza costituita dal suo trasferimento forzoso in stato di detenzione.

Invero, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi (cfr. Sez. 4, n. 46853 del 12/10/2023, Mustacchio, Rv. 285343 -01).

4.2. Il motivo sub II) è inammissibile , atteso che in sede di gravame di merito non risulta che la difesa dell’imputato abbia mai invocato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; ne discende che tale questione è ormai preclusa in questa sede.

4.3. Il motivo sub III) è infondato, visto che all’applicazione della contestata recidiva reiterata consegue , stante la pacifica presenza di atti interruttivi , un termine massimo di prescrizionedel reato in esame (commesso nel 2014) pari a sedici anni e otto mesi, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen. 5.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della Corte d'appello di Perugia. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 12.7 . 202 4 , la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Spoleto, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente dichiarato, relativamente alla domanda di ammissione al patrocinio gratuito presentata in data 1.10.2014, che la propria famiglia anagrafica era costituita dal solo istante e di aver percepito un reddito imponibile pari a 0,00 euro, mentre era risultato che lo stesso aveva un nucleo familiare compostoda moglie e figli percettori di redditi e lui stesso aveva percepito una indennità di euro 7.410,00 nell’anno 2013. 2. Avverso tale sentenza propone ricors o per cassazione l’imputato , per mezzo delsuo difensore, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge, perinsussistenza del reato sotto il profilo del dolo, atteso che l’istanza era stata presentata quando il ricorrente si trovava ristretto in carcere da alcuni anni, per cui aveva perso l’originaria residenza anagrafica. Inoltre, l’istante aveva ritenuto che i l trattamento pensionistico percepito, di natura assistenziale e previdenziale, non potesse considerarsi come reddito da dichiarare. II) Mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., stante l’esiguità del danno. III) Omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, trattandosi di fatto risalente al 2014. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 4.1.Il motivo sub I) è stato formulato in termini meramente oppositivi rispetto ad una sentenza che ha motivatamente ritenuto la configurabilità del reato, anche sotto il profilo della sussistenza del dolo generico, per avere l’imputato consapevolmente taciuto il reddito dei familiari, a fronte dell’irrilevanza costituita dal suo trasferimento forzoso in stato di detenzione. Invero, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi (cfr. Sez. 4, n. 46853 del 12/10/2023, Mustacchio, Rv. 285343 -01). 4.2. Il motivo sub II) è inammissibile , atteso che in sede di gravame di merito non risulta che la difesa dell’imputato abbia mai invocato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; ne discende che tale questione è ormai preclusa in questa sede. 4.3. Il motivo sub III) è infondato, visto che all’applicazione della contestata recidiva reiterata consegue , stante la pacifica presenza di atti interruttivi , un termine massimo di prescrizionedel reato in esame (commesso nel 2014) pari a sedici anni e otto mesi, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 nov
Sentenza Cassazione n. 41649/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris