CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 20838/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14704/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- Contro MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeex lege; -controricorrente – avverso la sentenzan. 864/2017della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 132/2017; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14704/2018 Cron. Rep. Ud.06/06/2023 CC Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Torino che, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva 1999/70/CE, aveva parzialmente accolto il ricorso della lavoratrice, docente in forza di reiterati contratti a termine compresi nel periodo dal 2005 al 2016, e, per l’effetto, condannato il MIUR al pagamento della somma di €. 6.096,22 a titolo di differenze retributive per la progressione stipendiale collegata all’anzianità di servizio; 2. la Corte d’appello riteneva, con riferimento al quantum debeatur, di dover mutare il proprio orientamento, così condividendo il convincimento del Tribunale secondo cui, in caso di insegnamento non di ruolo, non poteva essere considerato ai fini di causa, come anno scolastico intero,il servizio prestato per almeno 180 giorni nel corso di un anno, dovendosi avere riguardo soltanto ai periodi di effettiva prestazione lavorativa; 3. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Baruffaldi sulla base diun unico motivo, cui ha resistito il Ministero con controricorso; 4. la ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso. Considerato che: 1. in via preliminare, occorre dare atto della rinunciaal ricorso, tempestivamente depositata in data 13/3/2023 ‒ e notificata il 15.3.2023 ‒, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.; 2. l’art. 390 cod. proc. civ., nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010); 4. si ravvisano ragioni per compensa r e ‒ come chiesto dalla rinunciante ‒le spese del giudizio di legittimità dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.,nulla avendo obiettato il controricorrente a tal riguardo; 5. la rinuncia, seppure non rituale, produce quale effetto l’insussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa interamente fra le parti le spese del giudizi