CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34668/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CORI il 08/01/1998 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che entrambi i motivi, relativi all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e, in particolare, alla mancanza di un atto di ufficio che i due carabinieri avrebbero compiuto, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine quattro e cinque della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evidenziato che i Carabinieri erano intervenuti perché era stata segnalata una lite in atto con la correlata necessità «di evitare eventuali lesioni o percosse o altri reati e, comunque, una perturbazione dell'ordine pubblico. Il che rientra nei doveri d'ufficio». Del resto, nella descrizione del fatto anche il Giudice di primo grado aveva evidenziato che l'imputato, prima, era in casa, affacciato al balcone, mentre il fratello era per strada; poi era sceso e aveva cominciato a mostrare l'intenzione di usare violenza nei confronti del germano. Al momento in cui i Carabinieri si erano frapposti fra i due, cercando di evitare che venissero effettivamente alle mani, gli stessi Carabinieri erano stati minacciati e insultati con la frase indicata nell'imputazione da parte dell'imputato); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichia P.Q.M