CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16780/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rosso e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1111/2020depositata il 12/11/2020;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 6 maggio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] ha convenuto avanti il Tribunale di Torino ChiaraValentina Vay, per ottenere il pagamento del residuo corrispettivoNumero registro generale 4629/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 16780/2026Data pubblicazione 28/05/2026spettante in forza del contratto di appalto per la realizzazione di opereedili intercorso tra le parti.Il Tribunale di Torino ha accolto la domanda, quantificando il saldodovuto nella misura di euro 14.582,53, tenendo conto dei versamenti giàeseguiti dalla committente, nonché dell’accordo raggiunto in sede dioperazioni peritali in fase di accertamento tecnico preventivo sulcomplessivo valore economico delle opere concretamente realizzate(indicato in euro 78.914,27 oltre IVA), accogliendo l’eccezione didecadenza dalla garanzia sollevata dall’appaltatore in relazione ai vizilamentati dalla committente.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, deducendo errori nelcomputo delle somme versate in acconto, nonché riproponendo ladomanda di garanzia, con la richiesta di respingere l’avversa eccezione didecadenza dalla denuncia dei vizi. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appelloincidentale, per vedersi riconosciuto corrispettivo di importo maggiorerispetto a quello accertato in primo grado.La Corte d’appello di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata, harigettato l’appello principale e, accogliendo quello incidentale, hariconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 34.077,06.2.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione ChiaraValentina Vay, sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.All’esito della camera di consiglio del 6/5/2026 il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 334 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimentoex art. 360 n.4 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n.5Numero registro generale 4629/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 16780/2026Data pubblicazione 28/05/2026c.p.c.: la Corte d’appello avrebbe errato nel respingere l’eccezioned’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo, giacché questo era statoproposto su un capo della decisione che non concerneva l’oggettodell’appello principale.1.1.Il motivo è infondato.Pacifico che nella fattispecie l’appello incidentale sia tardivo, inproposito vale il principio secondo il quale, in base al combinato dispostodegli artt. 334 e 343 c.p.c., è ammesso l'appello incidentale tardivo -daproporsi con l'atto di costituzione dell'appellato- anche quando sia scadutoil termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbiaprestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto cheinvesta un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interessea impugnare fosse preesistente; infatti, nessuna distinzione in proposito ècontenuta nelle citate disposizioni e si deve consentire alla parte cheavrebbe accettato la decisione di contrastare l’iniziativa della controparte,volta comunque a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivantedalla pronuncia impugnata (Cass. n. 15770/2018, Cass. n. 26139/2022,Cass. Sez. U n. 8486/2024, Cass n. 15100/2024, Cass. n. 25469/2025,per tutte).2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2730 c.c., nonché nullità dellasentenza e del procedimento ex art. 360 n.4 c.p.c., oltre che omessoesame di un fatto decisivo ex art. 360 n.5 c.p.c. In sostanza, con lacensura la ricorrente lamenta che la Corte d’appello, accogliendo l’appelloincidentale, avrebbe errato nel non attribuire valore al computo metricodel 4/11/2016, concordato in sede di operazioni peritali dai consulenti diparte, per determinare il valore economico delle opere in concretoeseguite dall’appaltatore, sulla base del quale, poi, detrarre gli accontiversati dalla committente. La ricorrente aggiunge che, con quel computometrico, lo stesso appaltatore Iaconis aveva ammesso, anche ai sensiNumero registro generale 4629/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 16780/2026Data pubblicazione 28/05/2026dell’art. 2730 c.c., l’entità totale dell’opera realizzata e su quell’entità leparti avevano raggiunto un accordo, sottoscritto e vincolante.2.1. Il motivo è infondato.Quanto alla denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deverichiamarsi l’indirizzo di Cass. Sez. U n. 20867/2020, secondo il quale perdedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che ilgiudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutogli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio); è inammissibile la diversa doglianza cheegli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre prove, essendotale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. Inoltre, la doglianza circa laviolazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che illegislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale); oppure, qualora la prova sia soggetta auna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento; ove si deduca, invece, che ilgiudice abbia solamente male esercitato il suo prudente apprezzamentodella prova, la censura è consentita ai sensi dell'art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.,solo nei rigorosi limiti in cui è circoscritto il sindacato di legittimità sui vizidi motivazione.Nella fattispecie la censura non è finalizzata a fare emergere laviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei termini esposti e invece, nonconsiderando che l’accertamento sul contenuto del documento si traducein una indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, èNumero registro generale 4629/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 16780/2026Data pubblicazione 28/05/2026esclusivamente volta a sostenere che il documento avrebbe dovuto essereletto nei termini prospettati dalla ricorrente. Quindi, la doglianza siconcreta nella richiesta in questa sede di un accertamento in fatto diversoda quello eseguito dal giudice di merito, in termini del tutto estranei alsindacato di legittimità e inammissibili anche in quanto svincolati dalparadigma dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., non essendo neppure indicato ilfatto decisivo del quale sarebbe stato omesso l’esame e che dovrebbesostenere la lettura proposta dalla ricorrente.Per di più, la ricorrente neppure si confronta con le ragioni espostedalla corte di merito (pag. 4 della sentenza), per giungere alla conclusionedell’irrilevanza di quel computo metrico (in quanto il consulente d’ufficione aveva chiesto la redazione all’inizio delle operazioni peritali, ma poi giànel corso delle operazioni quella redazione si era rivelata inutile e non erastata utilizzata); per questo, la ricorrente, oltre a non fare emergere nellasentenza una qualche violazione di legge, svolge le deduzioni in terminidel tutto inidonei anche a prospettare vizio di motivazione rilevante inquesta sede.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degliartt. 1667, 1668 e 1669 c.c., nonché nullità della sentenza e delprocedimento ex art. 360 co. 1 n.4 c.p.c., oltre a omesso esame di unfatto decisivo ex art. 360 co. 1 n.5 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe erratonel respingere il gravame avverso l’accoglimento dell’eccezione didecadenza dalla denuncia dei vizi da parte del primo giudice, in quantonon ha considerato che le opere non erano ultimate e non v’era statocollaudo, sicché non poteva esserci stata consegna, momento dal qualefare decorrere il termine di decadenza ex art. 1667 c.c.3.1.Il motivo è inammissibile, in quanto privo di ogni elemento dispecificità: la ricorrente non indica come, in quale atto e quando sarebbestata allegata la mancata ultimazione dei lavori, a fronte del fatto che laCorte d’appello afferma espressamente essere incontestato che le opereNumero registro generale 4629/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 16780/2026Data pubblicazione 28/05/2026erano state terminate nell’ottobre 2015 e che nessuna denunzia dei vizi viera stata, nemmeno a marzo 2016, allorquando l’impresa aveva chiesto ilpagamento, mentre la denuncia dei vizi era avvenuta solo nella comparsadi costituzione nell’accertamento tecnico preventivo, ben oltre il terminedecadenziale previsto dalla legge (pag. 5 della sentenza, nella disaminadel secondo motivo di appello).Con tale contenuto la motivazione, in quanto concreta e comprensibile,soddisfa il minimo costituzionale al cui rispetto è circoscritto il sindacato dilegittimità (Cass. S.U. n. 8053/2014, per tutte) e il motivo, seppureasseritamente proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., non rispettail paradigma della disposizione, perché neppure indica il fatto storico il cuiesame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale dal quale il fattorisulti esistente e la sua decisività (Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. n.27415/2018, per tutte); quindi, l’affermazione in fatto sulla quale èfondata la doglianza, relativa alla mancata ultimazione delle opere, nonpuò trovare ingresso in questa sede.4.Con quello che appare rubricato come un quarto motivo di ricorso, laricorrente chiede che, in ragione dell’accoglimento dei precedenti motivi,le siano riconosciute le spese di lite dei tre gradi di giudizio.4.1.Il motivo è inammissibile, in quanto “non motivo” (Cass. n.1341/2024, per tutte), privo di qualsiasi critica alla sentenza impugnata.5.In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza.In considerazione dell’esito del giudizio, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei presuppostiper il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovutoper il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit., se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favoredel controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidanoNumero registro generale 4629/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 16780/2026Data pubblicazione 28/05/2026in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.500,00 per compensi, oltre rimborsoforfettario delle spese pari al 15% dei compensi, iva e cpa come per legge.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico della ricorrentedell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 6/5/2026La PresidenteLinalisa Cavallino