CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13671/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha ridotto in favore di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., ad un anno, mesi nove e giorni venti di reclusione ed euro 417,00 di multa la pena inflitta con la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e ha rigettato l'istanza di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena; Ritenuto che la censura riguardante l'asserita omessa motivazione del diniego è manifestamente infondata, in quanto il giudice dell'esecuzione ha formulato un giudizio prognostico sfavorevole, con congrui riferimenti alla modalità della condotta e alla personalità del condannato, che non possono essere contrastati con i meri riferimenti alla mancata impugnazione della sentenza di merito (contegno processuale neutro e comunque presupposto necessario per ottenere il beneficio previsto dalla legge) e all'incensuratezza; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.M