CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 16659/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 3171-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e RIGANO’ Rocco, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’appello, n. 527/2022, depositata il 21 novembre 2022; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 24 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. ritenutoche non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo il Procuratore Generale della Corte dei conti parte soltanto in senso formale e non avendo il Comune di [OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì