CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 46612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] /avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di PAVIApato avviso alle pa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato con atto unico ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Pavia in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 24 maggio 2022. Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che nel caso in esame i ricorrenti hanno lamentato con il primo motivo la mancata valutazione da parte del giudice degli elementi che avrebbero dovuto portare a prosciogliere gli imputati ex art. 129 cod. proc. pen. e con il secondo motivo la mancanza di motivazione in ordine alla congruità della pena. Si tratta di censure che non rientrano nei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen. Ritenuto pertanto che i ricorsi da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 no