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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 51530/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo processuale dedotto in tema di irrituale notifica del decreto di citazione per l'udienza di appello presso il difensore (art. 161, comma 4, cod. proc. pen., conseguente alla inidoneità del domicilio precedentemente dichiarato), che avrebbe sin dall'atto della nomina fiduciaria ricusato la qualità di domiciliatario, non reca alcuna allegazione documentale atta ad asseverare la circostanza di fatto dedotta; ritenuto che pertanto tale motivo difetta di specificità, sub specie della autosufficienza del ricorso, che deve allegare le circostanze di fatto della cui omessa valutazione si duole o almeno indicarne la collocazione fascicolare, ai fini della pronta reperibilità; ritenuto altresì che i vizi dedotti con il secondo (qualificazione giuridica del fatto ex art. 640 bis cod. pen.) e terzo motivo (circostanze attenuanti e trattamento sanzionatorio) difettano della necessaria specificità, non confrontandosi con le diffuse argomentazioni spese sui punti dedotti dalla Corte territoriale; rilevato altresì che il termine di prescrizione non "corre" dopo la data della sentenza emessa in grado di appello ed oggetto di impugnazione, atteso che il rapporto della fase di impugnazione non si genera in virtù di ricorso inammissibile (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il C nsig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo processuale dedotto in tema di irrituale notifica del decreto di citazione per l'udienza di appello presso il difensore (art. 161, comma 4, cod. proc. pen., conseguente alla inidoneità del domicilio precedentemente dichiarato), che avrebbe sin dall'atto della nomina fiduciaria ricusato la qualità di domiciliatario, non reca alcuna allegazione documentale atta ad asseverare la circostanza di fatto dedotta; ritenuto che pertanto tale motivo difetta di specificità, sub specie della autosufficienza del ricorso, che deve allegare le circostanze di fatto della cui omessa valutazione si duole o almeno indicarne la collocazione fascicolare, ai fini della pronta reperibilità; ritenuto altresì che i vizi dedotti con il secondo (qualificazione giuridica del fatto ex art. 640 bis cod. pen.) e terzo motivo (circostanze attenuanti e trattamento sanzionatorio) difettano della necessaria specificità, non confrontandosi con le diffuse argomentazioni spese sui punti dedotti dalla Corte territoriale; rilevato altresì che il termine di prescrizione non "corre" dopo la data della sentenza emessa in grado di appello ed oggetto di impugnazione, atteso che il rapporto della fase di impugnazione non si genera in virtù di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il C nsig
Decreto Cassazione n. 51530/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris