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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18805/2023

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e ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18063/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 117/45/2016 , depositata il 1 4 gennaio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10 febbraio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]– IRPEF 2006.

R.G.

N.18063/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n .

T9D013B00423/2012, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Milano rideterminava, relativamente all’anno d’imposta 2006, ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il reddito imponibile IRPEF in € 63.963,00, da cui scaturiva una maggiore IRPEF pari ad € 18.749,00 ed una maggiore addizionale IRPEF pari ad € 710,00, irrogando altresì sanzioni per € 19.459,00; il tutto, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza –Tenenza di [OSCURATO:PERSONA], nel quale, sulla base di informazioni acquisite presso l’Amministrazione fiscale francese, e consistente in una scheda cliente (c.d. fiche) ritenuta riferibile alla filiale di Ginevra della HSBC [OSCURATO:PERSONA], i verbalizzanti verificavano l’esistenza di un conto bancario e relative movimentazioni riferibili al sig. [OSCURATO:PERSONA], non dichiarate nel quadro RW della dichiarazione del redditi.

Con separato atto di contestazione n.

T9DC03B00475/2012 veniva poi irrogata la sanzione per omessa compilazione del quadro RW, relativo ai trasferimenti e alle attività di natura finanziaria detenute all’estero, ex art. 5, comma 5, d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

2. Avverso tali atti il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, previa riunione dei ricorsi medesimi, con sentenza n. 6197/09/2014, depositata il 24 giugno 2014, li rigettava, confermando la legittimità degli atti impugnati.

3. Interposto gravame dal contribuente , la Commissione tributaria regionale della Lombardia , con sentenza n.

R.G.

N.18063/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 117/45/2016, pronunciata il 14 dicembre 2015 e depositata in segreteria il 14 gennaio 2016 , rigettava l’appello e confermavala sentenza impugnata.

4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di settemotivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

5. La discussione del ricorso è stat a fissat a l’adunanza in camera di consiglio del10 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma,e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

6. Preliminarmente va rilevato che il contribuente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della stessa legge, nei termini ivi previsti.

Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data 1° gennaio 2023, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone la sospensione del giudizio, nei termini di cui in motivazione.

Rinvia a nuovo ruolo la trattaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18063/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 117/45/2016 , depositata il 1 4 gennaio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10 febbraio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]– IRPEF 2006. R.G. N.18063/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n . T9D013B00423/2012, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Milano rideterminava, relativamente all’anno d’imposta 2006, ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il reddito imponibile IRPEF in € 63.963,00, da cui scaturiva una maggiore IRPEF pari ad € 18.749,00 ed una maggiore addizionale IRPEF pari ad € 710,00, irrogando altresì sanzioni per € 19.459,00; il tutto, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza –Tenenza di [OSCURATO:PERSONA], nel quale, sulla base di informazioni acquisite presso l’Amministrazione fiscale francese, e consistente in una scheda cliente (c.d. fiche) ritenuta riferibile alla filiale di Ginevra della HSBC [OSCURATO:PERSONA], i verbalizzanti verificavano l’esistenza di un conto bancario e relative movimentazioni riferibili al sig. [OSCURATO:PERSONA], non dichiarate nel quadro RW della dichiarazione del redditi. Con separato atto di contestazione n. T9DC03B00475/2012 veniva poi irrogata la sanzione per omessa compilazione del quadro RW, relativo ai trasferimenti e alle attività di natura finanziaria detenute all’estero, ex art. 5, comma 5, d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 2. Avverso tali atti il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, previa riunione dei ricorsi medesimi, con sentenza n. 6197/09/2014, depositata il 24 giugno 2014, li rigettava, confermando la legittimità degli atti impugnati. 3. Interposto gravame dal contribuente , la Commissione tributaria regionale della Lombardia , con sentenza n. R.G. N.18063/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 117/45/2016, pronunciata il 14 dicembre 2015 e depositata in segreteria il 14 gennaio 2016 , rigettava l’appello e confermavala sentenza impugnata. 4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di settemotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5. La discussione del ricorso è stat a fissat a l’adunanza in camera di consiglio del10 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma,e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 6. Preliminarmente va rilevato che il contribuente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della stessa legge, nei termini ivi previsti. Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data 1° gennaio 2023, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone la sospensione del giudizio, nei termini di cui in motivazione. Rinvia a nuovo ruolo la trattaz
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