CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 gennaio 2021
Cassazione n. 36306/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 5 gennaio 2021 la Corte di appello di Brescia, dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo H) dell'imputazione per intervenuta prescrizione dello stesso e disapplicata la recidiva riconosciuta nel giudizio di prime cure, riformava parzialmente la sentenza con cui il Tribunale di Mantova, il giorno 22 giugno 2018 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] rideterminando la pena inflitta in complessivi in anni 3 di reclusione; che con la stessa sentenza la Corte bresciana applicava le pene accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l'incapacità di contrarre con la P.A., l'interdizioni dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e l'interdizione dai pubblici uffici per anni 2 confermando nel resto la sentenza di prime cure; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo, il secondo ed il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza opposta circa la statuizione di reità rispettivamente di cui al capo C), al capo D) ed ai capi F), G) e H) dell'imputazione; che con il quarto motivo lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo, il secondo ed il terzo motivo, i quali possono essere trattati congiuntamente stante la loro omogeneità derivante dal fatto che con essi il ricorrente ha contestato la statuizione di colpevolezza distintamente per ogni capo di imputazione risultano tutti vietati in quanto afferenti argomenti di fatto, volti a prefigurare una diversa valutazione del quadro probatorio, e pertanto sono esclusi dal sindacato di questa Corte di legittimità; che il quarto è inammissibile in quanto assolutamente generico ed aspecifico non avendo con esso il prevenuto articolato alcuna concreta censura al provvedimento impugnato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] I Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 giugno 2021 Il Consigliere e