CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14108/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avv. [OSCURATO:PERSONA] del Lorenzi– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore-intimata–avverso la sentenza n. 1410/22/2015 della Commissionetributaria regionale della Puglia, sez. distaccata di Lecce,depositata in data 22.6.2015, non notificata;udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno9.4.2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale MauroVitiello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 3068/2016Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 14108/2026Data pubblicazione 14/05/20261. [OSCURATO:PERSONA], socio al 50% della [OSCURATO:SOCIETA].,impugnava l’avviso di accertamento n. TVM050602559/2009relativo all’anno di imposta 2004, notificatogli dall’Agenzia delleEntrate, Direzione provinciale di Lecce – emesso sulla base di unavviso di accertamento elevato nei confronti della società SARTIs.r.l. - con il quale veniva accertato un maggior reddito dipartecipazione derivante dalla percezione di utili extracontabili,con conseguente recupero delle maggiori imposte a titolo diIrpef, addizionale Irpef comunale ed addizionale Irpef regionale,oltre sanzioni ed interessi.2. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, nellaresistenza dell’Agenzia delle Entrate, accoglieva il ricorso,ritenendo che non vi fosse prova della notifica dell’avviso diaccertamento emesso nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].,avendo l’Ufficio prodotto il solo avviso di ricevimento dellaraccomandata e non anche l’atto impositivo. Veniva pertantomeno, secondo la C.T.P., il presupposto impositivo nei confrontidel socio.3. [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez.distaccata di Lecce (d’ora in poi C.T.R.), accoglieva il gravamedell’Ufficio, ritenendo ammissibile la produzione dell’avviso diaccertamento elevato nei confronti della società in allegatoall’atto di appello, giudicando l’atto impositivo regolarmentenotificato al liquidatore della società. Secondo la C.T.R. nonresiduavano altre questioni da esaminare ed in particolare ilmerito della pretesa tributaria, dal momento che l’appellato nonaveva proposto appello incidentale, né riproposto i motivi diimpugnazione dell’atto impositivo formulati col ricorso di primogrado, non esaminati dalla C.T.P., in quanto assorbiti.Numero registro generale 3068/2016Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 14108/2026Data pubblicazione 14/05/20264. Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi.5. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.6. E’ stata fissata per la trattazione della causa l’udienza pubblicadel [OSCURATO:DATA_NASCITA].7. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta,concludendo per il rigetto del ricorso.8. All’esito della pubblica udienza è stata emessa ordinanzainterlocutoria, pubblicata in data 5.11.2025, con la quale è statadisposta l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito.9. Per la trattazione della causa è stata indi fissata la pubblicaudienza del 9.4.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «nullità della sentenza perviolazione dell’art. 53, secondo comma del decreto legislativo edegli articoli 325 e 327 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 4 c.p.c.», il ricorrente deduce che la C.T.R. avrebbeomesso di dichiarare d’ufficio l’inammissibilità del gravame, inquanto all’atto di appello non era stata allegata la ricevuta dispedizione della raccomandata A/R, ma solo l’avviso diricevimento, privo della compilazione del campo “data dispedizione”, di talchè non era verificabile il rispetto del terminedecadenziale per proporre impugnazione, che scadeva in data6.2.2012, tenuto conto della sospensione feriale dei termini,posto che la sentenza di primo grado era stata depositata in data22.6.2011. L’inammissibilità dell’impugnazione, sostiene ilricorrente, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizioe non è sanata dalla costituzione della controparte.2.Con il secondo motivo, rubricato «Violazione del combinatodisposto degli articoli 53, comma 2 e 22, commi 1 e 2, delNumero registro generale 3068/2016Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 14108/2026Data pubblicazione 14/05/2026decreto legislativo n. 546/92, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.», sostiene, in subordine, che il gravame erainammissibile anche a causa del mancato deposito della ricevutadi spedizione della raccomandata, in violazione dell’art. 22 cit., eche tale inammissibilità era parimenti rilevabile d’ufficio e nonsanabile dalla costituzione della parte appellata.3. Con il terzo motivo, rubricato «nullità della sentenza peromessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», sostiene, in caso dimancato accoglimento dei primi due motivi, che la C.T.R. nonavrebbe potuto accogliere l’appello senza prima esaminare gliulteriori motivi formulati nel ricorso di primo grado e ripropostidall’Ufficio nell’atto di appello. Afferma il ricorrente di averdedotto in primo grado l’inesistenza giuridica dell’atto diaccertamento emesso nei confronti della società, in quanto essaera stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal 6ottobre 2005 e che pertanto nessuna valida notificazione potevaessere avvenuta. Afferma inoltre di aver dedotto in primo gradoil vizio di motivazione dell’accertamento impugnato, in quantoesso avrebbe dovuto essere notificato unitamente all’avviso diaccertamento emesso nei confronti della società e non soltantorichiamato nel corpo della motivazione.4. Con il quarto subordinato motivo, rubricato «violazionedell’art. 2495, secondo comma, del c.c., come modificato dall’art.4 del decreto legislativo n. 6 del 2003, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.», deduce che, a seguito della modificaintrodotta a decorrere dal primo gennaio 2004 ed in particolare amente dell’aggiunta dell’inciso “ferma restando l’estinzione dellasocietà”, gli avvisi di accertamento, dopo la cancellazione dellasocietà devono essere notificati direttamente ai soci. La C.T.R.Numero registro generale 3068/2016Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 14108/2026Data pubblicazione 14/05/2026avrebbe dunque dovuto verificare se l’avviso di accertamentosocietario fosse stato a lui notificato in qualità di ex socio o di exliquidatore, nel quale ultimo caso era da ritenersi inesistente.5. Con il quinto motivo, rubricato «omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.» il ricorrente, sempre in subordine, afferma che il giudicedel gravame avrebbe omesso di esaminare la visura storicacamerale della società [OSCURATO:SOCIETA]., dalla quale emergeva che lastessa era estinta sin dal 6.10.2005. Se la C.T.R. si fosseavveduta di tale fatto storico, non avrebbe sicuramente ritenutoche l’avviso di accertamento era stato ritualmente notificato allasocietà.6. Con il sesto mezzo di impugnazione, rubricato «violazionedell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.», censura, sempre in subordine, lasentenza impugnata laddove è stato statuito che ”il rigettodell’assorbente eccezione esime il Collegio dall’esaminare le altrequestioni ed in particolare il merito della pretesa tributaria fattovaler con l’impugnato avviso di accertamento (basato su quelloritualmente notificato alla società”. Assume, al riguardo, che intal modo, la C.T.R. aveva violato il principio secondo cui eraonere dell’amministrazione finanziaria, attore in sensosostanziale, provare l’esistenza di maggiori redditi non dichiaratie lo stesso Ufficio appellante aveva insistito sulla legittimitàdell’avviso di accertamento per sussistenza del presuppostoimpositivo.7. Con il settimo, rubricato «violazione dell’art. 2697 c.c. inrelazione all’art. 56 del decreto legislativo n. 546/1992., ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», il ricorrente rimprovera allaC.T.R. di aver erroneamente ritenuto che fosse suo onereNumero registro generale 3068/2016Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 14108/2026Data pubblicazione 14/05/2026riproporre le questioni contenute nel ricorso introduttivo e nonesaminate dalla C.T.P. in quanto assorbite, laddove in tal modo siribalterebbe sul contribuente l’onere della prova incombente perlegge sull’amministrazione finanziaria.8. Con l’ottavo mezzo di impugnazione, rubricato «nullità dellasentenza per violazione degli articoli 36, comma 1, n. 4 deldecreto legislativo n. 546/1992, art. 118 disp. Att. C.p.c. e art.11 della Costituzione italiana, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.», sostiene, ancora in via subordinata, che la sentenzasarebbe affetta dal vizio di motivazione apparente.9. Con il nono ed ultimo motivo, rubricato «violazione dell’art. 7comma 1, della legge n. 212/2000, art. 3, comma 3, della leggen. 241/1990 e 42, comma 2, del d.p.r. n. 600/73 e 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» il ricorrente deduceche in primo grado aveva denunciato il vizio di motivazionedell’atto impugnato per mancata notifica dell’atto presuppostoossia dell’avviso di accertamento relativo alla società [OSCURATO:SOCIETA].,questione ritenuta assorbita dal giudice di primo grado. Essendotale questione stata riproposta dall’appellante Agenzia delleEntrate, essa avrebbe dovuto essere esaminata ed accolta, nonessendo stata fornita alcuna prova dell’asserita conoscenzadell’avviso di accertamento in questione da parte di essocontribuente.10. Tanto premesso, va accolto il primo motivo, di rilievoassorbente.10.1 A seguito dell’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito, èemerso che la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data22.6.2011.10.2. Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra iquali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art.Numero registro generale 3068/2016Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 14108/2026Data pubblicazione 14/05/2026327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondocomma, cod. proc. civ., e 2963, quarto comma, cod. civ. ilsistema della computazione civile, non ex numero, bensì exnominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha,indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nelrispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quellodel mese iniziale. Più precisamente, il termine scade nell’ultimoistante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fattosi è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese inizialequale riferimento per determinare il giorno di scadenza. (tra lepiù recenti Cass. 26/07/2023, n. 22518).10.3. Quando il termine di decadenza interferisce con il periododi sospensione feriale, al termine semestrale di decadenza dalgravame di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devonoaggiungersi i 46 giorni di sospensione calcolati, invece, exnumeratione dierum, ai sensi del combinato disposto degli artt.155 primo comma, cod. proc. civ., e 1, primo comma, legge n.742 del 1969, proprio per la differente dicitura di quest’ultimoprecetto, rimasta immutata, ai fini in parola, anche dopo lanovella del 2014 (Cass. 01/02/2021, n. 2186).11. Nel caso in esame, il termine semestrale ex art. 327 c.p.c.(poiché il ricorso di primo grado è stato proposto nell’anno2010), che si calcola a mesi, sarebbe scaduto in data22.12.2011. Sommando il periodo di sospensione feriale(all’epoca di 46 giorni, dal primo agosto al 15 settembre), iltermine per spedire la raccomandata contenente l’atto di appelloscadeva in data 6.2.2012.11.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n.13452/2017, hanno chiarito che, ove non sia depositata laricevuta di spedizione della raccomandata o documentoNumero registro generale 3068/2016Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 14108/2026Data pubblicazione 14/05/2026equipollente, l’appello non può essere dichiarato inammissibile sedall’avviso di ricevimento risulti annotata la data di spedizioneentro il termine di decadenza ovvero se il plico sia statoconsegnato al destinatario appellato entro il medesimo terminedi decadenza.11.2. Nel caso di specie, non risulta depositata da partedell’Agenzia delle Entrate, all’atto della costituzione in giudizio, laricevuta di spedizione della raccomandata, come previsto dall’art.22 del decreto legislativo n. 546/1992 e negli avvisi diricevimento delle raccomandate, spedite, rispettivamente, allaparte personalmente ed al difensore domiciliatario, non risultaannotata la data di spedizione, ma solo la data di consegna deiplichi, avvenuta in data 8.2.2012, allorquando il termine eraormai spirato.11.3. Va rimarcato, in proposito, che l’onere della provadell’osservanza del termine d’impugnazione e, quindi, della suatempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza dicause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parteimpugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onerecomporta che il gravame debba essere dichiarato d’ufficioinammissibile (Cass. 13/07/2023, n. 20054).11.4. Ugualmente, con specifico riferimento al processotributario, la mancata osservanza del termine per impugnaredetermina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale,senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che lacontroparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire alriguardo. Nella specie, pertanto, non può operare un meccanismodi sanatoria, in quanto la sanzione dell’inammissibilitàdell’impugnazione, derivante dall’inosservanza dei terminiall’uopo stabiliti a pena di decadenza, è correlata alla tutela diNumero registro generale 3068/2016Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 14108/2026Data pubblicazione 14/05/2026interessi di carattere generale e come tale, è insanabile, oltre cherilevabile d’ufficio.12. I restanti motivi restano assorbiti.13. In conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, lasentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, commatre, cod. proc. civ., stante l’inammissibilità del gravamedell’Agenzia delle Entrate.14. Spese secondo soccombenza.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata senza rinvio, ex art. 382, comma 3,cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proseguita,stante l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate;condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese delgiudizio di appello, che si liquidano in euro 1.500,00 percompensi, nonché alle spese del giudizio di legittimità, che siliquidano in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.500,00 percompensi, oltre, per entrambi i giudizi, rimborso forfetario spesegenerali nella misura del 15 per cento, iva e cpa come per legge.Così deciso in Roma, il 9.4.2026.Il consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])