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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 39128/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del Tribunale di sorveglianza di Roma del 7/5/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile, ex artt. 666, comma 2, 678 cod. proc. pen., l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, in quanto risulta che il detenuto abbia commesso un reato di evasione il 18.5.2023 e che, quindi, non siano trascorsi i tre anni previsti dall’art. 58-quater ord. pen. 2.Avverso il predetto decreto, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 58-quater ord. pen., nonché omessa motivazione per la mancata valutazione della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale.

Il ricorso lamenta che il decreto impugnato abbia completamente omesso una sia pur minima valutazione della personalità del condannato e della sua pericolosità sociale alla luce della precedente condotta di cui all'art. 385 cod. pen.

La costante giurisprudenza della Suprema Corte esclude che la mera presenza di una condanna per evasione nel triennio precedente possa giustificare una declaratoria di inammissibilità de plano della richiesta di misure alternative, dovendo il tribunale di sorveglianza procedere a un esame nel merito attraverso l'instaurazione del contraddittorio.

Diverse sentenze della Corte costituzionale hanno affermato il principio secondo cui l'apprezzamento circa la meritevolezza di un beneficio penitenziario deve essere compiuto dal magistrato caso per caso, tenendo conto di tutti gli elementi utili relativi al profilo rieducativo della pena e al recupero del condannato.

E più recentemente anche la Corte di cassazione ha ribadito l'orientamento secondo cui l'art. 58-quater L. n. 354 del 1975 non ha introdotto una causa ostativa, ma onera il giudice, in presenza di una condanna per evasione, a svolgere un'analisi particolarmente approfondita della personalità del condannato e della sua pericolosità sociale.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 16.10.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, evidenziando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 58-quater L. n. 354 del 1975, laddove preclude l'applicazione di misure alternative a chi, nel triennio precedente, abbia commesso una evasione, non ha introdotto una causa ostativa, ma onera il giudice di un'analisi particolarmente approfondita sulla personalità del condannato e sulla sua effettiva, perdurante pericolosità sociale; sicché, in assenza di ragioni di inammissibilità diverse dal ritenuto automatismo ostativo del reato di cui all’art. 385 cod. pen., la richiesta doveva essere esaminata dal Tribunale di sorveglianza con la valutazione della perdurante pericolosità sociale alla luce della condotta di evasione accertata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Come correttamente evidenziato sia nel ricorso che nella requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione in carcere di un soggetto nei cui confronti sia intervenuta condanna per il delitto di evasione non può essere automaticamente preclusa per effetto della condanna stessa, dovendo il giudice procedere ad un esame approfondito della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29 del 19/11/2014, dep. 2015, Violi, Rv. 261705 – 01; Sez. 1, n. 22368 del 6/5/2009, P.g. in proc.

Leone, Rv. 244130 - 01), nonché dei progressi trattamentali compiuti e del grado di rieducazione raggiunto. (Sez. 1, n. 44669 del 10/11/2009, P.g. in proc.

Resta, Rv. 245682 - 01).

Si tratta di una affermazione costante della giurisprudenza di legittimità, che ha ricevuto convalida dalla Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n. 189 del 2010, ha affermato, a fronte di una questione di legittimità costituzionale della norma in questione per asserita violazione degli artt. 2, 3, 27, 29, 30 e 31 Cost., che è possibile attribuire ad essa, per il tramite di una interpretazione costituzionalmente orientata, un significato conforme ai predetti principi costituzionali.

In particolare, la lettura deve basarsi sull'ineliminabile funzione rieducativa della pena, sancita dall’art. 27, comma terzo, Cost., in virtù della quale deve escludersi l’ammissibilità, nel nostro ordinamento penitenziario, della prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero dei condannati.

La possibilità di valutare caso per caso, con motivazione approfondita e rigorosa, la personalità e le condotte concrete del condannato responsabile del reato di cui all’art. 385 cod. pen. permette, in base a un’interpretazione adeguatrice, di evitare al contempo la lesione di diritti inviolabili della persona, il trattamento uguale di situazioni diverse, la vanificazione della funzione rieducativa della pena.

Tanto consente anche di dare attuazione, nella materia dei benefici penitenziari, a quel criterio, definito “costituzionalmente vincolante”, che esclude rigidi automatismi (Corte cost. n. 436 del 1999) e che determina l’incompatibilità costituzionale della radicale esclusione del ricorso a criteri di valutazione individualizzanti nella materia disciplinata dall’ordinamento penitenziario (Corte cost. n. 79 del 2007, n. 257 del 2006 e n. 255 del 2006).

Di conseguenza, la decisione impugnata è stata assunta, con decreto presidenziale, in assenza di ragioni che giustificassero la declaratoria de plano della inammissibilità della richiesta.

All’esame della richiesta e a una sua valutazione nel merito avrebbe dovuto procedere, piuttosto, il Tribunale di sorveglianza, previa instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 678, comma 1, e 666 cod. proc. pen.

Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. d,) cod. proc. pen., con la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l'esame della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M Annulla senza rinvio il decreto impugnato e disp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del Tribunale di sorveglianza di Roma del 7/5/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile, ex artt. 666, comma 2, 678 cod. proc. pen., l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, in quanto risulta che il detenuto abbia commesso un reato di evasione il 18.5.2023 e che, quindi, non siano trascorsi i tre anni previsti dall’art. 58-quater ord. pen. 2.Avverso il predetto decreto, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 58-quater ord. pen., nonché omessa motivazione per la mancata valutazione della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale. Il ricorso lamenta che il decreto impugnato abbia completamente omesso una sia pur minima valutazione della personalità del condannato e della sua pericolosità sociale alla luce della precedente condotta di cui all'art. 385 cod. pen. La costante giurisprudenza della Suprema Corte esclude che la mera presenza di una condanna per evasione nel triennio precedente possa giustificare una declaratoria di inammissibilità de plano della richiesta di misure alternative, dovendo il tribunale di sorveglianza procedere a un esame nel merito attraverso l'instaurazione del contraddittorio. Diverse sentenze della Corte costituzionale hanno affermato il principio secondo cui l'apprezzamento circa la meritevolezza di un beneficio penitenziario deve essere compiuto dal magistrato caso per caso, tenendo conto di tutti gli elementi utili relativi al profilo rieducativo della pena e al recupero del condannato. E più recentemente anche la Corte di cassazione ha ribadito l'orientamento secondo cui l'art. 58-quater L. n. 354 del 1975 non ha introdotto una causa ostativa, ma onera il giudice, in presenza di una condanna per evasione, a svolgere un'analisi particolarmente approfondita della personalità del condannato e della sua pericolosità sociale. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 16.10.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, evidenziando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 58-quater L. n. 354 del 1975, laddove preclude l'applicazione di misure alternative a chi, nel triennio precedente, abbia commesso una evasione, non ha introdotto una causa ostativa, ma onera il giudice di un'analisi particolarmente approfondita sulla personalità del condannato e sulla sua effettiva, perdurante pericolosità sociale; sicché, in assenza di ragioni di inammissibilità diverse dal ritenuto automatismo ostativo del reato di cui all’art. 385 cod. pen., la richiesta doveva essere esaminata dal Tribunale di sorveglianza con la valutazione della perdurante pericolosità sociale alla luce della condotta di evasione accertata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Come correttamente evidenziato sia nel ricorso che nella requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione in carcere di un soggetto nei cui confronti sia intervenuta condanna per il delitto di evasione non può essere automaticamente preclusa per effetto della condanna stessa, dovendo il giudice procedere ad un esame approfondito della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29 del 19/11/2014, dep. 2015, Violi, Rv. 261705 – 01; Sez. 1, n. 22368 del 6/5/2009, P.g. in proc. Leone, Rv. 244130 - 01), nonché dei progressi trattamentali compiuti e del grado di rieducazione raggiunto. (Sez. 1, n. 44669 del 10/11/2009, P.g. in proc. Resta, Rv. 245682 - 01). Si tratta di una affermazione costante della giurisprudenza di legittimità, che ha ricevuto convalida dalla Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n. 189 del 2010, ha affermato, a fronte di una questione di legittimità costituzionale della norma in questione per asserita violazione degli artt. 2, 3, 27, 29, 30 e 31 Cost., che è possibile attribuire ad essa, per il tramite di una interpretazione costituzionalmente orientata, un significato conforme ai predetti principi costituzionali. In particolare, la lettura deve basarsi sull'ineliminabile funzione rieducativa della pena, sancita dall’art. 27, comma terzo, Cost., in virtù della quale deve escludersi l’ammissibilità, nel nostro ordinamento penitenziario, della prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero dei condannati. La possibilità di valutare caso per caso, con motivazione approfondita e rigorosa, la personalità e le condotte concrete del condannato responsabile del reato di cui all’art. 385 cod. pen. permette, in base a un’interpretazione adeguatrice, di evitare al contempo la lesione di diritti inviolabili della persona, il trattamento uguale di situazioni diverse, la vanificazione della funzione rieducativa della pena. Tanto consente anche di dare attuazione, nella materia dei benefici penitenziari, a quel criterio, definito “costituzionalmente vincolante”, che esclude rigidi automatismi (Corte cost. n. 436 del 1999) e che determina l’incompatibilità costituzionale della radicale esclusione del ricorso a criteri di valutazione individualizzanti nella materia disciplinata dall’ordinamento penitenziario (Corte cost. n. 79 del 2007, n. 257 del 2006 e n. 255 del 2006). Di conseguenza, la decisione impugnata è stata assunta, con decreto presidenziale, in assenza di ragioni che giustificassero la declaratoria de plano della inammissibilità della richiesta. All’esame della richiesta e a una sua valutazione nel merito avrebbe dovuto procedere, piuttosto, il Tribunale di sorveglianza, previa instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 678, comma 1, e 666 cod. proc. pen. Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. d,) cod. proc. pen., con la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l'esame della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M Annulla senza rinvio il decreto impugnato e disp
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