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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 20629/2026

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sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 23/09/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen., la Corte di appello di Napoli, accogliendo il concordato proposto dalle parti,in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena concordata inrelazione al reato a lui ascritto (previo riconoscimento della continuazione con ifatti già giudicati con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]definitiva il 18/11/2008).2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell'imputato denunciando violazione di legge.

Il ricorrente assume che, avendola Corte di appello riconosciuto la continuazione con i fatti già giudicati conprecedente condanna, la stessa avrebbe poi dovuto ritenere insussistente lacontestata recidiva e conseguentemente dichiarare estinto il reato oggetto delpresente procedimento per intervenuta prescrizione.3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti.

Ed infatti, secondoquanto costantemente affermato da questa Corte nei confronti della sentenzaresa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599biscod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano ripropostedoglianze relative ai motivi rinunciati posto che l'accordo delle parti limita lacognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01).

Nel caso in esame,l'odierno ricorrente non può dolersi della mancata esclusione della contestatarecidiva (e della conseguente mancata declaratoria di prescrizione del reato),posto che al motivo di gravame avente ad oggetto la recidiva ha rinunciato,concordando il nuovo trattamento sanzionatorio.

E' poi appena il caso dievidenziare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, per costante econdivisibile giurisprudenza di questa Corte, non sussiste alcuna incompatibilitàtra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguenteapplicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto ilsecondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dalvincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondato su una mera "fictio iuris"a fini di temperamento del trattamento penale (Sez. 5, n. 36407 del02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 – 02).

Il motivo dedotto è quindi anchemanifestamente infondato.4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 23/09/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen., la Corte di appello di Napoli, accogliendo il concordato proposto dalle parti,in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena concordata inrelazione al reato a lui ascritto (previo riconoscimento della continuazione con ifatti già giudicati con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]definitiva il 18/11/2008).2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell'imputato denunciando violazione di legge. Il ricorrente assume che, avendola Corte di appello riconosciuto la continuazione con i fatti già giudicati conprecedente condanna, la stessa avrebbe poi dovuto ritenere insussistente lacontestata recidiva e conseguentemente dichiarare estinto il reato oggetto delpresente procedimento per intervenuta prescrizione.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti. Ed infatti, secondoquanto costantemente affermato da questa Corte nei confronti della sentenzaresa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599biscod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano ripropostedoglianze relative ai motivi rinunciati posto che l'accordo delle parti limita lacognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01). Nel caso in esame,l'odierno ricorrente non può dolersi della mancata esclusione della contestatarecidiva (e della conseguente mancata declaratoria di prescrizione del reato),posto che al motivo di gravame avente ad oggetto la recidiva ha rinunciato,concordando il nuovo trattamento sanzionatorio. E' poi appena il caso dievidenziare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, per costante econdivisibile giurisprudenza di questa Corte, non sussiste alcuna incompatibilitàtra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguenteapplicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto ilsecondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dalvincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondato su una mera "fictio iuris"a fini di temperamento del trattamento penale (Sez. 5, n. 36407 del02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 – 02). Il motivo dedotto è quindi anchemanifestamente infondato.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20629/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris