CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 10752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla disposta confisca per l'importo esorbitante nei confronti dell'imputato Ricorso trattato ai sensi ex art 23, co. 8 del D.L. n. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l'annullamento della sentenza del 01/03/2021 del Tribunale di Milano che, ai sensi degli artt. 444 e segg., cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata di tre mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Milano il 29/12/2014. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 per esser stata la confisca per equivalente disposta dal Giudice anche per i reati a lui non ascritti. 2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il ricorrente risponde esclusivamente dell'omesso versamento dell'IVA dovuta per l'anno di imposta 2013 per un ammontare pari ad euro 1.201.529,00, fatto-reato rubricato al capo B; 3.2.non risponde dell'analogo reato rubricato al capo A e contestato ai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (omesso versamento dell'IVA dovuta per l'anno di imposta 2012 pari ad euro 709.406,00); 3.3.ciò nondimeno il Tribunale ha disposto, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], la confisca, ai sensi dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, del profitto del reato per l'ammontare complessivo di euro 1.910.935,00, corrispondente alla somma matematica dell'IVA dovuta per entrambe le annualità; 3.4.così facendo, la sentenza ha imputato al ricorrente le conseguenze di un reato al quale egli è incontrovertibilmente estraneo, non avendo concorso in alcun modo alla consumazione del delitto di cui al capo A; 3.5.I'estraneità al reato costituisce un limite invalicabile all'applicazione della confisca del profitto o di beni per un valore ad esso equivalente (art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000); 3.6.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'importo del profitto confiscabile che deve essere rideterminato nella misura di euro 1.201.529,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio fa sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al profitto confiscabile che ridetermina nella misura di euro 1.201.529. Così deciso in Roma, il 15/12/2021. Il Consigliere estensore flsidte [OSCURATO:PERSONA] R 7/acci i fe, 3 Vc ' 2 5 MAR 2-J1U. [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE ()-b21\'k\ gr; n.„ )\04 3_9) - 77-11(r2,?, )• (\)'''".he CR) k \A-r`-‘, tik AQQ1' .. 9 2-K\ ktA ),\. ):Y1-51P LARk' PAU (cAki-). \:<\ edL v,e C %L-4„, \-\ L. \ f)-k- v \ \\: L' i -I> /) (L r• CA-n 1 \ ' O i \Nre) L