Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08327/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 27789/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC aos.rm(legalmail.avvocaturastato.it) - ricorrente - Contro S.I.P.E. - Società immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s. - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 534/23/2020 depositata in data 19/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli che rettificava il valore catastale di un immobile in cat. d/8 a seguito di procedura DOCFA; - la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la società; la CTR accoglieva l'appello; ricorre a questa Corte l'[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo, illustrato da memoria; la società è rimasta intimata; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del d.M. n. 701 del 1994 e della L. n. 190 del 2014 in riferimento all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto la procedura DOCFA fosse stata erroneamente attivata e quindi in concreto priva di rilevanza; - ritiene il Collegio che il motivo, in realtà, censuri adeguatamente la ratio decidendi della pronuncia impugnata, e si ponga quindi al di sopra della soglia di ammissibilità; - venendo all'esame del motivo, lo stesso risulta fondato; - effettivamente, in questo caso, l'Ufficio ha rideterminato il classamento non applicando il tasso di fruttuosità in modo difforme da quanto richiesto dal contribuente (che concordava in ordine alla misura del 201o), ma diversamente valutando l'attribuzione della rendita sotto i profili di mera valutazione tecnica del bene; - questa Corte ritiene costantemente, sul punto, (Cass.

Civile Ord.Sez. 6 Num. 91 Anno 2021) che in tema di classamento di immobili qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso..(Cass 31809/18- Cass 12777/18). pertanto, il ricorso è accolto; la sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27789/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC aos.rm(legalmail.avvocaturastato.it) - ricorrente - Contro S.I.P.E. - Società immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s. - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 534/23/2020 depositata in data 19/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli che rettificava il valore catastale di un immobile in cat. d/8 a seguito di procedura DOCFA; - la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la società; la CTR accoglieva l'appello; ricorre a questa Corte l'[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo, illustrato da memoria; la società è rimasta intimata; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del d.M. n. 701 del 1994 e della L. n. 190 del 2014 in riferimento all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto la procedura DOCFA fosse stata erroneamente attivata e quindi in concreto priva di rilevanza; - ritiene il Collegio che il motivo, in realtà, censuri adeguatamente la ratio decidendi della pronuncia impugnata, e si ponga quindi al di sopra della soglia di ammissibilità; - venendo all'esame del motivo, lo stesso risulta fondato; - effettivamente, in questo caso, l'Ufficio ha rideterminato il classamento non applicando il tasso di fruttuosità in modo difforme da quanto richiesto dal contribuente (che concordava in ordine alla misura del 201o), ma diversamente valutando l'attribuzione della rendita sotto i profili di mera valutazione tecnica del bene; - questa Corte ritiene costantemente, sul punto, (Cass. Civile Ord.Sez. 6 Num. 91 Anno 2021) che in tema di classamento di immobili qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso..(Cass 31809/18- Cass 12777/18). pertanto, il ricorso è accolto; la sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Così deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 08327/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris