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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 dicembre 1988

Cassazione n. 07481/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/12/1988 avverso l'ordinanza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure di cui al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale la difesa rileva violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. in relazione all'art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen.; e in particolare lamenta che la Corte di appello, decidendo de plano, ha definito tardiva la richiesta di rescissione, in tal modo trascurando che non solo dal calcolo del termine andava detratto il periodo dal 17 febbraio al 24 febbraio 2022 in cui il condannato era stato in isolamento sanitario e non poteva conferire procura speciale, e che comunque già la richiesta al giudice dell'esecuzione doveva ritenersi rescissione di giudicato - sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bologna con il provvedimento impugnato.

Invero, in detto provvedimento si osserva che: - la richiesta di rescissione del giudicato è manifestamente inammissibile in quanto presentata al giudice competente, Corte d'appello di Bologna, solo in data 6 giugno 2022, mentre il condannato ha avuto conoscenza dell'esistenza della sentenza di condanna già in data 17 febbraio 2022, all'atto della notifica dell'ordine di carcerazione; - appare evidente ed esplicito il tenore dell'incidente di esecuzione proposto dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica e deve escludersi che con un unico atto il difensore abbia voluto sia impugnare il titolo esecutivo che presentare una istanza di rescissione del giudicato; - ciò è desumibile dal fatto che la difesa si duole di violazioni ai diritti di difesa in relazione all'ordine di carcerazione, dando atto di avere effettuato una precisa scelta difensiva, preferendo l'incidente di esecuzione alla instaurazione del giudizio di rescissione; - l'atto, datato 25 marzo 2022, inoltre non è stato depositato presso il giudice dell'impugnazione, competente per la rescissione, ma presso il giudice dell'esecuzione.

Considerato che dette censure sono, altresì, manifestamente infondate, sia alla luce del disposto normativo di cui all'art. 127, comma 9, cod. proc. pen., che prevede che, nel caso di inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento camerale, la dichiarazione del giudice può avvenire con ordinanza anche senza formalità di procedura, sia alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (si veda Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/12/1988 avverso l'ordinanza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure di cui al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale la difesa rileva violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. in relazione all'art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen.; e in particolare lamenta che la Corte di appello, decidendo de plano, ha definito tardiva la richiesta di rescissione, in tal modo trascurando che non solo dal calcolo del termine andava detratto il periodo dal 17 febbraio al 24 febbraio 2022 in cui il condannato era stato in isolamento sanitario e non poteva conferire procura speciale, e che comunque già la richiesta al giudice dell'esecuzione doveva ritenersi rescissione di giudicato - sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bologna con il provvedimento impugnato. Invero, in detto provvedimento si osserva che: - la richiesta di rescissione del giudicato è manifestamente inammissibile in quanto presentata al giudice competente, Corte d'appello di Bologna, solo in data 6 giugno 2022, mentre il condannato ha avuto conoscenza dell'esistenza della sentenza di condanna già in data 17 febbraio 2022, all'atto della notifica dell'ordine di carcerazione; - appare evidente ed esplicito il tenore dell'incidente di esecuzione proposto dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica e deve escludersi che con un unico atto il difensore abbia voluto sia impugnare il titolo esecutivo che presentare una istanza di rescissione del giudicato; - ciò è desumibile dal fatto che la difesa si duole di violazioni ai diritti di difesa in relazione all'ordine di carcerazione, dando atto di avere effettuato una precisa scelta difensiva, preferendo l'incidente di esecuzione alla instaurazione del giudizio di rescissione; - l'atto, datato 25 marzo 2022, inoltre non è stato depositato presso il giudice dell'impugnazione, competente per la rescissione, ma presso il giudice dell'esecuzione. Considerato che dette censure sono, altresì, manifestamente infondate, sia alla luce del disposto normativo di cui all'art. 127, comma 9, cod. proc. pen., che prevede che, nel caso di inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento camerale, la dichiarazione del giudice può avvenire con ordinanza anche senza formalità di procedura, sia alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (si veda Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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