CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 08989/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] la CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'annullamento della sentenza con rinvio della sentenza impugnata; Ricorso trattato ex art.611 c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa aggravata dalla minorata difesa perché estinto per intervenuta remissione di querela. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale poiché, non essendo stata esclusa la circostanza aggravante comune di cui all'articolo 61 n. 5 c.p., il reato non rientra tra quelli perseguibili a querela della persona offesa. 3. Con mail inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia accolto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. In effetti, a fronte della contestazione di una specifica aggravante (relativa alla c.d. truffa online, idonea ad esporre la vittima a maggiore vulnerabilità) che rende il reato procedibile d'ufficio, la intervenuta remissione della querela, se non preceduta o accompagnata da una valutazione giudiziale che escluda la sussistenza della aggravante indicata, non è idonea a provocare la estinzione del reato e quindi la declaratoria di non doversi procedere. Infatti, il reato, contestato in imputazione come truffa aggravata (art.640 comma 2 n. 2-bis c.p.) è poi descritto espressamente, in calce, con la specifica indicazione dell'aggravante "dell'aver profittato di circostanze di luogo, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, prevista dall'art. 61 n.5 c.p.". Il fatto, commesso nel 2017, rientra pertanto nel perimetro applicativo dell'art.640, comma 2, n. 2-bis c.p., che prevede la forma aggravata del reato di truffa "se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5". Il comma successivo (il terzo dell'art.640 c.p.) dispone che "il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente". 2. Il giudice, a fronte delle conclusioni delle parti che chiedevano coralmente "sentenza di non doversi procedere per remissione di querela", avrebbe dovuto preliminarmente esaminare la sussistenza della aggravante e l'eventuale possibilità di escluderla, ovvero rigettare la richiesta delle parti. In difetto, la sentenza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per nuovo giudizio n al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. Così de »so in Roma 11 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere relatoF [OSCURATO:PERSONA] nte Francsp;) [OSCURATO:PERSONA] B [OSCURATO:PERSONA]'l MAR, 202