Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34874/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23029/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2000S.r.l., con domicilio eletto in Roma, via Nizza n. 59 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Monterotondo, in persona del suo Sindacop.t.,con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Benedettoche lo rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza n. 709 / I / 17 , depositata il 21 febbraio 2017 , della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Accertamento lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto di dichiararsi inammissibili e, comunque, rigettarsi il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso e rigett arsi il terzo motivo , con le conseguenze dilegge. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con sentenza n. 709/I/17, depositata il 21 febbraio 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2000 S.r.l.,così integralmente confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Monterotondo per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente in relazione al possesso di aree edificabili ed al periododi imposta 2008. 1.1 –Il giudice del gravame ha rilevato che: -non sussisteva la denunciata violazione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 17, c. 1 bis, in relazione al d.lgs. n. 267 del 2000, art. 107, in quanto l’esercizio delle funzioni di accertamento del tributo potevano essere delegate, dal dirigente nominato, al funzionario responsabile e, nella fattispecie, risultava che «la Rag. [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento dirigenziale n. 19896 del 07 maggio 2012 era stata nominata quale funzionario responsabile del servizio Tributi e [OSCURATO:PERSONA] per il periodo che va dal 1 maggio 2012 al 30 giugno 2014»; -del pari destituita di fondamento rimaneva l’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento che esponeva tutti i dati utili ad identificare l’azionata pretesa impositiva con riferimento alle aree tassate ed ai criteri di applicazione del tributo.2. - [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi; il Comune di Monterotondo resiste con controricorso.

Fissato all’udienza pubblica del 18 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenutod.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti,che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 17, c. 1 bis, edal d.lgs. n. 267 del 2000, art. 107, deducendo, in sintesi, che , - come reso esplicito dal contenuto del provvedimento dirigenziale evocato dalla stessa gravata sentenza, - la delega di funzioni al responsabile del «Servizio tributi e imposte Locali» non esponeva la (pur) prescritta ricorrenza di specifiche e comprovate ragioni della delega, e la relativa predeterminazione temporale, e per di più, veniva limitata «in caso di brevi periodi d’assenza [del dirigente delegante]ed esclusivamente ricorrendo ragioni d’urgenza».

Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione degli artt. 112, 132, n. 4, e 156 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che, ad ogni modo, il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul proposto motivo di appello che involgeva, - oltrechè la denunciata illegittim ità dell’atto di delega delle funzioni, - l’insussistenza degli stessi presupposti giustificativi, non avendo controparte offerto prova della relativa ricorrenza e, per di più, emergendo, - in relazione alle circostanze temporali che connotavano l’emissione e la notifica dell’atto impositivo, - la stessa prova presuntiva in ordine al difetto di regioni di urgenza idonee a giustificare l’esercizio delle funzioni delegate.

Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 5, alla l. n. 212 del 2000, art. 7, alla l. n. 296 del 2006, art. 1, c. 162, ed al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, c. 2, 19, e 24, c. 2; - si assume, in sintesi, che l’avviso di accertamento difettava di adeguata motivazione in ordine ai presupposti giustificativi della pretesa impositiva, quali delineati dall’art. 5, c. 5, cit., - e con particolare riferimento alla destinazione d’uso consentita, «agli oneri inerentieventuali e necessarie opere di trasformazione del terreno, ai prezzi medi per aree assimilabili rilevati sul mercato ed infine ai metodi utilizzati per il rilievo dei prezzi medi di mercato», - né esponeva «il procedimento di accertamento deifatti costitutivi che conducevano alla determinazione» del valore unitario (espresso in metri cubi) attribuito (in € 140,00) secondo l’indice di edificabilità delle aree.

Il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione degli artt. 112, 132, n. 4, e 156 cod. proc. civ., avendo il giudice del gravame omesso di pronunciare sul motivo di appello che recava censura in ordine all’accertamento del valore di mercato delle aree poste a fondamento della pretesa impositiva, ed alla sua congruità, avuto riguardo riferimento alla corretta determinazione di detto valore secondo i parametri normativi posti dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 5.

2. –In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha depo sitato memoria, con documentazione allegata, ed hadichiarato di rinunciare al ricorso in relazione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 3, conv. in l. n. 136 del 2018.In allegato a detta memoria è stata, quindi, prodotta documentazione relativa, rispettivamente, alla comunicazione dell’agente della riscossione, recante la determinazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ed al pagamento delle rate sin qui previste nel piano di rateizzazione.

3. - La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n.29394).

Siè, peraltro, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, cit., poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);e, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che, come nella fattispecie, abbia dato seguito all’impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v.

Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083).

4. -Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, c. 3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall'art. 391, c. 2, cod. proc. civ., poichè la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198).

Non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cuinatura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte - dichiara estinto il giudizio; - compensa integralme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23029/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2000S.r.l., con domicilio eletto in Roma, via Nizza n. 59 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Monterotondo, in persona del suo Sindacop.t.,con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Benedettoche lo rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza n. 709 / I / 17 , depositata il 21 febbraio 2017 , della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Accertamento lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto di dichiararsi inammissibili e, comunque, rigettarsi il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso e rigett arsi il terzo motivo , con le conseguenze dilegge. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con sentenza n. 709/I/17, depositata il 21 febbraio 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2000 S.r.l.,così integralmente confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Monterotondo per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente in relazione al possesso di aree edificabili ed al periododi imposta 2008. 1.1 –Il giudice del gravame ha rilevato che: -non sussisteva la denunciata violazione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 17, c. 1 bis, in relazione al d.lgs. n. 267 del 2000, art. 107, in quanto l’esercizio delle funzioni di accertamento del tributo potevano essere delegate, dal dirigente nominato, al funzionario responsabile e, nella fattispecie, risultava che «la Rag. [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento dirigenziale n. 19896 del 07 maggio 2012 era stata nominata quale funzionario responsabile del servizio Tributi e [OSCURATO:PERSONA] per il periodo che va dal 1 maggio 2012 al 30 giugno 2014»; -del pari destituita di fondamento rimaneva l’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento che esponeva tutti i dati utili ad identificare l’azionata pretesa impositiva con riferimento alle aree tassate ed ai criteri di applicazione del tributo.2. - [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi; il Comune di Monterotondo resiste con controricorso. Fissato all’udienza pubblica del 18 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenutod.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti,che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 17, c. 1 bis, edal d.lgs. n. 267 del 2000, art. 107, deducendo, in sintesi, che , - come reso esplicito dal contenuto del provvedimento dirigenziale evocato dalla stessa gravata sentenza, - la delega di funzioni al responsabile del «Servizio tributi e imposte Locali» non esponeva la (pur) prescritta ricorrenza di specifiche e comprovate ragioni della delega, e la relativa predeterminazione temporale, e per di più, veniva limitata «in caso di brevi periodi d’assenza [del dirigente delegante]ed esclusivamente ricorrendo ragioni d’urgenza». Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione degli artt. 112, 132, n. 4, e 156 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che, ad ogni modo, il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul proposto motivo di appello che involgeva, - oltrechè la denunciata illegittim ità dell’atto di delega delle funzioni, - l’insussistenza degli stessi presupposti giustificativi, non avendo controparte offerto prova della relativa ricorrenza e, per di più, emergendo, - in relazione alle circostanze temporali che connotavano l’emissione e la notifica dell’atto impositivo, - la stessa prova presuntiva in ordine al difetto di regioni di urgenza idonee a giustificare l’esercizio delle funzioni delegate. Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 5, alla l. n. 212 del 2000, art. 7, alla l. n. 296 del 2006, art. 1, c. 162, ed al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, c. 2, 19, e 24, c. 2; - si assume, in sintesi, che l’avviso di accertamento difettava di adeguata motivazione in ordine ai presupposti giustificativi della pretesa impositiva, quali delineati dall’art. 5, c. 5, cit., - e con particolare riferimento alla destinazione d’uso consentita, «agli oneri inerentieventuali e necessarie opere di trasformazione del terreno, ai prezzi medi per aree assimilabili rilevati sul mercato ed infine ai metodi utilizzati per il rilievo dei prezzi medi di mercato», - né esponeva «il procedimento di accertamento deifatti costitutivi che conducevano alla determinazione» del valore unitario (espresso in metri cubi) attribuito (in € 140,00) secondo l’indice di edificabilità delle aree. Il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione degli artt. 112, 132, n. 4, e 156 cod. proc. civ., avendo il giudice del gravame omesso di pronunciare sul motivo di appello che recava censura in ordine all’accertamento del valore di mercato delle aree poste a fondamento della pretesa impositiva, ed alla sua congruità, avuto riguardo riferimento alla corretta determinazione di detto valore secondo i parametri normativi posti dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 5. 2. –In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha depo sitato memoria, con documentazione allegata, ed hadichiarato di rinunciare al ricorso in relazione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 3, conv. in l. n. 136 del 2018.In allegato a detta memoria è stata, quindi, prodotta documentazione relativa, rispettivamente, alla comunicazione dell’agente della riscossione, recante la determinazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ed al pagamento delle rate sin qui previste nel piano di rateizzazione. 3. - La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n.29394). Siè, peraltro, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, cit., poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);e, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che, come nella fattispecie, abbia dato seguito all’impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083). 4. -Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, c. 3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall'art. 391, c. 2, cod. proc. civ., poichè la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198). Non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cuinatura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte - dichiara estinto il giudizio; - compensa integralme
Sentenza Cassazione n. 34874/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris