CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01155/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 113, 590, comma 3, cod. pen. In data 02/09/24, è pervenuta memoria difensiva degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che insistono nelle ragioni del ricorso e ne chiedono l'accoglimento. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione degli artt. 190, 191, 493, 507 cod. proc. pen., e 111 Cost., per essere state acquisite prove in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e del principio del contraddittorio nella formazione della prova; mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità, da parte del Giudice di secondo grado, delle dichiarazioni rese dall'ufficiale della Asl e dalla persona offesa) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproducono di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 3 sent. app.), altresì prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Costituisce invero principio consolidato quello a mente del quale il ricorso all'integrazione probatoria d'ufficio, ex art. 507 cod. proc. pen., effettuato prima che sia terminata l'acquisizione delle prove, costituisce una mera irregolarità procedimentale che, in mancanza di una specifica previsione, non determina alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità (ex multis, Sez. 5, n. 26163 del 11/05/2010, Bontempo, Rv. 247896); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estepsore DEpoSUTA Il reside