CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 luglio 2024
Cassazione n. 27007/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15846/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , alla [OSCURATO:PERSONA] N. 270, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 5, in persona del legale rappresentantein carica -resistente– nonchécontro D'[OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 60/2022 depositata il10/01/2022. R.g. n. 15846 del 2022; Ad. 8/07/2024; estensore C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 8/07/2024,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che nell’anno 2004 la dottoressa [OSCURATO:PERSONA], in servizio come medico presso l’ospedale di Subiaco, venne sottoposta dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA]Agostino, sua collega, a un trattamento sanitario obbligatorio, con misure di contenzione; a seguito di ciò la [OSCURATO:PERSONA] denunciò penalmente la D’Agostino; il procedimento penale venne archiviato dal giudice per le indagini preliminari,per mancanza di dolo; il giudizio civile, per ottenere il risarcimento dei danni, instauratodalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Tivoli , nel contraddittorio con la sola ASL Roma 5, in quanto la D’Agostino non si era costituita in giudizio, venne istruito con interrogatorio formale della [OSCURATO:PERSONA], assunzione di prove testimoniali e consulenza medico legale di ufficio; all’esito dell’istruttoria il Tribunale rigettò la domanda, con la sentenza n. 188 del 2019; [OSCURATO:PERSONA] propose appello; dinanzi alla Corte d’appello di Roma si costituì in giudizio la sola ASL Roma n. 5; la Corte territoriale, rilevato che la D’Agostino non era stata ritualmente citata, concesse termine alla difesa della [OSCURATO:PERSONA] per la rinnov azi o ne della citazione in appello , per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi con termine pe r provvedere fino al 25/05/2020; la notifica non venne effettuata dal difensore della [OSCURATO:PERSONA] per la detta data, ma tentata solo in data 5/06/2020; la Corte d’appello di Roma,assegnato termine per note, emanò ordinanza con la quale negò la concessione di un ulteriore termine R.g. n. 15846 del 2022; Ad. 8/07/2024; estensore C. Valle e fissò l’udienza di discussione, con termine per memorie e conclusionali; con sentenza n. 60 del 10/01/2022 la Corte d’appello di Roma ha dichiarato l’estinzione del giudizio; avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a due motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA]; risponde con controricorso la ASL Roma n. 5: per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso; la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che in via preliminare deve rilevarsi l’irritualità della costituzione in giudizio dell’ASL Roma n. 5, chenon ha depositato procura speciale alle liti per questa fase del giudizio e deve, pertanto, essere ritenuta non ritualmente costituitain questa fase di legittimità; imotivi di ricorso sono i seguenti : primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo , la ricorrente chiede che venga disposta la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 comma 2 c.p.c., sostenendo di essere stata impossibilitata,non per sua colpa, a notificare nei termini ; secondo motivo: violazione e (o) falsa applicazione degli artt.102, 331 e 332 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello dichiarato l’estinzione del giudizio anche nei confronti dell’ASL Roma n. 5, la cui posizione non era inscindibilmente legata a quella della dottoressa D’Agostino; il primo motivo, sebbene non propriamente formulato, è fondato, così come esattamente prospettato dal Procuratore Generale, poiché questa Corte può procedere autonomamente alla riqualificazione delle censure ove non sia sceso il giudicato poiché (Cass. n. 4272 del 18/02/2021 Rv. 660590 - 01) : in base al R.g. n. 15846 del 2022; Ad. 8/07/2024; estensore C. Valle principio iura novit curiala Corte può individuare d'ufficio i profili di diritto rilevanti per decidere le questioni sottoposte con i motivi di impugnazione, purché la decisione impugnata non sia coperta sul punto da giudicato interno, e potendosi agevolmente ravvisare, nella proposizione del primo motivo di ricorso, l a denuncia di violazione di norme processuali che il giudice di merito era tenuto ad applicare; invero la Corte d’appello di Roma,pur avendone fatto menzione nella propria motivazione, non ha tenuto conto adeguatamente della sospensione dei termini processuali, dovuta al d.l. n. 18 del 17/03/2020 e quindi al d.l. n. 23 del 8/04/2020, che ha comportato un complessivo ampliamento dei termini processuali di sessantaquattro giorni e, quindi, nel caso di specie, del termine per procedere alla rinnovazione della notifica, il che avrebbe dovuto comportare un corrispondente spostamento, se del caso d’ufficio, dell’udienza fissata dinanzi alla Corte d’appello per il 20/09/2020; ciò,in quanto, sebbene la sospensione dei termini termina sse il 11/05/2020 la parte onerata della notifica non disponeva più di un congruo lasso temporale per provvedere all’incombente, nel rispetto dei termini di legge a difesa per l’udienza dinanzi la Corte d’appello del 20/09/2020; in tema questa Corte ha già affermato (Cass. n. 10139 del 15/04/2024 Rv. 670778 - 01) , e il Collegio condivide l’orientamento e intende ribadirlo, che: qualora il decorso di un termine processuale a ritroso (nella specie, il termine a comparire per il convenuto con atto di citazione) intercetti, pur in minima parte, il periodo di sospensione pandemica, detto termine deve decorrere, nella sua interezza, dal momento della cessazione della sospensione sino alla data della successiva udienza e, a tal fine, va emesso un provvedimento giudiziale di differimento della udienza e non un ordine di rinnovazione della notifica che, pertanto, se emanato, è affetto da nullità, non trattandosi di sanare inesistenti R.g. n. 15846 del 2022; Ad. 8/07/2024; estensore C. Valle nullità della vocatio in ius quanto, piuttosto, di assicurare al convenuto la pienezza del termine a difesa, nonché(Cass. n. 3959 del 09/02/2023 Rv. 666737 - 01) : la sospensione dei termini processuali dal 9/03 al 11 /05/ 2020 – prevista, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020) – si applica anche ai termini computati a ritroso che ricadano in tutto o in parte nel periodo di sospensione, con la conseguente necessità di differire l'udienza o l'attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto; l’alternativa che si poneva al giudice dell’impugnazione era quella del differimento d’ufficio dell ’ udienza, con fissazione di un nuovo termine per provvedere alla notifica alla D’Agostino o di attendere l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ivi concedere un nuovo termine per la notifica in vista di una diversa udienza, per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di citare la D’Agostino nel rispetto dei termini a difesa; in carenza di dette attività, di sostanziale rimessione in termini d’ufficio in applicazione della sospensione dei termini legislativamente imposta, la scansione processuale è risultata irrimediabilmente viziata; il primo motivo del ricorso deve, pertanto, essere accolto; l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo; la sentenza impugnata è cassata e la causa deve essere rinviata, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e incombenti processuali, quali la fissazione di udienza in prosecuzione, con concessione di termine per procedere alla notifica, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che nel procedere a nuovo esame dovrà attenersi a quanto in questa sede rilevatoe alla quale è demandato di provvedere, all’esito della R.g. n. 15846 del 2022; Ad. 8/07/2024; estensore C. Valle fase di merito di sua competenza, anche alla regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbito il second o motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio