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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 31247/2023

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2378/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n.6103/2021 depositata il 21/07/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Considerato inoltre che è in atti istanza con la quale la parte ricorrente dichiara di aderire alla proposta ex art. 380 bis c.p.c. per l’estinzione del giudizio e, quindi, di rinunciare allo stesso; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Ritenuto infine che anche rispetto all’Agenzia delle entrate – Riscossione va riconosciuto il ristoro delle spese prenotate a debito in quanto patrocinata dall’Avvocatura dello Stato; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di Agenzia delle Entrate in eu ro 1.500,00 per compensi, oltrea spese prenotate a debito e in favore di Agenzia delle Entrate riscossione in euro 1.500 per compensi oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2378/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n.6103/2021 depositata il 21/07/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Considerato inoltre che è in atti istanza con la quale la parte ricorrente dichiara di aderire alla proposta ex art. 380 bis c.p.c. per l’estinzione del giudizio e, quindi, di rinunciare allo stesso; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Ritenuto infine che anche rispetto all’Agenzia delle entrate – Riscossione va riconosciuto il ristoro delle spese prenotate a debito in quanto patrocinata dall’Avvocatura dello Stato; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di Agenzia delle Entrate in eu ro 1.500,00 per compensi, oltrea spese prenotate a debito e in favore di Agenzia delle Entrate riscossione in euro 1.500 per compensi oltre a spese prenotate a debito. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 31247/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris