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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 luglio 2026

Cassazione n. 23053/2026

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tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Barresi;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 157/2022depositata il 21/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 181 del 31 marzo 2021, il Tribunale di Enna haaccolto la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA], già dipendente dellaGeneral [OSCURATO:SOCIETA]., transitato poi alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e allaATO [OSCURATO:SOCIETA]., aveva chiesto di accertare il proprio diritto a essereNumero registro generale 21059/2022Numero sezionale 2980/2026Numero di raccolta generale 23053/2026Data pubblicazione 11/07/2026assunto dalla Società per la regolamentazione del servizio di gestione deirifiuti - SRR [OSCURATO:PERSONA] ATO 6 (SRR), con il mantenimento dellaposizione giuridica ed economica maturata presso i datori di lavoroprecedenti, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale Sicilia n. 9 del 2010,e l’attribuzione di un punteggio diverso da quello a lui assegnatonell’elenco definitivo del personale della ATO [OSCURATO:SOCIETA] avente diritto altransito.A seguito dell’appello della SRR, la Corte d’appello di Caltanissetta, con lasentenza n. 157/2022, pubblicata il 21 aprile 2022, ha riformato ladecisione di primo grado limitatamente alla parte in cui aveva attribuito ildiverso punteggio al Verdiano, confermandola nel resto e condannando laSRR al pagamento delle spese processuali del doppio grado.2.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre la SRR conricorso affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 19 della l.r.

Sicilia n. 9 del 2010, per avere erroneamenteaffermato il diritto del [OSCURATO:PERSONA] alla immediata assunzione presso la SRR 6sulla base della legge regionale, che nulla prevederebbe in tal senso.La Corte territoriale avrebbe affermato il diritto del [OSCURATO:PERSONA] allaimmediata assunzione presso la società ricorrente limitandosi a verificareche egli provenisse da uno dei soggetti indicati al comma 7 dell’art. 19, inparticolare una società utilizzata per la gestione del servizio apartecipazione pubblica in misura non inferiore al novanta per cento.Tale statuizione è censurata dalla ricorrente sotto diversi profili.Anzitutto, la ricorrente nega che l’art. 19 prevedesse un obbligo diassunzione a carico delle SRR, dovendosi piuttosto procedere alla previaNumero registro generale 21059/2022Numero sezionale 2980/2026Numero di raccolta generale 23053/2026Data pubblicazione 11/07/2026formazione della pianta organica e alla individuazione del personale dadestinare al servizio rifiuti nei termini seguenti.Dapprima, ai sensi del comma 6 dell’art. 19, l’Assessorato regionaledell’energia e dei servizi di pubblica utilità sarebbe chiamato a individuareil personale addetto tra quello già in servizio presso le società o i consorzid’ambito, proveniente dai comuni, dalle province e dalla regione.

Solo inun momento successivo, ai sensi del comma 7, le SRR sarebbero chiamatea integrare la dotazione organica individuando il rimanente personale tra idipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso le società d’ambito, iconsorzi d’ambito e le società a partecipazione pubblica non inferiore alnovanta per cento.Da questo non deriverebbe tuttavia un obbligo di assunzione, ma unasemplice potestà delle SRR, soggetta tra l’altro a una ulteriore condizione,specificata nell’ultima parte del comma 7: l’assunzione presso le SRR puòavvenire purché l’originario rapporto di lavoro dipendente sia statocostituto nel rispetto della normativa regionale di riferimento (l.r. n. 2 del2007 e n. 6 del 2009), senza che sia possibile limitare tale condizione alleassunzioni successive all’entrata in vigore di tale normativa.Dell’inesistenza di un diritto all’assunzione sarebbe poi dimostrazione ilfatto che l’Accordo quadro regionale del 6 agosto 2013 prevedesse che ilpersonale appartenente alla categoria in cui rientrava il [OSCURATO:PERSONA] (ossia idipendenti di società a partecipazione pubblica almeno al 90 per cento, dicui all’art. 19, comma 7, lett. c) della legge regionale n. 9 del 2010)dovesse confluire in bacini temporanei di lavoratori ai quali i soggettiaffidatari del servizio avrebbero potuto attingere per i successivi impieghi.A questo la ricorrente aggiunge un ulteriore elemento, che escluderebbein radice il diritto all’assunzione del [OSCURATO:PERSONA].Ancora ai sensi dell’art. 19, comma 7, l’individuazione del personaledestinato a far parte della pianta organica delle SRR dovrebbe comunqueavvenire distinguendo tra i lavoratori già inquadrati nei profili operativiNumero registro generale 21059/2022Numero sezionale 2980/2026Numero di raccolta generale 23053/2026Data pubblicazione 11/07/2026destinati alla gestione integrata dei rifiuti e quelli invece appartenenti airimanenti profili professionali: mentre per i primi, l’assunzione puòavvenire direttamente, a parità di condizioni giuridiche ed economiche,per il restante personale l’assunzione potrebbe avvenire rispettando unaspecifica proporzione, in modo da assicurare cioè che in ogni singola SRRil rapporto tra le due categorie non sia inferiore al novanta per cento.[OSCURATO:PERSONA], appartenente alla categoria dei dipendenti con mansioniamministrative, non avrebbe fornito la prova del rispetto di taleproporzione.2.

La censura è fondata nei termini che seguono.L’art. 19 della l.r.

Sicilia n. 9 del 2010 non può essere interpretatoisolando il solo tenore letterale del comma 7, ma deve essere letto incoordinamento con gli artt. 7 e 10 della medesima legge regionale e con lacomplessiva disciplina del nuovo sistema di gestione integrata dei rifiuti.Ne deriva che il transito del personale già impiegato nel precedentesistema non configura un diritto incondizionato e immediato all’assunzionepresso la SRR, essendo subordinato alla previa definizione della dotazioneorganica, alla concreta individuazione del personale occorrente, al rispettodelle modalità stabilite dagli atti regionali e alla verifica delle condizionisoggettive e oggettive previste dalla legge.In particolare, l’art. 7, commi 9 e 10, rimette alla dotazione organica dellaSRR, approvata con decreto assessoriale, la determinazione delfabbisogno di personale occorrente alle funzioni della società e stabilisceche, in difetto della definizione di tale procedimento, è impedito il ricorso aqualsiasi assunzione.

La disposizione prevede inoltre il ricorso prioritarioalle procedure di mobilità interna ed esterna e, solo in via successiva, alpubblico concorso.

Tale disciplina non può essere neutralizzata da unalettura del comma 7 dell’art. 19 come fonte di un obbligo assoluto egeneralizzato di assunzione.Numero registro generale 21059/2022Numero sezionale 2980/2026Numero di raccolta generale 23053/2026Data pubblicazione 11/07/2026Il sistema delineato dalla legge regionale presuppone, inoltre, che la SRRnon provveda ordinariamente alla gestione diretta del servizio, ma operiquale soggetto di regolazione e affidamento, con successivo utilizzo delpersonale da parte dei gestori del servizio.

Anche sotto questo profilo,l’assunzione del personale già impiegato presso gli ATO o presso societàpartecipate è funzionale alla continuità del servizio e alla salvaguardia deilivelli occupazionali, ma resta inserita in un procedimento articolato, nelquale devono essere previamente individuati il fabbisogno, le destinazionie le modalità di impiego.La Corte territoriale, nel riconoscere il diritto del [OSCURATO:PERSONA] all’assunzioneimmediata presso la SRR, si è limitata a valorizzare la sua provenienza dauna società rientrante tra quelle indicate dall’art. 19, comma 7, senzaaccertare se fossero state soddisfatte le ulteriori condizioni richieste dalladisciplina complessiva e senza verificare l’effettiva compatibilitàdell’assunzione con la dotazione organica, con il fabbisogno approvato econ il criterio proporzionale tra personale operativo e personaleamministrativo.3.

La necessità di tali verifiche è confermata anche dalla previsione,contenuta nello stesso comma 7, secondo cui l’assunzione del personaleappartenente ai profili diversi da quelli operativi deve avvenire nel rispettodi una determinata proporzione rispetto al personale destinato allagestione integrata dei rifiuti.

Tale criterio non costituisce una mera regolaorganizzativa interna, ma una condizione legale che concorre a delimitarel’obbligo di assunzione e a impedire che il transito si traduca in unampliamento indiscriminato del personale amministrativo.Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] apparteneva pacificamente al personale conmansioni amministrative.

La sentenza impugnata avrebbe pertanto dovutoaccertare se, in concreto, l’assunzione richiesta fosse compatibile con ilrapporto percentuale imposto dalla legge e con la dotazione organicaNumero registro generale 21059/2022Numero sezionale 2980/2026Numero di raccolta generale 23053/2026Data pubblicazione 11/07/2026approvata, non potendo tale verifica essere sostituita dal mero richiamoalla sua pregressa appartenenza a una società partecipata.4.

Rileva altresì la condizione soggettiva prevista dalla parte finale delcomma 7, secondo cui il rapporto di lavoro originario deve essere statocostituito nel rispetto della normativa di riferimento, salva la diversaipotesi del rapporto costituito per effetto di sentenza passata in giudicatoo di conciliazione conclusa entro il termine indicato dalla norma.Anche tale accertamento non può essere eluso, poiché esso è funzionale aimpedire che il nuovo soggetto societario recepisca rapporti costituiti inviolazione delle regole pubblicistiche di accesso al lavoro.Al riguardo, occorre ricordare che, presso la Regione siciliana, la regoladell’accesso mediante pubblico concorso ha avuto un’evoluzionecomplessa e tormentata.Come tuttavia ricostruito dalle Sezioni unite di questa Corte con lasentenza 9 marzo 2015, n. 4685, tale regola è tornata a esserepienamente operativa almeno a far data dall’entrata in vigore della leggen. 15 del 2004, il cui art. 49 ha previsto, in aderenza con la disciplinanazionale del d.lgs. n. 165 del 2001 e con l’art. 97 Cost, che«[l]'Amministrazione regionale, le aziende ed enti dalla stessadipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli entilocali territoriali e/o istituzionali, le aziende sanitarie locali, nonché gli entida essi dipendenti e comunque sottoposti a controllo, tutela evigilanza, effettuano le assunzioni del personale da inquadrare inqualifiche, livelli o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto ilpossesso del titolo di studio non superiore a quello della scuoladell'obbligo, mediante concorso per titoli, integrato, qualora sia richiestauna specifica professionalità, da una prova d'idoneità, nel rispetto deiprincipi contenuti nel comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, ferma restando la speciale disciplina in materia diNumero registro generale 21059/2022Numero sezionale 2980/2026Numero di raccolta generale 23053/2026Data pubblicazione 11/07/2026assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui alcomma 2 del medesimo articolo».Nel settore degli "ambiti territoriali" per la gestione dei rifiuti, poi, taleregola è stata specificamente introdotta dall'art. 45 della legge reg.

Sicilian. 2 del 2007 (il cui comma 2 dispone che le società e le autorità d'ambitoassumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenzapubblica) e ribadita dall'art. 61, comma 4, della legge reg.

Sicilia n. 6 del2009, nonché dall’art. 7, comma 10, della legge n. 9 del 2010, che vieneoggi in discussione (per una ricostruzione della legislazione in materia diATO, con specifica attenzione all’accesso, v. la recentissima Cass., Sez.

L,Ordinanza n. 21048 del 21/06/2026).Se dunque, per le assunzioni anteriori al 2004 o, al più tardi, al 2007, puòdubitarsi che la verifica di tale requisito sia necessaria (come nel caso direcente esaminato da Cass., Sez.

L, Sentenza n. 31341 del 01/12/2025),essa torna imprescindibile quando, come nel caso odierno emerge dallastessa sentenza impugnata, il lavoratore sia stato assunto presso un ATOa partecipazione pubblica dopo quelle date.5.

Del resto, una interpretazione che riconoscesse un diritto automatico altransito, prescindendo da tali condizioni, esporrebbe la disciplina regionalea dubbi di compatibilità con i principi costituzionali in materia di accesso alpubblico impiego e di buon andamento dell’amministrazione (cfr. per tutteCorte Cost. 6 luglio 2020 n. 135).

Deve dunque essere preferita unalettura costituzionalmente orientata, secondo la quale l’art. 19 mira allasalvaguardia occupazionale del personale già impiegato nel settore, manei limiti e secondo le condizioni stabilite dal sistema normativo regionale.6.

Ne consegue che la sentenza impugnata, avendo affermato il dirittoall’assunzione senza compiere gli accertamenti sopra indicati, deve esserecassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello diCaltanissetta, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esameNumero registro generale 21059/2022Numero sezionale 2980/2026Numero di raccolta generale 23053/2026Data pubblicazione 11/07/2026della domanda alla luce dei principi enunciati, provvedendo anche sullespese del giudizio di legittimità.7.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaper la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., essendofondata su una motivazione inesistente o apparente, è invece dadisattendere, poiché la sentenza impugnata, pur affetta dai vizi che sisono evidenziati, contiene una motivazione caratterizzata da un adeguatosviluppo argomentativo e non può dunque dirsi violativa del “minimocostituzionale”.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, infondato il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corted’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Barresi;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 157/2022depositata il 21/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 181 del 31 marzo 2021, il Tribunale di Enna haaccolto la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA], già dipendente dellaGeneral [OSCURATO:SOCIETA]., transitato poi alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e allaATO [OSCURATO:SOCIETA]., aveva chiesto di accertare il proprio diritto a essereNumero registro generale 21059/2022Numero sezionale 2980/2026Numero di raccolta generale 23053/2026Data pubblicazione 11/07/2026assunto dalla Società per la regolamentazione del servizio di gestione deirifiuti - SRR [OSCURATO:PERSONA] ATO 6 (SRR), con il mantenimento dellaposizione giuridica ed economica maturata presso i datori di lavoroprecedenti, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale Sicilia n. 9 del 2010,e l’attribuzione di un punteggio diverso da quello a lui assegnatonell’elenco definitivo del personale della ATO [OSCURATO:SOCIETA] avente diritto altransito.A seguito dell’appello della SRR, la Corte d’appello di Caltanissetta, con lasentenza n. 157/2022, pubblicata il 21 aprile 2022, ha riformato ladecisione di primo grado limitatamente alla parte in cui aveva attribuito ildiverso punteggio al Verdiano, confermandola nel resto e condannando laSRR al pagamento delle spese processuali del doppio grado.2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre la SRR conricorso affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 19 della l.r. Sicilia n. 9 del 2010, per avere erroneamenteaffermato il diritto del [OSCURATO:PERSONA] alla immediata assunzione presso la SRR 6sulla base della legge regionale, che nulla prevederebbe in tal senso.La Corte territoriale avrebbe affermato il diritto del [OSCURATO:PERSONA] allaimmediata assunzione presso la società ricorrente limitandosi a verificareche egli provenisse da uno dei soggetti indicati al comma 7 dell’art. 19, inparticolare una società utilizzata per la gestione del servizio apartecipazione pubblica in misura non inferiore al novanta per cento.Tale statuizione è censurata dalla ricorrente sotto diversi profili.Anzitutto, la ricorrente nega che l’art. 19 prevedesse un obbligo diassunzione a carico delle SRR, dovendosi piuttosto procedere alla previaNumero registro generale 21059/2022Numero sezionale 2980/2026Numero di raccolta generale 23053/2026Data pubblicazione 11/07/2026formazione della pianta organica e alla individuazione del personale dadestinare al servizio rifiuti nei termini seguenti.Dapprima, ai sensi del comma 6 dell’art. 19, l’Assessorato regionaledell’energia e dei servizi di pubblica utilità sarebbe chiamato a individuareil personale addetto tra quello già in servizio presso le società o i consorzid’ambito, proveniente dai comuni, dalle province e dalla regione. Solo inun momento successivo, ai sensi del comma 7, le SRR sarebbero chiamatea integrare la dotazione organica individuando il rimanente personale tra idipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso le società d’ambito, iconsorzi d’ambito e le società a partecipazione pubblica non inferiore alnovanta per cento.Da questo non deriverebbe tuttavia un obbligo di assunzione, ma unasemplice potestà delle SRR, soggetta tra l’altro a una ulteriore condizione,specificata nell’ultima parte del comma 7: l’assunzione presso le SRR puòavvenire purché l’originario rapporto di lavoro dipendente sia statocostituto nel rispetto della normativa regionale di riferimento (l.r. n. 2 del2007 e n. 6 del 2009), senza che sia possibile limitare tale condizione alleassunzioni successive all’entrata in vigore di tale normativa.Dell’inesistenza di un diritto all’assunzione sarebbe poi dimostrazione ilfatto che l’Accordo quadro regionale del 6 agosto 2013 prevedesse che ilpersonale appartenente alla categoria in cui rientrava il [OSCURATO:PERSONA] (ossia idipendenti di società a partecipazione pubblica almeno al 90 per cento, dicui all’art. 19, comma 7, lett. c) della legge regionale n. 9 del 2010)dovesse confluire in bacini temporanei di lavoratori ai quali i soggettiaffidatari del servizio avrebbero potuto attingere per i successivi impieghi.A questo la ricorrente aggiunge un ulteriore elemento, che escluderebbein radice il diritto all’assunzione del [OSCURATO:PERSONA].Ancora ai sensi dell’art. 19, comma 7, l’individuazione del personaledestinato a far parte della pianta organica delle SRR dovrebbe comunqueavvenire distinguendo tra i lavoratori già inquadrati nei profili operativiNumero registro generale 21059/2022Numero sezionale 2980/2026Numero di raccolta generale 23053/2026Data pubblicazione 11/07/2026destinati alla gestione integrata dei rifiuti e quelli invece appartenenti airimanenti profili professionali: mentre per i primi, l’assunzione puòavvenire direttamente, a parità di condizioni giuridiche ed economiche,per il restante personale l’assunzione potrebbe avvenire rispettando unaspecifica proporzione, in modo da assicurare cioè che in ogni singola SRRil rapporto tra le due categorie non sia inferiore al novanta per cento.[OSCURATO:PERSONA], appartenente alla categoria dei dipendenti con mansioniamministrative, non avrebbe fornito la prova del rispetto di taleproporzione.2. La censura è fondata nei termini che seguono.L’art. 19 della l.r. Sicilia n. 9 del 2010 non può essere interpretatoisolando il solo tenore letterale del comma 7, ma deve essere letto incoordinamento con gli artt. 7 e 10 della medesima legge regionale e con lacomplessiva disciplina del nuovo sistema di gestione integrata dei rifiuti.Ne deriva che il transito del personale già impiegato nel precedentesistema non configura un diritto incondizionato e immediato all’assunzionepresso la SRR, essendo subordinato alla previa definizione della dotazioneorganica, alla concreta individuazione del personale occorrente, al rispettodelle modalità stabilite dagli atti regionali e alla verifica delle condizionisoggettive e oggettive previste dalla legge.In particolare, l’art. 7, commi 9 e 10, rimette alla dotazione organica dellaSRR, approvata con decreto assessoriale, la determinazione delfabbisogno di personale occorrente alle funzioni della società e stabilisceche, in difetto della definizione di tale procedimento, è impedito il ricorso aqualsiasi assunzione. La disposizione prevede inoltre il ricorso prioritarioalle procedure di mobilità interna ed esterna e, solo in via successiva, alpubblico concorso. Tale disciplina non può essere neutralizzata da unalettura del comma 7 dell’art. 19 come fonte di un obbligo assoluto egeneralizzato di assunzione.Numero registro generale 21059/2022Numero sezionale 2980/2026Numero di raccolta generale 23053/2026Data pubblicazione 11/07/2026Il sistema delineato dalla legge regionale presuppone, inoltre, che la SRRnon provveda ordinariamente alla gestione diretta del servizio, ma operiquale soggetto di regolazione e affidamento, con successivo utilizzo delpersonale da parte dei gestori del servizio. Anche sotto questo profilo,l’assunzione del personale già impiegato presso gli ATO o presso societàpartecipate è funzionale alla continuità del servizio e alla salvaguardia deilivelli occupazionali, ma resta inserita in un procedimento articolato, nelquale devono essere previamente individuati il fabbisogno, le destinazionie le modalità di impiego.La Corte territoriale, nel riconoscere il diritto del [OSCURATO:PERSONA] all’assunzioneimmediata presso la SRR, si è limitata a valorizzare la sua provenienza dauna società rientrante tra quelle indicate dall’art. 19, comma 7, senzaaccertare se fossero state soddisfatte le ulteriori condizioni richieste dalladisciplina complessiva e senza verificare l’effettiva compatibilitàdell’assunzione con la dotazione organica, con il fabbisogno approvato econ il criterio proporzionale tra personale operativo e personaleamministrativo.3. La necessità di tali verifiche è confermata anche dalla previsione,contenuta nello stesso comma 7, secondo cui l’assunzione del personaleappartenente ai profili diversi da quelli operativi deve avvenire nel rispettodi una determinata proporzione rispetto al personale destinato allagestione integrata dei rifiuti. Tale criterio non costituisce una mera regolaorganizzativa interna, ma una condizione legale che concorre a delimitarel’obbligo di assunzione e a impedire che il transito si traduca in unampliamento indiscriminato del personale amministrativo.Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] apparteneva pacificamente al personale conmansioni amministrative. La sentenza impugnata avrebbe pertanto dovutoaccertare se, in concreto, l’assunzione richiesta fosse compatibile con ilrapporto percentuale imposto dalla legge e con la dotazione organicaNumero registro generale 21059/2022Numero sezionale 2980/2026Numero di raccolta generale 23053/2026Data pubblicazione 11/07/2026approvata, non potendo tale verifica essere sostituita dal mero richiamoalla sua pregressa appartenenza a una società partecipata.4. Rileva altresì la condizione soggettiva prevista dalla parte finale delcomma 7, secondo cui il rapporto di lavoro originario deve essere statocostituito nel rispetto della normativa di riferimento, salva la diversaipotesi del rapporto costituito per effetto di sentenza passata in giudicatoo di conciliazione conclusa entro il termine indicato dalla norma.Anche tale accertamento non può essere eluso, poiché esso è funzionale aimpedire che il nuovo soggetto societario recepisca rapporti costituiti inviolazione delle regole pubblicistiche di accesso al lavoro.Al riguardo, occorre ricordare che, presso la Regione siciliana, la regoladell’accesso mediante pubblico concorso ha avuto un’evoluzionecomplessa e tormentata.Come tuttavia ricostruito dalle Sezioni unite di questa Corte con lasentenza 9 marzo 2015, n. 4685, tale regola è tornata a esserepienamente operativa almeno a far data dall’entrata in vigore della leggen. 15 del 2004, il cui art. 49 ha previsto, in aderenza con la disciplinanazionale del d.lgs. n. 165 del 2001 e con l’art. 97 Cost, che«[l]'Amministrazione regionale, le aziende ed enti dalla stessadipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli entilocali territoriali e/o istituzionali, le aziende sanitarie locali, nonché gli entida essi dipendenti e comunque sottoposti a controllo, tutela evigilanza, effettuano le assunzioni del personale da inquadrare inqualifiche, livelli o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto ilpossesso del titolo di studio non superiore a quello della scuoladell'obbligo, mediante concorso per titoli, integrato, qualora sia richiestauna specifica professionalità, da una prova d'idoneità, nel rispetto deiprincipi contenuti nel comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, ferma restando la speciale disciplina in materia diNumero registro generale 21059/2022Numero sezionale 2980/2026Numero di raccolta generale 23053/2026Data pubblicazione 11/07/2026assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui alcomma 2 del medesimo articolo».Nel settore degli "ambiti territoriali" per la gestione dei rifiuti, poi, taleregola è stata specificamente introdotta dall'art. 45 della legge reg. Sicilian. 2 del 2007 (il cui comma 2 dispone che le società e le autorità d'ambitoassumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenzapubblica) e ribadita dall'art. 61, comma 4, della legge reg. Sicilia n. 6 del2009, nonché dall’art. 7, comma 10, della legge n. 9 del 2010, che vieneoggi in discussione (per una ricostruzione della legislazione in materia diATO, con specifica attenzione all’accesso, v. la recentissima Cass., Sez. L,Ordinanza n. 21048 del 21/06/2026).Se dunque, per le assunzioni anteriori al 2004 o, al più tardi, al 2007, puòdubitarsi che la verifica di tale requisito sia necessaria (come nel caso direcente esaminato da Cass., Sez. L, Sentenza n. 31341 del 01/12/2025),essa torna imprescindibile quando, come nel caso odierno emerge dallastessa sentenza impugnata, il lavoratore sia stato assunto presso un ATOa partecipazione pubblica dopo quelle date.5. Del resto, una interpretazione che riconoscesse un diritto automatico altransito, prescindendo da tali condizioni, esporrebbe la disciplina regionalea dubbi di compatibilità con i principi costituzionali in materia di accesso alpubblico impiego e di buon andamento dell’amministrazione (cfr. per tutteCorte Cost. 6 luglio 2020 n. 135). Deve dunque essere preferita unalettura costituzionalmente orientata, secondo la quale l’art. 19 mira allasalvaguardia occupazionale del personale già impiegato nel settore, manei limiti e secondo le condizioni stabilite dal sistema normativo regionale.6. Ne consegue che la sentenza impugnata, avendo affermato il dirittoall’assunzione senza compiere gli accertamenti sopra indicati, deve esserecassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello diCaltanissetta, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esameNumero registro generale 21059/2022Numero sezionale 2980/2026Numero di raccolta generale 23053/2026Data pubblicazione 11/07/2026della domanda alla luce dei principi enunciati, provvedendo anche sullespese del giudizio di legittimità.7. Il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaper la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., essendofondata su una motivazione inesistente o apparente, è invece dadisattendere, poiché la sentenza impugnata, pur affetta dai vizi che sisono evidenziati, contiene una motivazione caratterizzata da un adeguatosviluppo argomentativo e non può dunque dirsi violativa del “minimocostituzionale”. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, infondato il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corted’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23053/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris