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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37085/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettOsenttre le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bari, col provvedimento in epigrafe, ha sottoposto [OSCURATO:PERSONA] alla misura della libertà controllata per giorni trentasei, in accoglimento della richiesta di conversione della pena pecuniaria di euro 9.000,00, di cui alla sentenza del Tribunale di Monopoli del 22/09/2011, avanzata dalla Procura del Tribunale di Bari.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA].

3. Gli atti vanno trasmessi al Magistrato di sorveglianza di Bari, dovendosi qualificare, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso proposto come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 4, 20 maggio 2009, n. 23901, Ichim, Rv. 244221; Sez. 6, 21 aprile 2008, n. 25615, Montinaro, Rv. 240529; Sez. 4, 9 marzo 2007, n. 18223, P.g. in procedim.

Siclari, Rv. 237362).

Invero, con la modifica dell'art. 678 cod. proc. pen. - di cui al d.

I. n. 146 del 2013, convertito con modificazioni nella

I. n. 10 del 2014, che ha introdotto il comma 1-bis - è stato previsto, tra l'altro, che il magistrato di sorveglianza nella materia attinente alla conversione delle pene pecuniarie, procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Sicché, non è più necessaria la fissazione dell'udienza camerale partecipata all'esito della quale il giudice decide, secondo il modello procedimentale generale delineato per le materie rientranti nella competenza del tribunale e del magistrato di sorveglianza in forza del necessario coordinamento sistematico tra la

I. n. 354 del 1975, art. 69, comma 8, così come modificata dalla

I. n. 277 del 2002, e l'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., che, a sua volta rinvia all'art. 666 dello stesso codice.

Il richiamo al procedimento di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. comporta, altresì, che avverso il provvedimento emesso dal giudice de plano può essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice, che procederà a norma dell'art. 666 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Riqualificato il ricorso quale opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Bari per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, l'8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettOsenttre le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bari, col provvedimento in epigrafe, ha sottoposto [OSCURATO:PERSONA] alla misura della libertà controllata per giorni trentasei, in accoglimento della richiesta di conversione della pena pecuniaria di euro 9.000,00, di cui alla sentenza del Tribunale di Monopoli del 22/09/2011, avanzata dalla Procura del Tribunale di Bari. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Gli atti vanno trasmessi al Magistrato di sorveglianza di Bari, dovendosi qualificare, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso proposto come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 4, 20 maggio 2009, n. 23901, Ichim, Rv. 244221; Sez. 6, 21 aprile 2008, n. 25615, Montinaro, Rv. 240529; Sez. 4, 9 marzo 2007, n. 18223, P.g. in procedim. Siclari, Rv. 237362). Invero, con la modifica dell'art. 678 cod. proc. pen. - di cui al d. I. n. 146 del 2013, convertito con modificazioni nella I. n. 10 del 2014, che ha introdotto il comma 1-bis - è stato previsto, tra l'altro, che il magistrato di sorveglianza nella materia attinente alla conversione delle pene pecuniarie, procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Sicché, non è più necessaria la fissazione dell'udienza camerale partecipata all'esito della quale il giudice decide, secondo il modello procedimentale generale delineato per le materie rientranti nella competenza del tribunale e del magistrato di sorveglianza in forza del necessario coordinamento sistematico tra la I. n. 354 del 1975, art. 69, comma 8, così come modificata dalla I. n. 277 del 2002, e l'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., che, a sua volta rinvia all'art. 666 dello stesso codice. Il richiamo al procedimento di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. comporta, altresì, che avverso il provvedimento emesso dal giudice de plano può essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice, che procederà a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.. P.Q.M. Riqualificato il ricorso quale opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, l'8
Sentenza Cassazione n. 37085/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris