CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31584/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
er l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione diGiudice dell’esecuzione. ha respinto l’istanza formulata ai sensi dell’art. 671 cod.proc. pen., nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX, volta ad ottenere l’applicazionedella disciplina della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze dicondanna, e in particolare: 1) sentenza emessa il 06.09.2022 dal Tribunale diRoma, irrevocabile il 10.05.2023, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309 del 1990, commesso il 05.09.2022; 2) sentenza emessa il 17.01.2023 dalTribunale di Roma, irrevocabile il 23.09.2023, per il reato di cui agli artt. 110cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, commesso il 3.11.2022; 3)sentenza emessa il 07.02.2023 dal Tribunale di Roma, irrevocabile il 14.06.2024,per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R.309/90, commessi il 04.10.2022; 4) sentenza emessa il 13.11.2024 dalla Corted’Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa il 25.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di cui all'art. 73, comma 1,d.P.R. 309/90, commesso il 10.11.2022.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX,per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unicomotivo, la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché lacontraddittorietà e la illogicità della motivazione, in ordine al diniego delriconoscimento del vincolo della continuazione.Ad avviso della difesa, il Tribunale ha omesso di considerare e valutareadeguatamente elementi decisivi, quali l’omogeneità delle condotte, le quali sonostate perpetrate con le medesime modalità e nella medesima zona (ovvero nelmedesimo quartiere), il ristretto arco temporale (tre mesi) in cui i reati sono staticommessi, e soprattutto lo stato di tossicodipendenza del ricorrente.In particolare, non sarebbe stata adeguatamente considerata la condizionedi tossicodipendente, come documentalmente attestata sin dall’età di 14 anni ecome risultante da un certificato di tossicodipendenza rilasciato dalla casacircondariale di Rebibbia il 27 giugno 2023 che ricostruisce la storia ditossicodipendenza del ricorrente, definito tossicodipendente dal 2008 e iscritto alSer.D dal 2008. Evidenzia la difesa che risulta una diagnosi di dipendenza dacannabis grave, da uso di cocaina (nel 2023) in remissione protratta parziale(dopo un anno di detenzione), abuso di oppiacei e abuso di alcol.Il Tribunale, pertanto, avrebbe errato nell’escludere la riconducibilità deireati a un’unica programmazione criminosa, caratterizzata dalla necessità direperire denaro per l’approvvigionamento di sostanze stupefacenti.Ad avviso della difesa, il provvedimento impugnato sarebbe illogico e privodi fondamento nella parte in cui esclude la tossicodipendenza al momento deifatti, nonostante la documentazione sanitaria prodotta attesti una dipendenzagrave e protratta nel tempo, evidenziandosi che tale condizione non può ritenersiinterrotta per un limitato periodo.Si contesta, inoltre, che il giudice dell’esecuzione abbia svalutato l’incidenzadella tossicodipendenza, nel quadro probatorio complessivo, omettendo diverificare se i reati fossero collegati e dipendenti da tale stato, e limitandosi aricondurli a mera abitualità o recidiva.3. Con requisitoria scritta il Sostituto procuratore generale, SabrinaPassafiume, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Costituisce principio acquisito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074) che il riconoscimento della continuazione necessiti, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diun'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati, almeno nelle loro linee essenziali.L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguitàspazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal sensorivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, nonconsentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n.3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si puòinfatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimentoall'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azionicriminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilodella volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorchérichiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez.1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294).Questa Corte ha anche affermato il principio, che va qui ribadito, secondocui il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità didisegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ognialtro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originariedeterminazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabilein sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da unamotivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1,n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).In tale quadro, in forza del disposto di cui all'art. 671, comma 1, ultimoperiodo, cod. proc. pen. (come introdotto dall'art. 4 d.l. n. 272 del 2005, conv.dalla legge n. 49 del 2006), si inserisce, poi, la valutazione dello stato ditossicodipendenza il quale deve essere apprezzato come elementopotenzialmente idoneo a giustificare la preventiva unitaria programmazione, conriguardo a reati che a tale stato siano collegati o da cui siano dipendenti, sempreche sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez.1, n. 2313 del 28/10/2025, dep. 2026, F., Rv. 289240 – 01, Sez. 1, n. 50716 del07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso,Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005).3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il Giudice dell’esecuzione haescluso la sussistenza del vincolo della continuazione sul rilievo che i reatioggetto delle quattro sentenze non risultassero espressione di un'unicadeliberazione criminosa originaria, bensì di autonome e successivedeterminazioni delittuose.La conclusione risulta sorretta da un percorso argomentativo coerente eimmune da manifeste illogicità. In particolare, il provvedimento impugnato havalorizzato i profili di disomogeneità emergenti dall’esame delle sentenze oggettodell’istanza, evidenziando come i reati commessi in concorso, di cui alle sentenzenn. 2 e 3, siano stati realizzati con soggetti diversi, mediante differenti modalitàoperative e in distinte piazze di spaccio, circostanze ritenute incompatibili conuna preventiva e unitaria programmazione criminosa.Analogamente, con riguardo ai fatti oggetto delle sentenze nn. 1 e 4, ilTribunale ha posto in risalto la diversità delle condotte contestate e delle relativemodalità esecutive, sottolineando come, in un caso, il ricorrente fosse statotrovato in possesso di cocaina detenuta sulla persona e presso l’abitazione,mentre nell’altro fosse stato sorpreso durante il trasporto di eroina in una diversazona della città, mediante motociclo e, secondo quanto da lui stesso dichiarato,per conto di terzi. È stata altresì valorizzata la diversa natura della sostanzastupefacente, ritenuta ulteriore elemento sintomatico dell’eterogeneità dei fatti.Né il Giudice dell’esecuzione ha omesso di esaminare il dedotto stato ditossicodipendenza del ricorrente. Sul punto, il provvedimento impugnato harilevato come la documentazione prodotta non fosse idonea a comprovare talecondizione con riferimento all’epoca di commissione dei reati, essendo costituitada certificazioni non coeve ai fatti per cui si procede. A ciò il Tribunale haaggiunto il contenuto delle dichiarazioni rese dall’interessato in sede di convalidadell’arresto relativo al reato di cui alla sentenza n. 1), ove lo stesso aveva riferitodi avere cessato da tempo l’assunzione di cocaina e di avere proseguito l’attivitàdi spaccio per ragioni di carattere economico e lavorativo.Alla luce di tali elementi, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto che lecondotte in esame fossero espressive non già di un medesimo disegno criminoso,ma di una più generale inclinazione a delinquere manifestatasi attraverso episoditra loro distinti, privi di una comune ideazione originaria e caratterizzati dasignificative differenze sul piano delle modalità esecutive, del contesto e dellecircostanze di realizzazione.La motivazione si sottrae, pertanto, alle censure formulate dal ricorrente,avendo il Tribunale fatto corretta applicazione dei principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in materia di continuazione sopra ricordati,argomentazioni logiche, complete e prive di vizi rilevabili in questa sede.In tale contesto, anche il dedotto stato di tossicodipendenza è statospecificamente scrutinato e, con apprezzamento di merito non manifestamenteillogico, ritenuto non idoneo a dimostrare l'esistenza di una preventiva e unitariaprogrammazione criminosa.4. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Allapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.