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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 1959

Cassazione n. 43445/2022

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a seguente ORDINANZ:A sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. a Crotone il 18/5/1959 [OSCURATO:PERSONA], n. a Crotone il 08/01/1994 [OSCURATO:PERSONA], n. a Crotone il 25/12/1984 avverso la sentenza del 11/05/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati deducendo manifesta illogicità della motivazione.

Ritenuto che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZ:A sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. a Crotone il 18/5/1959 [OSCURATO:PERSONA], n. a Crotone il 08/01/1994 [OSCURATO:PERSONA], n. a Crotone il 25/12/1984 avverso la sentenza del 11/05/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati deducendo manifesta illogicità della motivazione. Ritenuto che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 43445/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris