CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 26820/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1162/2022Numero sezionale 3717/2023Numero di raccolta generale 26820/2023Data pubblicazione 19/09/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati Oggetto337 ter c.c. –genitoriale per la* scelta scolastica* CC* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1162/2022 * proposto da* * domiciliato presso la Cancelleria della Cortedi Cassazione rappresentata e difesa dell avvocato * * * come da procura speciale in atti. ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 46presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * come daprocura speciale in atti. controricorrenteavverso DECRETO della CORTE D APPELLO di FIRENZE n. cron.551/2021 depositato il 28/05/2021 – r.g. 91/2021.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1162/2022Numero sezionale 3717/2023Numero di raccolta generale 26820/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dalData pubblicazione 19/09/2023Consigliere * *RILEVATO CHE1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Firenze harespinto il reclamo proposto da * * genitrice nonconiugata avverso il decreto emesso ex art.709 ter cpc con cui indata 25 gennaio 2021 il Tribunale di Lucca aveva autorizzato lafrequentazione da parte del minore * * della * primariae dell infanzia privata “Il * su istanza del padre * *nella contestazione della madre * che instava perl scrizione presso una scuola pubblica.La Corte di merito ha disatteso il reclamo svolto dalla madre sulrilievo che la scuola privata i era dotata di giardino ii consentivalo svolgimento di attività extracurriculari maggiori rispetto allascuola pubblica iii non era molto distante dall abitazione delminore essendo collocata in un piccolo centro urbano quale Lucca eciò rendeva anche incomprensibili le allegazioni circa la diversitàdell ambiente sociale rispetto al quartiere di abitazione iv la sceltadi far frequentare alla altra figlia una scuola privata dimostravanouna generale non avversione della * per tale tipo discuola v la retta era stata assunta integralmente dal padre.* ha proposto ricorso per la cassazione del decretocon due motivi. * * ha replicato con controricorsocorroborato da memoria.CONSIDERATO CHE2. Preliminarmente va osservato che come riferito dallaricorrente il procedimento ex art.709 ter cpc è stato aperto conautonoma istanza nell ambito del procedimento di primo grado n.r.g.4532/2019 concernente le modalità di collocamento visita emantenimento del minore nato da genitori non coniugatiprocedimento che – come risulta dai registri di quest ufficio – è2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1162/2022Numero sezionale 3717/2023Numero di raccolta generale 26820/2023giunto sino in Cassazione ed è stato autonomamente definito conData pubblicazione 19/09/2023l ordinanza n. 28378/2022.3.1. Con il primo motivo è denunciata la violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 30 e 33 * e la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 147 e 315 bis cc. ed il vizio di motivazione.La ricorrente si duole che la motivazione sia carente e che si basisolo sul potere economico di chi sostiene i costi della scuola privatae sulla possibilità solo eventuale del minore di frequentare attivitàextra esterne all orario scolastico.3.2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità delprocedimento per omesso esame di fatti decisivi per la decisione cheindica nei seguenti a assenza di motivi confliggenti con l interessedel minore in ragione dei quali preferire la scuola privata bdistanza tra la scuola pubblica e la scuola privata c creazione per ilminore di una rete amicale in un quartiere diverso dal proprio domessa considerazione che l istruzione pubblica è espressione deldiritto sancito dall art.33 della Costituzione e assenza dipresunzione che la scuola privata sia migliore di quella pubblica eassenza di concreti motivi preferenziali f la frequenza della scuolaprivata richiede l adesione a specifici orientamenti non solo didatticima anche educativi che possono non essere condivisi dai genitori gla scuola pubblica è gratuita e deve rispettare i parametricostituzionali dell imparzialità e dell efficienza ed essere orientataallo sviluppo culturale del minore h la scuola pubblica è scelta“neutra” espressione del sistema nazionale di istruzione il iscrizione a 40 ore anziché a 25 ore lede il principio di fratellanzaperché porterebbe il minore ad uscire da scuola alle 16 30 mentrela sorella termina le lezioni alle 13 00 l la presenza del giardino nonè dirimente perché come da decreto ministeriale del 18/12/1975 ilgiardino è imposto come requisito strutturale anche alla scuolapubblica.3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1162/2022Numero sezionale 3717/2023Numero di raccolta generale 26820/20234. Il provvedimento in esame adottato ai sensi dell art. 709 terData pubblicazione 19/09/2023cpc dalla Corte d appello in sede di reclamo al fine di risolvere lacontroversia insorta tra genitori avente ad oggetto la scelta per ilfiglio minore di frequentare o meno una scuola dell infanzia pubblicapiuttosto che privata è ricorribile in cassazione in quanto incide suldiritto dovere dei genitori di educare i figli con carattere didecisorietà e stabilità * n.6802/2023 sia pure rebus sicstantibus anche se destinato ad avere un efficacia circoscritta neltempo come avviene in riferimento alla scelta della scuola pressocui iscrivere il figlio per un anno scolastico * n.21553/2021 ditalché non rientra tra i provvedimenti del giudice di merito volti allamera conformazione delle modalità concrete di esercizio dellaresponsabilità genitoriale e di affidamento della prole che in quantoprivi del carattere di definitività e di contenuto decisorio non sonoricorribili per cassazione ai sensi dell art. 111 * * n. 1568/2022 .5.1. I due motivi da trattare congiuntamente per connessionesono fondati e vanno accolti.5.2. Il tema che viene in esame riguarda la fattispecie delcontrasto tra genitori entrambi esercenti la responsabilitàgenitoriale su una questione di particolare importanza che investela persona del figlio minore quale indubbiamente è quella cherichiama la scelta delle modalità di svolgimento del percorsoscolastico di questi.5.3. * che ai sensi dell art.315 bis primo commacc “Il figlio ha diritto di essere mantenuto educato istruito eassistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacitàdelle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.” va osservatoche la norma di riferimento e governo della relativa fattispecieconcreta è quella dettata dall art.337 terzo comma cc che tra glialtri richiama anche le materie dell istruzione e dell educazione deiminori per cui nell ipotesi di contrasto insorto tra i genitori su4 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1162/2022Numero sezionale 3717/2023Numero di raccolta generale 26820/2023questione di “particolare importanza” per la persona del minore – “laData pubblicazione 19/09/2023decisione è rimessa al giudice” con disposizione applicabile anche aifigli nati fuori dal matrimonio ai sensi dell art.337 bis ccIl giudice quindi come soggetto super partes è chiamatoespressamente in via del tutto eccezionale a ingerirsi nella vitaprivata della famiglia adottando i provvedimenti relativi alla prolein luogo dei genitori che non siano stati in grado di comporre i propridissidi ideologico culturali e le correlate convinzioni e di stabilire dicomune accordo le linee educative. La decisione non resta arbitrariama deve essere assunta secondo un criterio stabilito dalla leggequello dell esclusivo riferimento al superiore interesse morale emateriale del minore coinvolto nel caso concreto in esame.5.4. In proposito la giurisprudenza di questa Corte ha affermatoin maniera granitica che in materia di scelte riguardo ai figli ilcriterio guida informante delle decisioni sia non possa non esserequello del preminente interesse del minore a una crescita sana edequilibrata cfr. tra le altre pronunce * n.1196/2005 *n.25310/2020 * n.21553/2021 * n.6802/2023 .* dando corso e attuazione a detto principio questa Corteha stabilito che «in caso di conflitto genitoriale il perseguimentodell interesse del minore può comportare anche l adozione diprovvedimenti relativi all educazione religiosa contenitivi orestrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori ove laloro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per ilfiglio compromettendone la salute psico fisica o lo sviluppo» così * n. 21916/2019 sempre in tema di educazione religiosagià * n. 24683/2013 .La scelta del giudice quindi deve essere indirizzata non facendoprevalere le personali convinzioni sull interesse morale e materialedel minore che va individuato considerando innanzi tutto l età e leesigenze di sviluppo evolutivo affettivo psico/fisico e formativonormalmente ad essa connesse le capacità inclinazioni naturali e5 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1162/2022Numero sezionale 3717/2023Numero di raccolta generale 26820/2023aspirazioni le esigenze specifiche dovute ad eventuali documentateData pubblicazione 19/09/2023circostanze fattuali individualizzanti proprie del bambino il contestofamiliare e sociale e quanto altro il giudice ritenga utile valorizzaremotivatamente tra gli elementi relativi al minore acquisiti nella faseistruttoria.5.5. In un caso come il presente di iscrizione ad una scuolaprimaria e dell infanzia — che costituisce il primo approdo allascolarizzazione e a una più ampia socializzazione del minore e cheha visto contrapporre un istituto privato ad un istituto pubblicocollocati anche in zone urbane diverse — vi è dunque la necessità– da parte del giudice di merito di verificare non solo la potenzialeofferta formativa la adeguatezza edilizia delle strutture scolastichee l assolvimento dell onere di spesa da parte del genitore chepropugna quella onerosa ma innanzi tutto la rispondenza di ciò alconcreto interesse del minore in considerazione dell età e delle suespecifiche esigenze evolutive e formative nonché della collocazionelogistica dell istituto scolastico rispetto all abitazione del bambinoconsiderata la mancanza di mobilità autonoma di questi posto cheuna distanza della scuola dall abitazione significativa per il minorepotrebbe indurre conseguenze confliggenti con il suo interessemorale e materiale rispetto alle quali l assolvimento dell esborsoeconomico da parte del padre non può costituire l elementodirimente. * esemplificativamente sia in ordine alla possibilitàdel minore di avviare e/o incrementare rapporti sociali ed amicali difrequentazione extrascolastica con i compagni e di creare unapropria sfera sociale funzionale alla crescita psico/fisica ed allamaturazione richieste dall età evolutiva posto che tutti i potenzialiamici necessiterebbero comunque della disponibilità di familiari odi addetti adulti per l accompagnamento e gli spostamenti sia inragione della congruità dei tempi di percorrenza e dei mezzi dautilizzare per l accesso alla scuola ed il rientro all abitazione rispettoall età ed alle esigenze fisiologiche del minore.6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1162/2022Numero sezionale 3717/2023Numero di raccolta generale 26820/20235.6. Nel caso in esame la Corte fiorentina come si evince dalData pubblicazione 19/09/2023provvedimento impugnato non ha incentrato la statuizione sulconcreto interesse morale e materiale del minore che costituisce ilcriterio legale unico di valutazione e rispetto al quale le due proposteeducative formulate dai genitori avrebbero dovuto essere vagliateil decreto va pertanto cassato. In sede di rinvio la Corte territorialedovrà provvedere a ciò con apprezzamento di fatto che spetta algiudice del merito mediante un confronto delle proposte nei sensiprima indicati rispetto al concreto interesse morale e materiale delminore.6. In conclusione il ricorso va accolto il decreto impugnato vacassato con rinvio della causa per l applicazione degli anzidettiprincipi e per la statuizione sulle spese del presente giudizio allaCorte di appello di Firenze in diversa composizione.* dei dati personali in caso di pubblicazione dellapresente.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1162/2022Numero sezionale 3717/2023Numero di raccolta generale 26820/2023Data pubblicazione 19/09/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati Oggetto337 ter c.c. –genitoriale per la* scelta scolastica* CC* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1162/2022 * proposto da* * domiciliato presso la Cancelleria della Cortedi Cassazione rappresentata e difesa dell avvocato * * * come da procura speciale in atti. ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 46presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * come daprocura speciale in atti. controricorrenteavverso DECRETO della CORTE D APPELLO di FIRENZE n. cron.551/2021 depositato il 28/05/2021 – r.g. 91/2021.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1162/2022Numero sezionale 3717/2023Numero di raccolta generale 26820/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dalData pubblicazione 19/09/2023Consigliere * *RILEVATO CHE1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Firenze harespinto il reclamo proposto da * * genitrice nonconiugata avverso il decreto emesso ex art.709 ter cpc con cui indata 25 gennaio 2021 il Tribunale di Lucca aveva autorizzato lafrequentazione da parte del minore * * della * primariae dell infanzia privata “Il * su istanza del padre * *nella contestazione della madre * che instava perl scrizione presso una scuola pubblica.La Corte di merito ha disatteso il reclamo svolto dalla madre sulrilievo che la scuola privata i era dotata di giardino ii consentivalo svolgimento di attività extracurriculari maggiori rispetto allascuola pubblica iii non era molto distante dall abitazione delminore essendo collocata in un piccolo centro urbano quale Lucca eciò rendeva anche incomprensibili le allegazioni circa la diversitàdell ambiente sociale rispetto al quartiere di abitazione iv la sceltadi far frequentare alla altra figlia una scuola privata dimostravanouna generale non avversione della * per tale tipo discuola v la retta era stata assunta integralmente dal padre.* ha proposto ricorso per la cassazione del decretocon due motivi. * * ha replicato con controricorsocorroborato da memoria.CONSIDERATO CHE2. Preliminarmente va osservato che come riferito dallaricorrente il procedimento ex art.709 ter cpc è stato aperto conautonoma istanza nell ambito del procedimento di primo grado n.r.g.4532/2019 concernente le modalità di collocamento visita emantenimento del minore nato da genitori non coniugatiprocedimento che – come risulta dai registri di quest ufficio – è2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1162/2022Numero sezionale 3717/2023Numero di raccolta generale 26820/2023giunto sino in Cassazione ed è stato autonomamente definito conData pubblicazione 19/09/2023l ordinanza n. 28378/2022.3.1. Con il primo motivo è denunciata la violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 30 e 33 * e la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 147 e 315 bis cc. ed il vizio di motivazione.La ricorrente si duole che la motivazione sia carente e che si basisolo sul potere economico di chi sostiene i costi della scuola privatae sulla possibilità solo eventuale del minore di frequentare attivitàextra esterne all orario scolastico.3.2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità delprocedimento per omesso esame di fatti decisivi per la decisione cheindica nei seguenti a assenza di motivi confliggenti con l interessedel minore in ragione dei quali preferire la scuola privata bdistanza tra la scuola pubblica e la scuola privata c creazione per ilminore di una rete amicale in un quartiere diverso dal proprio domessa considerazione che l istruzione pubblica è espressione deldiritto sancito dall art.33 della Costituzione e assenza dipresunzione che la scuola privata sia migliore di quella pubblica eassenza di concreti motivi preferenziali f la frequenza della scuolaprivata richiede l adesione a specifici orientamenti non solo didatticima anche educativi che possono non essere condivisi dai genitori gla scuola pubblica è gratuita e deve rispettare i parametricostituzionali dell imparzialità e dell efficienza ed essere orientataallo sviluppo culturale del minore h la scuola pubblica è scelta“neutra” espressione del sistema nazionale di istruzione il iscrizione a 40 ore anziché a 25 ore lede il principio di fratellanzaperché porterebbe il minore ad uscire da scuola alle 16 30 mentrela sorella termina le lezioni alle 13 00 l la presenza del giardino nonè dirimente perché come da decreto ministeriale del 18/12/1975 ilgiardino è imposto come requisito strutturale anche alla scuolapubblica.3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1162/2022Numero sezionale 3717/2023Numero di raccolta generale 26820/20234. Il provvedimento in esame adottato ai sensi dell art. 709 terData pubblicazione 19/09/2023cpc dalla Corte d appello in sede di reclamo al fine di risolvere lacontroversia insorta tra genitori avente ad oggetto la scelta per ilfiglio minore di frequentare o meno una scuola dell infanzia pubblicapiuttosto che privata è ricorribile in cassazione in quanto incide suldiritto dovere dei genitori di educare i figli con carattere didecisorietà e stabilità * n.6802/2023 sia pure rebus sicstantibus anche se destinato ad avere un efficacia circoscritta neltempo come avviene in riferimento alla scelta della scuola pressocui iscrivere il figlio per un anno scolastico * n.21553/2021 ditalché non rientra tra i provvedimenti del giudice di merito volti allamera conformazione delle modalità concrete di esercizio dellaresponsabilità genitoriale e di affidamento della prole che in quantoprivi del carattere di definitività e di contenuto decisorio non sonoricorribili per cassazione ai sensi dell art. 111 * * n. 1568/2022 .5.1. I due motivi da trattare congiuntamente per connessionesono fondati e vanno accolti.5.2. Il tema che viene in esame riguarda la fattispecie delcontrasto tra genitori entrambi esercenti la responsabilitàgenitoriale su una questione di particolare importanza che investela persona del figlio minore quale indubbiamente è quella cherichiama la scelta delle modalità di svolgimento del percorsoscolastico di questi.5.3. * che ai sensi dell art.315 bis primo commacc “Il figlio ha diritto di essere mantenuto educato istruito eassistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacitàdelle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.” va osservatoche la norma di riferimento e governo della relativa fattispecieconcreta è quella dettata dall art.337 terzo comma cc che tra glialtri richiama anche le materie dell istruzione e dell educazione deiminori per cui nell ipotesi di contrasto insorto tra i genitori su4 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1162/2022Numero sezionale 3717/2023Numero di raccolta generale 26820/2023questione di “particolare importanza” per la persona del minore – “laData pubblicazione 19/09/2023decisione è rimessa al giudice” con disposizione applicabile anche aifigli nati fuori dal matrimonio ai sensi dell art.337 bis ccIl giudice quindi come soggetto super partes è chiamatoespressamente in via del tutto eccezionale a ingerirsi nella vitaprivata della famiglia adottando i provvedimenti relativi alla prolein luogo dei genitori che non siano stati in grado di comporre i propridissidi ideologico culturali e le correlate convinzioni e di stabilire dicomune accordo le linee educative. La decisione non resta arbitrariama deve essere assunta secondo un criterio stabilito dalla leggequello dell esclusivo riferimento al superiore interesse morale emateriale del minore coinvolto nel caso concreto in esame.5.4. In proposito la giurisprudenza di questa Corte ha affermatoin maniera granitica che in materia di scelte riguardo ai figli ilcriterio guida informante delle decisioni sia non possa non esserequello del preminente interesse del minore a una crescita sana edequilibrata cfr. tra le altre pronunce * n.1196/2005 *n.25310/2020 * n.21553/2021 * n.6802/2023 .* dando corso e attuazione a detto principio questa Corteha stabilito che «in caso di conflitto genitoriale il perseguimentodell interesse del minore può comportare anche l adozione diprovvedimenti relativi all educazione religiosa contenitivi orestrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori ove laloro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per ilfiglio compromettendone la salute psico fisica o lo sviluppo» così * n. 21916/2019 sempre in tema di educazione religiosagià * n. 24683/2013 .La scelta del giudice quindi deve essere indirizzata non facendoprevalere le personali convinzioni sull interesse morale e materialedel minore che va individuato considerando innanzi tutto l età e leesigenze di sviluppo evolutivo affettivo psico/fisico e formativonormalmente ad essa connesse le capacità inclinazioni naturali e5 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1162/2022Numero sezionale 3717/2023Numero di raccolta generale 26820/2023aspirazioni le esigenze specifiche dovute ad eventuali documentateData pubblicazione 19/09/2023circostanze fattuali individualizzanti proprie del bambino il contestofamiliare e sociale e quanto altro il giudice ritenga utile valorizzaremotivatamente tra gli elementi relativi al minore acquisiti nella faseistruttoria.5.5. In un caso come il presente di iscrizione ad una scuolaprimaria e dell infanzia — che costituisce il primo approdo allascolarizzazione e a una più ampia socializzazione del minore e cheha visto contrapporre un istituto privato ad un istituto pubblicocollocati anche in zone urbane diverse — vi è dunque la necessità– da parte del giudice di merito di verificare non solo la potenzialeofferta formativa la adeguatezza edilizia delle strutture scolastichee l assolvimento dell onere di spesa da parte del genitore chepropugna quella onerosa ma innanzi tutto la rispondenza di ciò alconcreto interesse del minore in considerazione dell età e delle suespecifiche esigenze evolutive e formative nonché della collocazionelogistica dell istituto scolastico rispetto all abitazione del bambinoconsiderata la mancanza di mobilità autonoma di questi posto cheuna distanza della scuola dall abitazione significativa per il minorepotrebbe indurre conseguenze confliggenti con il suo interessemorale e materiale rispetto alle quali l assolvimento dell esborsoeconomico da parte del padre non può costituire l elementodirimente. * esemplificativamente sia in ordine alla possibilitàdel minore di avviare e/o incrementare rapporti sociali ed amicali difrequentazione extrascolastica con i compagni e di creare unapropria sfera sociale funzionale alla crescita psico/fisica ed allamaturazione richieste dall età evolutiva posto che tutti i potenzialiamici necessiterebbero comunque della disponibilità di familiari odi addetti adulti per l accompagnamento e gli spostamenti sia inragione della congruità dei tempi di percorrenza e dei mezzi dautilizzare per l accesso alla scuola ed il rientro all abitazione rispettoall età ed alle esigenze fisiologiche del minore.6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1162/2022Numero sezionale 3717/2023Numero di raccolta generale 26820/20235.6. Nel caso in esame la Corte fiorentina come si evince dalData pubblicazione 19/09/2023provvedimento impugnato non ha incentrato la statuizione sulconcreto interesse morale e materiale del minore che costituisce ilcriterio legale unico di valutazione e rispetto al quale le due proposteeducative formulate dai genitori avrebbero dovuto essere vagliateil decreto va pertanto cassato. In sede di rinvio la Corte territorialedovrà provvedere a ciò con apprezzamento di fatto che spetta algiudice del merito mediante un confronto delle proposte nei sensiprima indicati rispetto al concreto interesse morale e materiale delminore.6. In conclusione il ricorso va accolto il decreto impugnato vacassato con rinvio della causa per l applicazione degli anzidettiprincipi e per la statuizione sulle spese del presente giudizio allaCorte di appello di Firenze in diversa composizione.* dei dati personali in caso di pubblicazione dellapresente. * * il ricorso * il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appellodi Firenze in diversa composizione cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità Dispone che ai sensi del d.lgs. n. 198/2003 siano omessi legeneralità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione delpresente provvedimento.Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2023.IL PRESIDENTE7 di 7* ** * il ricorso * il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appellodi Firenze in diversa composizione cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità Dispone che ai sensi del d.lgs. n. 198/2003 siano omessi legeneralità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione delpresente provvedimento.Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2023.IL PRESIDENTE7 di 7* *