CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21202/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:EMAIL].it-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] per azioni, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoEnrico Cassina, pec enricocassina@pe.it-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Palermo n. 353/2020 depositato il13/06/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18597/2020Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 21202/2026Data pubblicazione 22/06/20261. — [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) conpec dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha chiesto l’ammissione al passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione per complessivi € 1.990.014,41 (di cui €190.146,33 per saldo negativo del c/c 447; € 1.102.013,64 per saldonegativo del c/c 448; € 697.854,44 per residuo mutuo chirografario).1.1. — [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso parzialmente al passivol’importo di € 1.579.749,81, di cui € 1.477.673,41 in via privilegiatapignoratizia (€ 905.920,59 per i c/c n. 447 e n. 448, € 571.752,92 per ilfinanziamento) ed € 102.076,40 in chirografo.1.2. — Il Tribunale di Palermo, acquisita la CTU espletata in altrogiudizio, prodotta dalle parti, ha accolto parzialmente l’opposizione ex art.98 l. fall. della [OSCURATO:PERSONA] e l’ha ammessa al passivo per l’ulteriore somma di €464.728,66, con il privilegio pignoratizio. In particolare, ha osservato che:i) quanto alla dedotta usura genetica dei contratti di c/c n. 447 e 448, ilCTU ha escluso lo sforamento del tasso soglia ed ha accertato «lasussistenza della previsione contrattuale della pari periodicità nellacapitalizzazione di interessi a credito e a debito, l'espressa previsione dellac.m.s. in termini sufficientemente determinati, il successivo adeguamentocontrattuale in conformità all'art. 2-bis della legge 28/09 ed, infine,l'espressa previsione contrattuale delle spese e dei costi addebitati suiconti correnti esaminati»;ii) quanto alla capitalizzazione degli interessi del conto anticipi girati sulc/c ordinario, dalla CTU è emerso che nei contratti stipulati in data16.10.2009 e 22.10.2010 (relativi ai c/c 447 e 448) non vi è una espressaprevisione contrattuale sulla capitalizzazione degli interessi girati da unconto corrente all'altro, e tale lacuna non può essere colmata rinviandoalla prassi bancaria, atteso che l'art. 117 TUB prevede la forma scritta adsubstantiam per qualsiasi condizione praticata dalla [OSCURATO:PERSONA], conconseguente espunzione e detrazione della somma di € 23.587,12;Numero registro generale 18597/2020Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 21202/2026Data pubblicazione 22/06/2026iii) quanto al contratto di finanziamento, in assenza di una specificacontestazione del ricalcolo degli interessi, deve ritenersi corretto il calcolodel curatore per € 673.829,32;iv) quanto alla natura del pegno di azioni, fondi e polizze «a garanzia di unnumero indeterminato di crediti», dalla interpretazione dei contratti(prevalente sulla natura dei beni dati in pegno) emerge la natura di pegnoregolare, non potendo ritenersi pegno irregolare quello su titoli checontempli, in caso di inadempimento, la facoltà del creditore di curarnel'eventuale riscossione alla scadenza e di reimpiegare gli importi riscossinell'acquisto di altri titoli (Cass. 2503/2018, 24137/2018), facoltà previstadall’art. 2797 c.c. per il pegno regolare.1.3. — [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione in cinquemotivi, illustrato da memoria, cui la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso,parimenti illustrato da memoria, però depositata da [OSCURATO:SOCIETA]. quale suo successore a titolo particolare.RAGIONI DELLA DECISIONE2. — Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilitàdell’intervento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., qualesuccessore a titolo particolare dell’originario controricorrente, sollevata dalsolo depositato telematicamente.2.1. — L’intervento va dichiarato inammissibile, ma non perchéavvenuto con il solo deposito telematico (e non mediante notifica) dellamemoria, in quanto, ai sensi dell’art. 35, d.lgs. n. 149/2022 (cd. riformaCartabia) le disposizioni sull’obbligo del deposito telematico degli atti –che ha sostituito anche la notifica del controricorso, ex art. 370, comma 1,c.p.c. – sono entrate in vigore l’1 gennaio 2023 anche per i giudizipendenti.La ragione di inammissibilità risiede, invece, nell’orientamento di questaCorte per cui l’intervento nel giudizio di cassazione non è consentito, inmancanza di una espressa previsione normativa che consenta al terzo diNumero registro generale 18597/2020Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 21202/2026Data pubblicazione 22/06/2026parteciparvi per esplicare le proprie difese, con la sola eccezione – qui nonricorrente – che il successore a titolo particolare nel diritto controversointenda resistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa ovequest'ultimo sia rimasto inerte, altrimenti determinandosi un'irrimediabilelesione del suo diritto di difesa (ex multis, Cass. n. 16526 del 2024).3. — Vengono ora passati in rassegna i motivi del ricorso.3.1. — Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1815 c.c., in quanto il tribunale, trascurando larelazione integrativa del CTU e le conclusioni alternative formulate aseguito di osservazioni del CTP, non avrebbe tenuto conto della nullità, perusura “genetica”, della clausola sugli interessi debitori extra fido del conton. 447 ed entro/extra fido del conto n. 448, in quanto pattuiti in misurasuperiore al tasso soglia – anche se poi in concreto mai applicati – con laconseguenza che nessun interesse era dovuto.3.2. — Il secondo motivo prospetta il travisamento della prova e lanullità della sentenza e del procedimento (in relazione all’art. 360, n. 3 en. 4 c.p.c.), per non avere il tribunale tenuto conto di quanto riferito dalCTU circa il superamento del tasso soglia, comportante, per il conto n.447, interessi non dovuti ex art. 1815 comma 2 c.c. per € 9.360,11.3.3. — Con il terzo motivo (“violazione dell’art. 132 cpc. Contrastoirriducibile nella motivazione. Omesso esame di un fatto decisivo inrelazione all’art. 360 n. 5 cpc”) si lamenta, in correlazione al motivoprecedente, che «il Tribunale ha omesso di esaminare ed eventualmentecriticare il fatto “documentale” incontrovertibile dato dalla usurarietà deitassi di interesse entro/extra fido pattuiti con riguardo al contratto n. 448e di quelli extra fido pattuiti con riferimento al contratto n. 447».3.4. — Con il quarto motivo (“violazione dell’art. 95 leggefallimentare, e dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 cpc n. 4”) sideduce che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso il credito per complessivi €1.579.749,81 – di cui € 1.477.673,41 in via privilegiata pignoratizia (€905.920,59 per i c/c 447 e 448 ed € 571.752,92 per il finanziamento),Numero registro generale 18597/2020Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 21202/2026Data pubblicazione 22/06/2026nonché € 102.076,40 in chirografo – mentre il Tribunale ha ammessol’ulteriore somma di € 464.728,66 in via privilegiata pignoratizia (dariferire ai c/c 447 e 448), con la conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA] risulta oraammessa complessivamente per un importo di € 2.044.478,47 – di cui €1.942.402,07 in privilegio ed € 102.076,40 in chirografo – senza alcunaprecisazione sulla collocazione privilegiata/chirografaria, questione rimastaestranea alla fase di opposizione allo stato passivo (non avendo la Bancasvolto contestazioni nel ricorso ex art. 99 l. fall. sulle ragioni di privilegio);pertanto, il totale ammesso (€ 2.044.478,47) risulterebbe superioreall’importo richiesto nel ricorso ex art. 93 l. fall. e nel ricorso inopposizione (complessivamente € 1.990.014,41).3.5. — Con il quinto motivo (“violazione dell’art. 132 cpc in relazioneall’art. 360 nn. 4 e 5 cpc”) si lamenta che il tribunale ha ammesso laBanca per l’ulteriore somma di € 464.728,66 in via privilegiatapignoratizia, senza specificare alcunché in relazione all’importo giàammesso in chirografo, e senza che l’opponente avesse posto alcunaquestione sulla collocazione privilegiata o chirografaria. L’iter logico nonsarebbe comprensibile, atteso che, a rigore, considerata la pronuncia dirigetto dell’opposizione in relazione alla ragione di credito derivante dalfinanziamento (mutuo chirografario), l’importo già ammesso ad essoriferibile (€ 673.829,32 di cui 571.752,92 in privilegio e 102.076,40 inchirografo) dovrebbe restare immutato, come peraltro riconosciuto neldecreto impugnato; ma allora il tribunale avrebbe dovuto ammettere laBanca al passivo del fallimento per ulteriori € 362.651,96 in viaprivilegiata pignoratizia, che, sommati agli importi già ammessi percomplessivi € 1.579.749,81 (tra privilegio e chirografo), portano a untotale di € 1.942.401,77, pari all’intero importo richiesto dalla banca,detratta la capitalizzazione non riconosciuta (€ 23.587,12) e la differenzapure non riconosciuta (quanto al finanziamento) per € 24.025,12.Pertanto, la pronuncia sarebbe viziata anche sotto il profilo dellairriducibile e palese contraddittorietà della motivazione, poiché l’importoulteriormente ammesso sarebbe pacificamente ed irrimediabilmente inNumero registro generale 18597/2020Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 21202/2026Data pubblicazione 22/06/2026contrasto con quello richiesto, oltre che con quello già riconosciuto, e conle stesse conclusioni del Giudicante.4. — Il primo motivo è parzialmente fondato, nei termini che sivanno ad illustrare, con assorbimento del secondo e del terzo; fondato èanche il quarto motivo, mentre il quinto è inammissibile.4.1. — Con riguardo al primo motivo, va fatto riferimento a quantorisulta affermato dal CTU, nel senso che: «per il conto anticipi n. 447 laverifica del tasso soglia sulla base di entrambi i criteri di calcolo non hadeterminato la configurazione di usura contrattuale, ma soltanto ilsuperamento in 4 trimestri»; invece, «per quanto riguarda il conto n.448(apertura di conto corrente per anticipo sbf) è stata rilevata, in sede disottoscrizione del contratto di apertura di credito in conto corrente,effettuata in data 04/06/2008, la pattuizione di un tasso debitore suutilizzo entro fido del 13,250% e di un tasso debitore in caso disconfinamento del 16,750%, risultando effettivamente superiore al tassosoglia di periodo (2° trimestre 2008) che era pari al 10,215%», purprecisandosi che, tuttavia, i calcoli «non hanno evidenziato in nessuntrimestre la concreta applicazione di tassi superiori ai tassi soglia, néall'inizio del rapporto, né in epoca successiva».Date queste premesse, la censura va accolta limitatamente al c/c n.448, poiché, essendo stata eccepita la nullità della clausola contrattualeper superamento del tasso-soglia di interessi usurari, ed essedo risultatiquelli ivi pattuiti effettivamente superiori alla soglia usuraria, ciò risultasufficiente per applicare la sanzione di cui all’art. 1815, comma 2, c.c., aprescindere dal fatto che poi, nel corso del rapporto, non siano stati maiapplicati tassi superiori ai tassi soglia, dovendosi guardare solo almomento genetico; con la conseguenza che per quel rapporto non sonodovuti interessi tout court, quand’anche di fatto inferiori al tasso soglia.Per le stesse ragioni, e a contrario, non rileva l’usura cd.sopravvenuta registrata nel c/c n. 447, in assenza della cd. usura genetica(Cass. Sez. U., n. 24675 del 2017; conf. Cass. n. 24743 del 2023).Numero registro generale 18597/2020Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 21202/2026Data pubblicazione 22/06/2026In sede di rinvio il giudice di merito dovrà conseguentementeprocedere a ricalcolare il credito da ammettere al passivo, tenendo contoanche della partizione chirografaria o privilegiata dei crediti così ammessi.4.2. — La fondatezza del quarto motivo deriva dal fatto che il calcolocontestato, oggettivamente ammesso dal controricorrente e peròaddebitato ad un preteso “errore di calcolo”, non integra affatto un simileerrore, ma configura ben più gravemente la lamentata ultrapetizione, cuiin sede di rinvio il giudice del merito dovrà porre rimedio.4.3. — Le censure veicolate con il quinto mezzo sono inammissibiliperché versate nel merito, e comunque confuse e poco comprensibili,evocandosi ora l’illogicità della motivazione, ora la sua apparenza e ilcontrasto irriducibile di affermazioni che, però, non sono desumibilidirettamente dal testo della decisione impugnata.5. — Segue la cassazione del decreto in relazione ai motivi accolti eil rinvio della causa al Tribunale di Palermo, in diversa composizione,anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] diSicilia S.c.p.a.; accoglie in parte il primo motivo, nei termini di cui inmotivazione; accoglie il quarto motivo; dichiara assorbiti il secondo e ilterzo; dichiara inammissibile il quinto; cassa il decreto impugnato, inrelazione ai motivi accolti, e rinvia al Tribunale di Palermo, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.Il Presidente